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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02223/2023

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e ORDINANZA sul ricorso 17710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]RoN, domiciliato in ROMA plAzz:\ CAVOUR presso la (\C1 il di 'AIA della CORTI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] i ;[OSCURATO:PERSONA] i'1RRT'F()RT\JÀì P1R

11. RICONOSCIMENTO DI '',LLA ' [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza n. 11819/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti il ricorrente insta per la revocazione dell'epigrafata ordinanza, con la quale questa Corte — in merito al giudizio da esso incoato ai fini della cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ne aveva respinto le istanze intese al riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre misure di protezione — ha dichiarato inammissibile il proposto atto di gravame sul presupposto dell'errore revocatorio in cui la Corte decidente era incorsa affermando, in merito alla doglianza afferente al rifugio, che «il ricorrente critica la valutazione espressa dalla Corte d'Appello, per vero sulla base di informazioni certamente tutt'altro che aggiornate (risalenti al 2013-2015 in una sentenza del marzo 2019 e che ignorano addirittura il fatto notorio della deposizione e dell'esilio dell'ex dittattore jammeh)», sebbene, al contrario, negli atti di causa fossero state indicate fonti più aggiornate; ed in merito alla doglianza afferente alla protezione umanitaria che «il motivo nella logica della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza delle Sezione Unite (Sentenza 13/11/2019, n. 26459) appare del tutto generico ...», sebbene, al contrario, fossero stati indicati negli atti di causa elementi giuridici e fattuali dai quali desumere la situazione di integrazione del ricorrente nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Minister() intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2. In disparte da ogni altra ragione che osta alla disamina nel merito delle declinate doglianze, si impone in via preliminare di dichiarare il ricorso Ric. 2021 n. 17710 sez.

M1 - ud. 15-12- 2022 -2- inammissibile, giacché esso è stato proposto sulla base della procura conferita per l'originario ricorso per cassazione.

Poiché è principio in contrario affermato da questa Corte che «il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione» (Cass., Sez. l, 31/07/2015, n. 16224), ne discende l'inammissibilità del ricorso.

3. In data 23 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una pec alla Cancelleria della Sesta Sezione della Cancelleria di questa Corte, deducendo, in replica alla proposta del cons. relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ., che il ricorso <fil rife divento al mandato ad litem co0 rito per la proposkione del ricorso per ca.s-sa.zione fa' se di implena.zione avverso la sentenza della Code d'appello e ritenendosi in base a principi consolidati del codice di rito e dettato dalle sentoke della Corte di Cassa_zione ritenendosi in virtù di detti principi considerare il procedimento di connione dell'errore materiale anche con fife rimento all'adcolo 287 tv).c. .

Le conclusioni di cui al ricorso di cui si tratta "Che la Suprema Corte adita voglia fissare con decreto udierka camerale per ivi di,sporre sul presente ricorso in autotutela, rimessione in termini, e/ o corre.zione dell'errore ovvero da errore di fatto art. 395 n.4 in ru/èrimento all'art.391 bic c.p.c., dell'ordinanza 11819 / 2021 — Prima sezione civile del 4 marzo 2021- della Corte di Cassa.zione depositata e notificata il 5 maggio 2021, accogliendo ilpresente fiCOrSO, applicabile allala ttL!igetie ed ei ressamente richiamato nel ricorso per cui è causa procedimento incidentale e non un nuovo giudi.zio».

Anche a voler ritenere le suddette deduzioni, non formalizzate mediante deposito di atto processuale a mezzo pec (cfr., per l'ammissibilità del deposito in tale ultimo caso, Cass. 27672/2020), assimilabili a memoria illustrativa ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., rileva il Collegio che dall'illustrazione delle ragioni dell'impugnazione, sopra sintetizzate, non si evince affatto l'allegazione dell'errore materiale ai sensi dell'art.287 cod. proc. civ., nella nota nozione, essendo il relativo procedimento esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (tra le tante da ultimo Cass. 3442/2022).

Né tanto meno la qualificazione del gravame nel senso ora invocato è dato desumere dalle conclusioni, che sono generiche nel loro riferimento indistinto a "autoffitela, rimessione in termini, e/ o correzione dell'errore", oltre che non lineari e di incerta comprensibilità, mentre è ivi esplicitato il richiamo all'art.394 n. 4 cod. proc. civ..

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

5. Doppio contributo ove dovuto da porsi a carico dell'asserito patrocinante, avendo costui agito in difetto di ins °stillai/di.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.1 7.7077. [OSCURATO:PERSONA].ssa ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 17710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]RoN, domiciliato in ROMA plAzz:\ CAVOUR presso la (\C1 il di 'AIA della CORTI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] i ;[OSCURATO:PERSONA] i'1RRT'F()RT\JÀì P1R 11. RICONOSCIMENTO DI '',LLA ' [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza n. 11819/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti il ricorrente insta per la revocazione dell'epigrafata ordinanza, con la quale questa Corte — in merito al giudizio da esso incoato ai fini della cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ne aveva respinto le istanze intese al riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre misure di protezione — ha dichiarato inammissibile il proposto atto di gravame sul presupposto dell'errore revocatorio in cui la Corte decidente era incorsa affermando, in merito alla doglianza afferente al rifugio, che «il ricorrente critica la valutazione espressa dalla Corte d'Appello, per vero sulla base di informazioni certamente tutt'altro che aggiornate (risalenti al 2013-2015 in una sentenza del marzo 2019 e che ignorano addirittura il fatto notorio della deposizione e dell'esilio dell'ex dittattore jammeh)», sebbene, al contrario, negli atti di causa fossero state indicate fonti più aggiornate; ed in merito alla doglianza afferente alla protezione umanitaria che «il motivo nella logica della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza delle Sezione Unite (Sentenza 13/11/2019, n. 26459) appare del tutto generico ...», sebbene, al contrario, fossero stati indicati negli atti di causa elementi giuridici e fattuali dai quali desumere la situazione di integrazione del ricorrente nel nostro paese. Non ha svolto attività difensiva il Minister() intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. In disparte da ogni altra ragione che osta alla disamina nel merito delle declinate doglianze, si impone in via preliminare di dichiarare il ricorso Ric. 2021 n. 17710 sez. M1 - ud. 15-12- 2022 -2- inammissibile, giacché esso è stato proposto sulla base della procura conferita per l'originario ricorso per cassazione. Poiché è principio in contrario affermato da questa Corte che «il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione» (Cass., Sez. l, 31/07/2015, n. 16224), ne discende l'inammissibilità del ricorso. 3. In data 23 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una pec alla Cancelleria della Sesta Sezione della Cancelleria di questa Corte, deducendo, in replica alla proposta del cons. relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ., che il ricorso <fil rife divento al mandato ad litem co0 rito per la proposkione del ricorso per ca.s-sa.zione fa' se di implena.zione avverso la sentenza della Code d'appello e ritenendosi in base a principi consolidati del codice di rito e dettato dalle sentoke della Corte di Cassa_zione ritenendosi in virtù di detti principi considerare il procedimento di connione dell'errore materiale anche con fife rimento all'adcolo 287 tv).c. . Le conclusioni di cui al ricorso di cui si tratta "Che la Suprema Corte adita voglia fissare con decreto udierka camerale per ivi di,sporre sul presente ricorso in autotutela, rimessione in termini, e/ o corre.zione dell'errore ovvero da errore di fatto art. 395 n.4 in ru/èrimento all'art.391 bic c.p.c., dell'ordinanza 11819 / 2021 — Prima sezione civile del 4 marzo 2021- della Corte di Cassa.zione depositata e notificata il 5 maggio 2021, accogliendo ilpresente fiCOrSO, applicabile allala ttL!igetie ed ei ressamente richiamato nel ricorso per cui è causa procedimento incidentale e non un nuovo giudi.zio». Anche a voler ritenere le suddette deduzioni, non formalizzate mediante deposito di atto processuale a mezzo pec (cfr., per l'ammissibilità del deposito in tale ultimo caso, Cass. 27672/2020), assimilabili a memoria illustrativa ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., rileva il Collegio che dall'illustrazione delle ragioni dell'impugnazione, sopra sintetizzate, non si evince affatto l'allegazione dell'errore materiale ai sensi dell'art.287 cod. proc. civ., nella nota nozione, essendo il relativo procedimento esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (tra le tante da ultimo Cass. 3442/2022). Né tanto meno la qualificazione del gravame nel senso ora invocato è dato desumere dalle conclusioni, che sono generiche nel loro riferimento indistinto a "autoffitela, rimessione in termini, e/ o correzione dell'errore", oltre che non lineari e di incerta comprensibilità, mentre è ivi esplicitato il richiamo all'art.394 n. 4 cod. proc. civ.. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 5. Doppio contributo ove dovuto da porsi a carico dell'asserito patrocinante, avendo costui agito in difetto di ins °stillai/di. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.1 7.7077. [OSCURATO:PERSONA].ssa ([OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris