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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43718/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 12/11/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Ferrara in data 14/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 628 comma terzo n. 1) e 3 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 605 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione.

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02,12017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetti motivi di ricorso - con cui si lamenta genericamente la mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico delle persone offese, nonché il vizio motivazionale sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e sul diniego delle attenuanti generiche - sono, peraltro, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesil ircon il supporto di adeguata argomeni:azione giuridica da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità del RUSU per i reati di cui ai capi di imputazione, con la implicita motivazione in ordine alla non necessità di procedere a ricognizione formale, nonché sul diniego delle circostanze generiche, negate per assenza di elementi positivi idonei ad incidere sul trattamento sanzionatorio e per i numerosi precedenti penali per ureati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso in Roma il 14/06/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 12/11/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Ferrara in data 14/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 628 comma terzo n. 1) e 3 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 605 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02,12017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetti motivi di ricorso - con cui si lamenta genericamente la mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico delle persone offese, nonché il vizio motivazionale sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e sul diniego delle attenuanti generiche - sono, peraltro, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesil ircon il supporto di adeguata argomeni:azione giuridica da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità del RUSU per i reati di cui ai capi di imputazione, con la implicita motivazione in ordine alla non necessità di procedere a ricognizione formale, nonché sul diniego delle circostanze generiche, negate per assenza di elementi positivi idonei ad incidere sul trattamento sanzionatorio e per i numerosi precedenti penali per ureati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso in Roma il 14/06/202