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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 20271/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5474/2020R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E Agrolattes.r.l., in persona del l.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 9774 / 4/ 18 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 13 novembre 2018e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] tributi r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la società [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.9774/4/18 della Commissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 13 novembre 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap relative all’anno di imposta 2011; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con l’unico motivo, la ricorrente denunzia l ’omesso esame su di una circostanza rilevante ai fini della decisione in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo laricorrente, la sentenza impugnata sarebbe generica e non rispondente alle specifiche contestazioni dell’ufficio in ordine alla mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati ai soci, dei versamenti eseguiti in epoca successiva alla costituzione della società, nonché dei prelievi operati su detti conti;

1.2. preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta tempestivamente notificato; a fronte della sentenza della C.t.r. depositata il 13/11/2018 (e non notificata), il ricorso risulta notificato via pec il 3/2/2020; la notifica, quindi, non è tardiva, dovendosi applicare la sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ai termini in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 (nella specie i termini lunghi per impugnare scadevano in data 13 maggio 2019); . r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passandoal merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto; ai sensi dell' art. 32 del d.P.R.n.600/73, in tema di accertamento delle impostesui redditi, sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito; si è anche detto che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti la corretta interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa ( ex multis , Cass. 22/04/2016, n. 8112; 2/07/2013, n. 16575; 24/09/2010, n. 20199; 12/09/2003, n. 13391) (Corte di Cassazione, ord. n. 15875/2018); nel caso di specie, l'accertamento ha trovato fondamento nell'esame della dichiarazione dei redditi della società, che per l'annualità 2011 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi; tale circostanza, pacifica tra le parti , ha condotto gli agenti verbalizzanti ad esaminare anche i conti personali del legale rappresentante della società e dell'unica altra socia; r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall'esame di detti movimenti bancari risultavano prelievi e versamenti non giustificati, che facevano presumere che fossero ricollegabili ad operazioni imponibili riferibili all’attività di impresa; la C.t.r., pur esaminando parte delle operazioni contestate, effettuate su taluni dei conti in oggetto, ha escluso, senza una motivazione specifica, ogni valutazione degli ulteriori indici presuntivi di evasione d'imposta sui quali si basava la ricostruzione dell'amministrazione finanziaria, quali i conti correntidei soci sui quali sono stati eseguiti parte dei prelievi e dei versamenti in contestazione, le informazioni assunte dall'Istituto bancario Unicredit in ordine alla titolarità dei rapporti bancari esaminati in sede di indagine fiscale, nonché l’esame delle giustificazion i in ordine a d ogni operazion e bancariacontestata; in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5474/2020R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E Agrolattes.r.l., in persona del l.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 9774 / 4/ 18 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 13 novembre 2018e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] tributi r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la società [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.9774/4/18 della Commissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 13 novembre 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap relative all’anno di imposta 2011; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con l’unico motivo, la ricorrente denunzia l ’omesso esame su di una circostanza rilevante ai fini della decisione in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo laricorrente, la sentenza impugnata sarebbe generica e non rispondente alle specifiche contestazioni dell’ufficio in ordine alla mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati ai soci, dei versamenti eseguiti in epoca successiva alla costituzione della società, nonché dei prelievi operati su detti conti; 1.2. preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta tempestivamente notificato; a fronte della sentenza della C.t.r. depositata il 13/11/2018 (e non notificata), il ricorso risulta notificato via pec il 3/2/2020; la notifica, quindi, non è tardiva, dovendosi applicare la sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ai termini in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 (nella specie i termini lunghi per impugnare scadevano in data 13 maggio 2019); . r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passandoal merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto; ai sensi dell' art. 32 del d.P.R.n.600/73, in tema di accertamento delle impostesui redditi, sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito; si è anche detto che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti la corretta interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa ( ex multis , Cass. 22/04/2016, n. 8112; 2/07/2013, n. 16575; 24/09/2010, n. 20199; 12/09/2003, n. 13391) (Corte di Cassazione, ord. n. 15875/2018); nel caso di specie, l'accertamento ha trovato fondamento nell'esame della dichiarazione dei redditi della società, che per l'annualità 2011 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi; tale circostanza, pacifica tra le parti , ha condotto gli agenti verbalizzanti ad esaminare anche i conti personali del legale rappresentante della società e dell'unica altra socia; r.g. n.5474/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall'esame di detti movimenti bancari risultavano prelievi e versamenti non giustificati, che facevano presumere che fossero ricollegabili ad operazioni imponibili riferibili all’attività di impresa; la C.t.r., pur esaminando parte delle operazioni contestate, effettuate su taluni dei conti in oggetto, ha escluso, senza una motivazione specifica, ogni valutazione degli ulteriori indici presuntivi di evasione d'imposta sui quali si basava la ricostruzione dell'amministrazione finanziaria, quali i conti correntidei soci sui quali sono stati eseguiti parte dei prelievi e dei versamenti in contestazione, le informazioni assunte dall'Istituto bancario Unicredit in ordine alla titolarità dei rapporti bancari esaminati in sede di indagine fiscale, nonché l’esame delle giustificazion i in ordine a d ogni operazion e bancariacontestata; in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demand