CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2016
Cassazione n. 22792/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava la richiesta di detenzione domiciliare formulata da MarcianoVincenzo, collaboratore di giustizia, condannato alla pena di anni 27 e mesi 4 direclusione per plurimi e gravissimi reati, detenuto dal 7.4.2016, con fine penaprevisto per il 2.3.2044. Dopo aver evidenziato che il Tribunale si era espressosu analoga istanza con ordinanza del 23.5.2024, evidenziava che:- La DNA e la DDA avevano espresso parere favorevole,avendo Marciano reciso i legami con il contesto camorristico diprovenienza, pur ancora attivo, non essendosi mai sottratto agliobblighi nascenti dalla scelta di collaborazione;- La relazione di sintesi della Casa circondariale di Vogheradell’11.11.2025 aveva espresso parere favorevole alla concessionedella misura alternativa alla detenzione, riferendo il percorso di vitadel ricorrente, la lunga detenzione, vissuta come una liberazione, lapersistente scelta di collaborare con la giustizia, mai messa indiscussione.Nonostante ciò, evidenziava che in ragione dell’appartenenza perlunghi anni ad un gruppo mafioso, nel cui ambito il ricorrente hacommesso gravissimi reati, anche con modalità particolarmente efferate,deve essere posta particolare attenzione all’avvenuto raggiungimento diun rassicurante livello di consapevolezza e responsabilizzazione in ordineai propri vissuti, che consenta di ritenere la persona capace di improntarela propria vita futura a canoni di legalità e di rispetto per il prossimo e chetale valutazione deve essere attuata tenendo conto del principio digradualità. Per tale motivo, riteneva che, rispetto alla situazioneaccertata, sufficiente per accordare i benefici premiali, la concessionedella misura alternativa della detenzione domiciliare richiedeva unulteriore avanzamento nel percorso di consapevolezza che consentisse diacquisire elementi indicativi di un reale cambiamento e affidabilità nonlimitati al formale rispetto delle prescrizioni. Valutava come, in questaprospettiva, gli elementi positivi emersi, ovvero la qualità dellacollaborazione, la buona condotta, l’assenza di criticità nei percorsipremiali, e la progettualità futura in famiglia, non costituiscano parametrisufficienti alla valutazione richiesta, tenuto conto del fatto che «il temadel ravvedimento continua a essere affrontato in modo assai semplicisticoe che, rispetto al percorso di riflessione e rielaborazione del propriopassato, le criticità del Marciano rilevate dal tribunale di sorveglianza nelprovvedimento reiettivo sopra richiamato non possono dirsi superate.Nessuno dei temi che aveva indicato il tribunale di sorveglianza comemeritevoli di approfondimento è stato esplorato nel prosieguo dell'attivitàdi osservazione, che pare di risentire anche di una non compiutaconoscenza delle sentenze di condanna da parte degli operatori e,dunque, di conseguente scarsa capacità di condurre il confronto sui fatticoncreti... Resta ancora molto superficiale l'analisi del passato del, delperiodo di latitanza e il racconto è complessivamente connotato da unRileva, inoltre, che non è mai stata manifestata una volontà anchelatamente riparatoria, al di là della espressione di un generico dispiacereper la vittima, né mai l’istante ha aderito ad un percorso di giustiziariparativa. Sulla base di tali argomenti, riteneva, quindi, che il ricorrentenon avesse ancora raggiunto i risultati necessari a fondare unavalutazione positiva in ordine all’accesso di misure alternative.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo lamenta che il Tribunale non abbiaadeguatamente motivato le ragioni per le quali, nonostantel’istruttoria ampiamente positiva, nonostante il ricorrente abbiausufruito senza problema alcuno di tredici permessi premio,nonostante l’assenza di qualsiasi elemento di segno negativo,abbia ritenuto la misura alternativa ancora prematura;2.2. Con il secondo motivo, lamenta che il ravvedimentoancora non completo sia stato argomentato sulla base distereotipi, in modo disancorato alle risultanze dell’istruttoriaespletata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha osservato che gli argomenti del Tribunale di sorveglianza, sono logicied aderenti ai principi giurisprudenziali in tema di accesso alle misure alternativealla detenzione dei collaboratori di giustizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Questa Corte ha affermato che «Ai fini della concessione deibenefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisitodel "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nonpuò essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla solabase dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenticollegamenti del condannato con la criminalità organizzata, marichiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglianatura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini dimera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza [...]» (Sez. 1, n.43256 del 22/07/2018, Rv., 274517-01)3. Nel caso in esame, il Tribunale, pur avendo enunciato epreso in considerazione gli elementi, tutti di segno positivo, evintidalla istruttoria espletata, ha osservato che la estrema gravità e lalunga durata del percorso criminale del ricorrente deve essere valutatatenendo conto del fatto che i reati commessi in ambito associativo noncostituiscono espressione di devianze occasionali, ma implicanoadesione di lungo periodo ad un sistema di vita e di valoriincompatibile con il vivere civile. Ciò comporta la necessità che ilpassaggio dalla fruizione di permessi premio (che, avvengono in uncontesto protetto e sotto l’osservazione degli organi di trattamento),alla misura alternativa alla detenzione che, invece, comporta unaverifica del percorso di risocializzazione diverso, richieda unamaggiore gradualità che consenta di acquisire elementi indicativi di unreale ed effettivo cambiamento. In questa prospettiva, ha ritenuto chetali elementi significativi di un reale cambiamento di vita e di adesioneai valori civili condivisi, non siano stati raggiunti, tenuto conto deiseguenti elementi:- Le relazioni della DDA e DNA si fondano su elementi nonsufficienti a comprovare il cambiamento di vita, essendo relativi allaqualità della collaborazione, alla condotta carceraria, al rispetto delleprescrizioni nei percorsi premiali e alla progettualità familiare;- La relazione dell’equipe del carcere di Voghera, che avvienead appena due mesi dal trasferimento presso detta casa circondariale,non dà conto delle ragioni che giustificano la progressionetrattamentale rispetto alla precedente osservazione della casacircondariale di Alessandria che prevedeva, tra le ipotesi esterne, soloi permessi premio;- Che il percorso di ravvedimento è affrontato in modosemplicistico nella relazione di sintesi e non risultano superate lecriticità riscontrate nel precedente provvedimento di rigetto. Ciò,probabilmente, anche in ragione della incompleta conoscenza dei graviprecedenti dell’imputato da parte dell’equipe di trattamento, conconseguente analisi superficiale dei gravi agiti. Porta, quale esempio,la circostanza che Marciano riferisca sempre di un unico omicidio,mentre ne ha commessi due, oggetto di distinte condanne e talecircostanza non è stata mai approfondita. Rileva che resta superficialel’analisi del passato e del periodo di latitanza, con un atteggiamentoimprontato più ad un’autocommiserazione che non ad una presa dicoscienza della efferatezza delle azioni compiute, rispetto alle quali ilricorrente sembra autogiustificarsi;- Che egli non ha mai mostrato una volontà anche latamenteriparatoria, sia pure nelle forme della giustizia riparativa, essendosilimitato ad esprimere sentimenti di dispiacere nei confronti dellavittima.Si tratta di argomenti fondati su elementi concreti, ovvero laparzialità della relazione dell’equipe di trattamento e l’assenza di condotteriparatorie, nonché sulla constatazione di un esame incompleto dei gravireati, idonei a giustificare la necessità di una ulteriore gradualitànell’accesso ai benefici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta se noncon generiche censure.4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]