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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50555/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha confermah) il decreto di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Macerata, ei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con revoca, a partire dal 21 settembre 20.21, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicali: al predetto dal Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo Jel difensore, avv.

G. Russo, prospettando censure (vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen.- primo motivo; erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta revoca dela misura alternativa a partire dall'esecuzione della misura medesima - seco' do motivo) non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo) o, comunque volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie, già vagliate in sede di merito, inibita in questa sede di legittimità.

Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso si appalesa, del pari, inammissibile perché manifestamente infondato, tenuto conto, quanto alla decorrenza della disposta revoca, che il provvedimento impugnato fonda su un ragionamento che risulta in linea con i principi di proporzionalità e adeguate.::za della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1937, n. 343, secondo i quali il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza, ab initio, di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477).

Reputato, in definitiva, che effettivamente dopo la concessione del beneficio penitenziario, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il Gadaieta si è reso responsabile di numerosi furti ai danni di librerie ubicate nelle province di Macerata, peraltro recandosi in comune diverso ([OSCURATO:PERSONA]) da quello nel quale, per la vigenza della misura alternativa, era autorizzato a permanere, proprio approfittando dei margini di libertà concessigli, circostanza che legitti.-na secondo il ragionamento lineare e ineccepibile del Tribunale, la disposta revnca anche con effetto ex tunc.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cosi. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha confermah) il decreto di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Macerata, ei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con revoca, a partire dal 21 settembre 20.21, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicali: al predetto dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo Jel difensore, avv. G. Russo, prospettando censure (vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen.- primo motivo; erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta revoca dela misura alternativa a partire dall'esecuzione della misura medesima - seco' do motivo) non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo) o, comunque volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie, già vagliate in sede di merito, inibita in questa sede di legittimità. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso si appalesa, del pari, inammissibile perché manifestamente infondato, tenuto conto, quanto alla decorrenza della disposta revoca, che il provvedimento impugnato fonda su un ragionamento che risulta in linea con i principi di proporzionalità e adeguate.::za della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1937, n. 343, secondo i quali il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza, ab initio, di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477). Reputato, in definitiva, che effettivamente dopo la concessione del beneficio penitenziario, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il Gadaieta si è reso responsabile di numerosi furti ai danni di librerie ubicate nelle province di Macerata, peraltro recandosi in comune diverso ([OSCURATO:PERSONA]) da quello nel quale, per la vigenza della misura alternativa, era autorizzato a permanere, proprio approfittando dei margini di libertà concessigli, circostanza che legitti.-na secondo il ragionamento lineare e ineccepibile del Tribunale, la disposta revnca anche con effetto ex tunc. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cosi. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten
Decreto Cassazione n. 50555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris