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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 27472/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23846/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2005srl, tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5935/2023 depositata il 20/09/2023;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non consta, a tutt’oggi, l’avvenuto deposito di accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che occorre provvedere sulle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, in applicazione del principio generale per il quale le spese sono di norma a carico di chi ha rinunciato; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23846/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2005srl, tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5935/2023 depositata il 20/09/2023;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non consta, a tutt’oggi, l’avvenuto deposito di accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che occorre provvedere sulle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, in applicazione del principio generale per il quale le spese sono di norma a carico di chi ha rinunciato; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 27472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris