Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 13742/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Terni del 15 gennaio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Terni del 15 gennaio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine all'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris