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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 1974

Cassazione n. 24775/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 028YNIO) nato il 13/12/1974 avverso l'ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep ife le conclusioni del PG TL3AAJLAAA...0 c.a.0 c CA.) roc ' CC-0 te -LUIZ .t-c-T ce4 )-tx" uct)1.4.Q/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Ancona - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, già oggetto di continuazione interna ai singoli giudicati, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello, in sintesi, mantiene le determinazioni di pena (ivi compresi gli aumenti per la già riconosciuta continuazione) come operate nella seconda sentenza definitiva (che riguarda sette episodi delittuosi di detenzione di sostanza stupefacente), individuando in tale ambito il reato più grave.

Quanto alla prima sentenza (che aveva dato lugo ad una pena di anni tre di reclusione, si osserva che uno dei capi di imputazione è in parte sovrapponibile a un capo della seconda sentenza (possesso di grammi 461 di cocaina) e dunque residuano solo due episodi (per 102 grammi di cocaina e 6 kg di marijuana) che danno luogo ad un ulteriore aumento (già ridotto per il rito) di due anni di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio.

Fermo restando il parziale assorbimento, la difesa contesta la entità degli incrementi di pena correlati alla decisione del 7 febbraio 2022.

Ciò perché il capo di imputazione relativo alla residua detenzione di cocaina per 102 grammi, in detta sentenza era già reato-stellite, cui era stata assegnata una pena (in aumento) pari a mesi 6, ridotti a 4 per il rito.

Nella nuova determinazione a tale 'segmento' viene correlata una pena - sempre in aumento per continuazione - pari ad anni due e mesi dieci, in palese violazione dei contenuti della disposizione di legge di cui all'art.81 cod.pen. .

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 Va evidenziato, quanto alla doglianza difensiva - che per costante orientamento interpretativo - nella ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento della continuazione già in sede di cognizione, cui si aggiungono altri reati in sede esecutiva - il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod,proc.pen., non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (v. per tutte Sez.

U n. 6296 del 24.11.2016, dep. 2017, Nocerino, rv 268735). 3.2 A tale principio di diritto non si è uniformato il giudice della esecuzione, che - peraltro - non ha espressamente motivato circa la evidente diversità tra il 'valore' degli episodi delittuosi già riuniti in continuazione con la seconda sentenza (con incremento di pena pari a mesi due di reclusione per ogni episodio) e quello oggetto di contestazione difensiva (incremento superiore a due anni).

Va pertanto sollecitato un nuovo esame del punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in data 8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 028YNIO) nato il 13/12/1974 avverso l'ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep ife le conclusioni del PG TL3AAJLAAA...0 c.a.0 c CA.) roc ' CC-0 te -LUIZ .t-c-T ce4 )-tx" uct)1.4.Q/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Ancona - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, già oggetto di continuazione interna ai singoli giudicati, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello, in sintesi, mantiene le determinazioni di pena (ivi compresi gli aumenti per la già riconosciuta continuazione) come operate nella seconda sentenza definitiva (che riguarda sette episodi delittuosi di detenzione di sostanza stupefacente), individuando in tale ambito il reato più grave. Quanto alla prima sentenza (che aveva dato lugo ad una pena di anni tre di reclusione, si osserva che uno dei capi di imputazione è in parte sovrapponibile a un capo della seconda sentenza (possesso di grammi 461 di cocaina) e dunque residuano solo due episodi (per 102 grammi di cocaina e 6 kg di marijuana) che danno luogo ad un ulteriore aumento (già ridotto per il rito) di due anni di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Fermo restando il parziale assorbimento, la difesa contesta la entità degli incrementi di pena correlati alla decisione del 7 febbraio 2022. Ciò perché il capo di imputazione relativo alla residua detenzione di cocaina per 102 grammi, in detta sentenza era già reato-stellite, cui era stata assegnata una pena (in aumento) pari a mesi 6, ridotti a 4 per il rito. Nella nuova determinazione a tale 'segmento' viene correlata una pena - sempre in aumento per continuazione - pari ad anni due e mesi dieci, in palese violazione dei contenuti della disposizione di legge di cui all'art.81 cod.pen. . 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 Va evidenziato, quanto alla doglianza difensiva - che per costante orientamento interpretativo - nella ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento della continuazione già in sede di cognizione, cui si aggiungono altri reati in sede esecutiva - il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod,proc.pen., non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (v. per tutte Sez. U n. 6296 del 24.11.2016, dep. 2017, Nocerino, rv 268735). 3.2 A tale principio di diritto non si è uniformato il giudice della esecuzione, che - peraltro - non ha espressamente motivato circa la evidente diversità tra il 'valore' degli episodi delittuosi già riuniti in continuazione con la seconda sentenza (con incremento di pena pari a mesi due di reclusione per ogni episodio) e quello oggetto di contestazione difensiva (incremento superiore a due anni). Va pertanto sollecitato un nuovo esame del punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in data 8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24775/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris