CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso principale iscritto al n. 26381/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , ANTO- NIOBASILE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRE- GORIABERTUNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CINO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NICOBRITTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri GEA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RUANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- PUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GLIONE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DOME- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BARO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SO- NIACILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSARIA M [OSCURATO:PERSONA] D’AGATA, [OSCURATO:PERSONA] D’ALTORIO, ALESSANDRA D'ANGELO, LETTERIO D’ARRIGO, GIOVANNI D’ARRIGO,[OSCURATO:PERSONA] D’ERRICO, NICOLA D’ONGHIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MARI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETROGIANFREDA, [OSCURATO:PERSONA], PLA- CIDOGITTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SEBA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONA- TELLAIOZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri LABUA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NUZZA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCALCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SELLI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TERA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREPANSERA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGAT A PAPPALARDO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAL- VATOREPEDONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FE- LICEPIANCONE, [OSCURATO:PERSONA], GIU- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- STIPINO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I, ANTO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DAZZO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIULIANARIZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONIOROMITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIOSILLITTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NOVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DOME- NICOTRICARICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIOe [OSCURATO:PERSONA], tutti elett.te domiciliati in ROMA presso lo studiodegliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano edifendono; -ricorrenti - nonchésul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo stu- diodell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINI- STERODEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FI- NANZE; -intimati - avversola sentenza n. 264/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 15/1/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe, per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro, delMinistero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alpagamento, in proprio favore, delle differenze retributive agli stessi dovutein conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano,della direttiva europea 93/16/CEE, avendo gli originari attori, dopoil c onseguimento della laurea in medicina, frequentato scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991/92 e il 2005/06, senzapercepire gli importi previsti secondo la disciplina stabilita dal d.lgs.n. 368/1999 attuativa della ridetta direttiva e uropea, senza nep- pureconseguire l’inquadramento previdenziale attribuito da tale disci- plinaai medici specializzandi; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte i n cuiaveva ritenuto come la rivendicazione degli attori dovesse ritenersi infondata, avendo lo Stato italiano adeguatamente e definitivamente recepito la disciplina comunitaria già con il d.lgs. n. 257/91, in forza delquale gli odierni ricorrenti aveva r icevuto la giusta remunerazione rivendicatain questa sede; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ed altri propon- gono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugna- zione; [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta un ricorso success ivo sullabase di un unico motivo d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non h anno svolto difesein questa sede; latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; CorradoAjovalasit ed altri hanno depositato memoria; consideratoche, invia preliminare , ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dev’essere disposta lariunione del ricorso successivo al ricorso principale; conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] ed altri censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degliartt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368/99; dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell’art. 132 c.p.c.; dell’allegato alla direttiva 75/363/CEE come ag- giuntodalla direttiva 82/76/CEE, poi riunite nella direttiva 93/16/CEE; degliartt. 5 e 89 del trattato istitutivo de lla Comunità Europea; dell’art. 10del trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione conso- lidata;dell’art. 117, co. 1, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la responsabilità delle amministrazioni convenute per la tardiva attua- zione delle direttive comunitarie richiamate, illegittimamente sta- tuendo che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/99 costituisse il risultato di una scelta discrezionale riservata al legisl atore nazionale, legittimamentenon estensibile al trattamento economico degli odierni ricorrenti in relazione all’attività di medici specializzandi dagli stessi svoltanei relativi anni di corso, anche con riferimento alla relativa co- perturaprevidenziale; conil secondo motivo, i ricorrenti in esame censurano la sentenza impugnataper violazione dell’art. 267 TFUE (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disatteso la richiestadi rinvio pregiudiziale alla C orte di Giustizia dell’Unione Euro- pea, ex art. 267 TFUE, in ordine alla questione concernente il diritto Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deiricorrenti alla copertura previdenziale in relazione al periodo di at- tivitàsvolta in qualità di medici specializzandi; conil terzo motivo, i rico rrenti in esame censurano la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittima- mente omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti volta al recupero dell’incremento anno e della ridetermina- zionetriennale della remunerazione, ex art. 6 d.lgs. n. 257/91, nonché sulladomanda di arricchimento senza causa proposta ex art. 2041 c.c.; conil quarto motivo, i ricorrenti in esame censurano la sentenza impugnataper aver erroneamente ritenuto infondate le due questioni dilegittimità costituzionale sollevate in relazione, da un lato, al man- catoriconoscimento, in proprio favore di una misura indennitaria volta acompensare l’i nadeguatezza della remunerazione effettivamente per- cepita,senza peraltro ricevere alcuna tutela previdenziale e, dall’altro, in relazione al mancato conseguimento della copertura previdenziale connessa all’espletamento della propria attività di medici spe cializ- zandi, viceversa attribuita ai medici specializzandi iscritti ai rispettivi corsisuccessivamente al 2006; conil quinto motivo, i ricorrenti in esame sollevano una questione dilegittimità costituzionale in relazione all’art. 46 del d.lgs. n. 368/99 inrelazione all’art. 1, del Protocollo addizionale alla Convenzione euro- peaper la salvaguardia dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali eall’art. 14 della Cedu per violazione dell’art. 117 Cost., segnatamente conriguardo alla lesione – determi nata dalla normativa denunciata per effettodella sospensione del diritto alla copertura previdenziale – del diritto degli interessati alla piena copertura previdenziale loro spet- tante; conl’unico motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri d.lgs. n. 257/91; degli artt. 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368/99; dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/99; dell’art. 1, co. 300, della legge n. 266/2005; degli artt. 234 e 249 del Trattat o Cee delle direttive nn.82/76,75/363, 75/362; dell’art. 13 della direttiva 82/76 Cee dell’art. 1,co. 1, della direttiva 93/16, dei principi enunciati dalla Corte di giu- stizia UE con sentenze 25 febbraio 99 – causa C - 137/97 e 3 ottobre 2000– causa C - 37 1/97; dell’art. 7 del d.l. n. 384/92 convertito nella leggen. 483/92; dell’art 3, co. 36, della legge n. 537/93; dell’art. 1 co. 33, della legge n. 549/95; dell’art. 32, co. 12, della legge n. 449/97;dell’art. 22 della legge n. 488/99; dell’art. 36 della legge n. 289/2002(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente disatteso il diritto del ricorrente al consegui- mento dell’indicizzazione periodica e della rideterminazione triennale dellaretribuzione percepita nel periodo relativo al corso di specializza- zionefrequentato; tuttie cinque i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altrie il motivo proposto con il ricorso avanzato dal Caldarulo – con- giuntamenteesaminabili per motivi di connessione – sono complessi- vamenteinfondati; osservaal riguardo il Collegio come, secondo il consolidato orien- tamentodella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Ordinanzan. 8503 del 06/05/2020), la disciplina del trattamento eco- nomicodei medici spe cializzandi prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, trovi applicazione, in favore dei medici iscritti alle relative scuoledi specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007(per effetto dei differimenti stabiliti per legge), e non trovi appli- cazionea beneficio dei medici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricondotte le posizioni di tutti gli odierni ricorrenti), che restanosoggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordin amentale che economico, e ciò in quanto la direttiva Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con ri- guardoalla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01, conmotivazione ampiamente ricostruttiva; in senso conforme Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 14168 del 24/05/2019, Rv. 653939 - 01); va,pertanto, ribadito in questa sede come il recepimento delle di- rettivecomunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per lafrequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro ca- ratterenon dettagliato) sia definitivament e avvenuto con la legge 29 dicembre1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha ricono- sciutoagli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovoordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368del 1999; quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha co- dificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha rior- ganizzatol'ordinamento delle scuole universitarie d i specializzazione in medicinae chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio con- trattodi formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro”e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare,e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quotafissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determi- nateda successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, sec ondo l'indirizzo ormai consolidato di questaCorte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordina- zione,non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tral'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezzadella retribuzione ivi contenuto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 27481del 19/11/2008, Rv. 605890 – 01; Sez. L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017,Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effettidelle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs.n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo con- tratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto,solo a decorrere dall'anno accademico 200 6/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che sotto quello economico; ladirettiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compila- tivo,di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitariegià vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misuradei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializ- zazione; laprevisione di un'adegu ata remunerazione per i medici specializ- zandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 en. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultan o già attuatidallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui ald.lgs. 8 agosto 1991, n. 257;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'importodella predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé suf- ficientee idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimast i immutatidopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo eco- nomico,come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciutol'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescin- dere dagli ulteriori incrementi connessi alla sval utazione monetaria, originariamenteprevisti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successivalegislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria nonè rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono po- sti i criteri per la determinazione della stessa” (Sez. L, Sentenza n. 12346del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016; l'indirizzotrova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicem- bre1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegitti mità costi- tuzionaledelle disposizioni legislative che avevano disposto la sospen- sionedegli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); inparticolare, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 di- cembre1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscrittinegli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'ade- guamentotriennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del1991 (Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez.L, Ordinanza n. 4809 del 19/02/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26240del 16/10/2019); ilnuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs . n. 368 del 1999, e il relativomeccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italianoagli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare perquanto riguar da la misura della remunerazione spettante ai medici Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta di- screzionaledel legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddettiobblighi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9/10/20 18); l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; inforza di tali premesse, ogni eventuale questione sul punto non puòquindi che riguardare in modo esclusiv o l'ordinamento interno (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31922 del 10/12/2018), e dunque esorbita daicontenuti della decisione impugnata, nella specie limitata al ricono- scimentodel risarcimento del danno da inesatto adempimento agli ob- blighiderivanti dall e direttive comunitarie; atale ambito risarcitorio devono ritenersi riconducibili le questioni concernentila denunciata illegittimità del mancato riconoscimento, in favoredei ricorrenti, del diritto alla copertura previdenziale in relazione al periodo d i specializzazione in adempimento della richiamata disci- plinaeuropea, trattandosi di temi che attengono alla complessiva le- gittimità del trattamento economico parametrato sulla disciplina fon- datasulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del1991 ripetutamente ribadita da questa Corte; sulpunto, è appena il caso di rilevare come, con riferimento al trat- tamento economico dei medici specializzandi soggetti alla disciplina fondatasulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257del 1991, l’avvenuto riconoscimento delle relative pretese econo- miche nel rispetto delle direttive europee (pienamente e definitiva- mente attuato nell’ordinamento italiano sulla base di dette norme di legge)– mentre esclude qualsiasi profilo di illiceità del comportamento delle istituzioni statali nei relativi confronti, in relazione all’asserito omesso,o tardivo, recepimento della disciplina continentale – deve ri- tenersi tale da escludere il ricorso di alcuna disparità di trattamento Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri costituzionalmenterilevante in rapporto al trattamento riservato ai me- dici specializzandi dalla disciplina posteriore, trattandosi, in relazione allaregolamentazione della posizione di questi ultimi, della risultante dellibero esercizio, da parte delle legisla tore nazionale, della propria discrezionalitànella rivisitazione della posizione economico - previden- zialedi una determinata categoria professionale, per il cui trattamento (anche in relazione alla ragionevole ponderazione delle compatibilità economichegenerali storicamente determinabili) si è ritenuto di inter- venire politicamente attraverso l’elaborazione di una diversa e rinno- vata strategia normativa economico - previdenziale, senza che una si- mileiniziativa valesse a vincolare il legislatore a una relativ a (indefini- bile)estensione anche in relazione alle posizioni dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all’epocadella prevista efficacia dell’intervento riformatore; questa Corte ha già in precedenti occasion i rilevato (cfr. Sez. 3, Ordinanza del 25/7/2019 n. 20108) come debbano ritenersi manife- stamenteinfondate le questioni di costituzionalità qui denunciate, at- teso che non vi ̀ alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quant o alla esclusione della copertura previ- denziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapportodi lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparit à di trattamento, postoche l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legi- slativaper i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, ̀ stato espressionedi una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolarediversamente situazioni successi ve nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.); infatti,per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il le- gislatorepuò differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, perciò solo, ne possa derivare una dis parit à di trattamento tra soggetti Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa inquestione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza n. 94 del2009; sentenza n. 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008) (Cass.,23/02/2018, n. 4449); questaCorte ha infine già sottolineato che l'indirizzo cui si intende darecontinuità nella presente sede solo apparentemente risulta con- traddettoda due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione La- voro (Cass., n. 8242 e n. 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione nonaffronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fatti- speciefin qui illustrata, e richiama gli indirizzi espressi da questa Corte inrelazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato lescuole di specializzazione anteriormente al 1991; sotto altro profilo, dev’essere altresì disattesa la sollecitazione di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusio ne della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, dall'art. 41 del d.lgs.n. 368 del 1999, dall'anno accademico 2006 - 2007; alriguardo, il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione - ferma la non irrisorietà dellaquantificazione nazionale - ̀ stato ribadito anche dalla pronuncia dellaCorte di giustizia, 24 gennaio 2018, C - 616/16 e C617 - 16, sicché deveritenersi acte clair la conclusione per cui non poteva ritenersi im- posto,agli Stati, un o specifico regime previdenziale quale componente dellastruttura economica complessivamente afferente al rapporto; tali argomentazioni, pertanto, devono ritenersi tali da escludere, tantoil ricorso di alcuna illegittimità costituzionale delle nuove norme in relazione alla paventata disparità di trattamento a carico degli odierniricorrenti principali e incidentale, quanto la sussistenza di una Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilecollisione della stessa con la disciplina europea che, come dif- fusamenteargomentato, risulta essere st ata già pienamente e defini- tivamenterecepita, nell’ordinamento interno, sin dal 1990; è peraltro appena il caso di rilevare, sul punto, come le censure avanzate dagli odierni ricorrenti, nella parte in cui censurano la sen- tenzaimpugnata per non aver adeg uatamente affrontato e motivato le ragionidella ritenuta legittimità costituzionale e della compatibilità eu- ropeadella normativa nazionale denunciata, non valgono a intercettare alcunospecifico vizio di legittimità della pronuncia impugnata, avendo la c orte territoriale, tanto esplicitamente, quanto in termini impliciti benché inequivoci, rivelato l’evidente inconsistenza delle corrispon- denti eccezioni sollevate dai ricorrenti, una volta sottolineato l’avve- nuto pieno ed esauriente adeguamento dell’ordina mento italiano alle prescrizionidel sistema europeo in relazione al trattamento economico deimedici specializzandi, e una volta ribadita l’integrale riconducibilità, della disciplina al riguardo adottata a partire dal 1999, alla legittima esplicazionedella discrezionalità politica del legislatore nazionale; al medesimo ambito risarcitorio, connesso alla natura pretesa- menteillecita della disciplina statale, devono infine ritenersi riconduci- bilianche le questioni concernenti il mancato riconoscimento del l’indi- cizzazionee della rideterminazione triennale delle retribuzioni in favore degliodierni ricorrenti; osservaal riguardo il Collegio come, con riferimento al trattamento economicodei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguataremunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale sia stato congelatoa partire dal dicembre del 1992 e, nel corso di ciascuno dei triennisuccessivi (quello 1994 - 1996, quello 1996 - 1998, quello 1999 - 2001e quello 2001 - 2004), è stato disposto il blocco della ridetermina- zionetriennale;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lenumerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge n.449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) dannocontezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporreanaloghi blocchi sugli ag gregati economici destinati al loro fi- nanziamento,al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratte- rizzatoda una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressivadel numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, concorrelato danno sociale; questaCorte ha già avuto modo di porsi il problema della compa- tibilitàdelle normative richiamate, come sopra interpretate, con il det- tatocostituzionale e con il diritto dell'Unione europea, pervenendo ad escluderequalsiasi d ubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità diuna remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Sez. 6 – 3, Or- dinanza n. 31922 del 10/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28/6/2018;Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13/6/2018); atali argom entazioni, già diffusamente esposte nelle pronunce ri- chiamate,questo Collegio si richiama integralmente, facendole proprie qualiparti integranti della presente motivazione, con la conseguente attestazione,non solo dell’infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] chioCaldarulo, ma altresì dell’inammissibilità per carenza di interesse delterzo motivo d’impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nella partein cui hanno denunciato l’omessa pronuncia, da parte della corte d’appello,sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti volta al recu- perodell’incremento annuo e della rideterminazione triennale della re- munerazione,ex art. 6 d.lgs. n. 257/91; parimentiinammissibile per carenza di interesse deve ritenersi la contestuale censura avanzata da Ajovala sit ed altri in relazione alla Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dedotta omessa pronuncia, da parte della corte d’appello, sulla do- mandaproposta dagli odierni ricorrenti a titolo di arricchimento senza causaex art. 2041 c.c.; sulpunto, è appena il caso di rilevare come, secondo il conso lidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, costituisce un pre- suppostoindefettibile, ai fini della proposizione dell’azione di ingiustifi- catoarricchimento, la mancanza, in capo all’interessato, di una azione ‘tipica’,tale dovendo intenders i, non ogni iniziativa processuale ipote- ticamenteesperibile, ma esclusivamente quella che deriva da un con- trattoo quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fat- tispeciedeterminata (cfr., ex plurimis , Sez. 1, Sentenza n. 27827 del 22/11/2017,Rv. 647025 - 01); nelcaso di specie, con riguardo ai medici specializzandi con iscri- zioni iniziale ai relativi corsi dall’anno accademico 1991/92 in poi, l’eserciziodell’azione generale di arricchimento deve ritenersi preclusa dal riconoscimento del la titolarità, in capo a tali medici, del diritto al conseguimento delle provvidenze positivamente previste dal d.lgs. n. 257/91,con la conseguenza che l’avvenuto accertamento dell’integrale soddisfazionedegli odierni ricorrenti in relazione alle preroga tive loro riconosciutoda tale fonte normativa – e, dunque, il preliminare accer- tamentodella spettanza, in capo agli attori, dell’azione tipica corrispon- dente– esclude in ogni caso che l’eventuale accoglimento dell’odierna censuravalga a spiegare alcuna concreta influenza in relazione all’ac- coglimentodella pretesa azionata; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessivainfondatezza di tutte le censure esaminate – a cui non giovano leulteriori considerazioni illustrate nell a memoria da ultimo depositata dairicorrenti, segnatamente nella parte in cui si fa menzione del (nella specieirrilevante) superamento del preliminare vaglio di ammissibilità delricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 26381/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri perl’esame delle questioni oggetto dell’odierno giudizio , stante il ca- ratterelargamente consolidato (e più volte confermato) degli orienta- mentigiurisprudenziali richiamati in questa