Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 42266/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che con sentenza del 7 febbraio 2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 gennaio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi in assenza di autorizzazione.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione alla omessa valutazione della richiesta inerente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondata la doglianza che solleva il vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione quando quest'ultima è sufficientemente motivata, e coerentemente il giudice di merito argomenta il diniego dell'applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità; infatti, la Corte d'appello, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha valutato negativamente l'ingente quantità di rifiuti stoccati che ha inciso gravosamente verso il bene ambiente, di rango costituzionale, e dall'altro lato la personalità dell'imputato gravato da una serie di precedenti penali, anche se non specifici.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che con sentenza del 7 febbraio 2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 gennaio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi in assenza di autorizzazione. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione alla omessa valutazione della richiesta inerente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondata la doglianza che solleva il vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione quando quest'ultima è sufficientemente motivata, e coerentemente il giudice di merito argomenta il diniego dell'applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità; infatti, la Corte d'appello, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha valutato negativamente l'ingente quantità di rifiuti stoccati che ha inciso gravosamente verso il bene ambiente, di rango costituzionale, e dall'altro lato la personalità dell'imputato gravato da una serie di precedenti penali, anche se non specifici. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris