CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale, all'esito di giudizio ordinario, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (accertato a Napoli il 25 novembre 2019). L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando con l'unico motivo, violazione degli artt. 63, 350, comma 7, 191 cod. proc. pen. per essere state poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato dichiarazioni spontanee rese alla PG sul luogo e nell'immediatezza del fatto che, in base alle norme richiamate non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione. Rilevato che l'assunto difensivo non trova conferma nella motivazione della sentenza impugnata nella quale si riferisce (pag. 3) che gli operanti (uno dei quali è stato sentito come testimone nel corso del dibattimento) sorpresero [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore che «si esternava nella gestualità assunta, bloccando il traffico, per consentire il parcheggio agli automobilisti di passaggio» e tale attività veniva svolta nei medesimi luoghi nei quali, in precedenza, egli era stato sanzionato «per il pregresso esercizio della medesima attività». Rilevato che nella sentenza non si fa riferimento alcuno alle dichiarazioni rese dall'indagato alla PG sicché nulla consente di ritenere che tali dichiarazioni siano state utilizzate ai fini della decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estenso