Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36442/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Che ha concluso chiedendo t i,/14.7.1VbY4i-rE", ,-? ,,,j v, P 7-2 9/1 s (7r, 2/3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 15 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ex art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il Tribunale ha dichiarato come di lieve entità il fatto che l'imputato in data 1 febbraio 2018 aveva portato fuori dalla propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA] e senza giustificato motivo una bomboletta spray lacrimogena (da 40 ml di gas di tipo CS), un taglierino rosso, una mazza da muratore di kg 5, un piede di porco e due cesoie.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera apodittica affermato che la condotta accertata fosse di particolare tenuità, senza considerare che la causa di non punibilità in esame è tanto più difficilmente rilevabile in presenza, come nel caso di specie, di un isolato, ma qualificato, precedente giudiziario e di una condotta (posta in essere in concorso con altre persone) che era consistita nel porto ingiustificato di un vero e proprio armamentario idoneo alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, unitamente al porto senza giustificato motivo anche di una bomboletta di gas lacrimogeno.

In sintesi, il Tribunale avrebbe omesso di fornire una motivazione in ordine ai requisiti della particolare tenuità dell'offesa dell'azione accertata e della non abitualità del comportamento posto in essere da Stepan. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Nel caso in esame, le doglianze esposte dal ricorrente, e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto discorsivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante.

Il giudice di merito, invece, si è limitato ad evidenziare apoditticamente che la condotta descritta nel capo d'imputazione integrava un fatto di lieve entità, nonostante l'imputato fosse stato trovato in possesso di una pluralità di oggetti idonei all'offesa alla persona e alla consumazione di reati contro il patrimonio, in particolare una bomboletta spray urticante, un taglierino, una mazza da muratore, un piede di porco e due cesoie, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

Motivare, infatti, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.

Più in particolare, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per un novo giudizio, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica.

Così deciso il 25/05/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Che ha concluso chiedendo t i,/14.7.1VbY4i-rE", ,-? ,,,j v, P 7-2 9/1 s (7r, 2/3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 15 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ex art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale ha dichiarato come di lieve entità il fatto che l'imputato in data 1 febbraio 2018 aveva portato fuori dalla propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA] e senza giustificato motivo una bomboletta spray lacrimogena (da 40 ml di gas di tipo CS), un taglierino rosso, una mazza da muratore di kg 5, un piede di porco e due cesoie. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera apodittica affermato che la condotta accertata fosse di particolare tenuità, senza considerare che la causa di non punibilità in esame è tanto più difficilmente rilevabile in presenza, come nel caso di specie, di un isolato, ma qualificato, precedente giudiziario e di una condotta (posta in essere in concorso con altre persone) che era consistita nel porto ingiustificato di un vero e proprio armamentario idoneo alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, unitamente al porto senza giustificato motivo anche di una bomboletta di gas lacrimogeno. In sintesi, il Tribunale avrebbe omesso di fornire una motivazione in ordine ai requisiti della particolare tenuità dell'offesa dell'azione accertata e della non abitualità del comportamento posto in essere da Stepan. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Nel caso in esame, le doglianze esposte dal ricorrente, e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto discorsivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Il giudice di merito, invece, si è limitato ad evidenziare apoditticamente che la condotta descritta nel capo d'imputazione integrava un fatto di lieve entità, nonostante l'imputato fosse stato trovato in possesso di una pluralità di oggetti idonei all'offesa alla persona e alla consumazione di reati contro il patrimonio, in particolare una bomboletta spray urticante, un taglierino, una mazza da muratore, un piede di porco e due cesoie, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Motivare, infatti, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione. Più in particolare, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per un novo giudizio, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/05/20