CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzain preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la sua istanza didetenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies legge del 16 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), con riferimento alla sua situazione di madre di prole convivente di età nonsuperiore adieci anni;rilevato che i due motivi – che addebitano al Giudice specializzato di non avereanalizzato tutti gli elementi a disposizione (ivi compresa la relazione della psicologa infantile)e di avere motivato la scelta di non accordare il beneficio sulla mera scorta dell’avvenutarevoca della misura della detenzione domiciliare precedentemente – è manifestamenteinfondato;richiamato il principio secondo cui «La detenzione domiciliare per le madri con proleminore di dieci anni può essere disposta se idonea a contenere il rischio di recidiva anchetenuto conto delle concrete modalità esecutive della misura» (Sez. 7, n. 23677 del23/02/2023, Maiorano, Rv. 284746 – 01; sul punto si veda anche Sez, 1, n. 14962 del17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01, secondo cui «La concessione della detenzionedomiciliare non può essere esclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazionisulla meritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolosità socialedel condannato, sempre che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e le altre prescrizionisiano idonee a contenere il rischio di recidiva»);considerato altresì che questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell'applicazione delladetenzione domiciliare speciale il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presuppostiformali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare lapossibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cureparentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo unrequisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza chegiustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274481 – 01; Sez. 1, n. 38731 del 07/03/2013, Radouane, Rv.257111 - 01);considerato che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha motivato congruamentein relazione alla persistenzadi un elevato pericolo di reiterazione di condotte criminose inragione della condotta carceraria non regolare (è stata sanzionata con l’esclusione dallealternativa (detenzione domiciliare ordinaria), revocata per gravissime violazioni delleprescrizioni (la donna cedeva sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione e allapresenza dei figli minori);ritenuto – quando all’omesso espresso vaglio del contenuto della relazione dellapsicologa infantile – che l’elemento in essa evidenziato (ossia l’opportunità di garantire lacontinuità della relazione madre-figli) è stato implicitamente valutato recessivo rispetto aldescritto pericolo di commissione di reati, secondo il principio consilitado di questa Corte percui il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanzeprocessuali e tutti gli elementi difensivi, ma può limitarsi alla valutazione degli elementi cheappaiono rilevanti ai fini del decidere; rilevato che la ricorrente si limita a invocare, in termini di tangibile e assolutagenericità, l'attribuzione di preminenza all'interesse dei minori rispetto a quello dellacollettività, così trascurando l'imprescindibilità, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità(Sez. 1, n. 16945, del 25/05/2020, Dragutinovic, non massimata), del bilanciamento tra idiversi interessi che vengono in rilievo;ritenuto,pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.