Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04757/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 83/ RG 24452 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti, deducendo motivazione apparente in ordine alle prove acquisite e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.

La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, alle pagg. 10-14 ha indicato puntualmente, per ogni capo di imputazione, le specifiche prove acquisite, a partire dal contenuto delle intercettazioni e dalle attività di perquisizione e sequestro a loro conferma, non posto in discussione dalla genericità del motivo.

Con riguardo poi alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, parzialmente ridotto dalla Corte di merito, a pag. 15 viene espressamente indicata la ragione della sua quantificazione e l'implicita esclusione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti, che non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 83/ RG 24452 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti, deducendo motivazione apparente in ordine alle prove acquisite e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, alle pagg. 10-14 ha indicato puntualmente, per ogni capo di imputazione, le specifiche prove acquisite, a partire dal contenuto delle intercettazioni e dalle attività di perquisizione e sequestro a loro conferma, non posto in discussione dalla genericità del motivo. Con riguardo poi alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, parzialmente ridotto dalla Corte di merito, a pag. 15 viene espressamente indicata la ragione della sua quantificazione e l'implicita esclusione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti, che non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04757/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris