CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 ottobre 1984
Cassazione n. 16280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la segúente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1984 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di messa alla prova formulata con l'opposizione da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di notificazione di decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2- sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Lecce il 20 giugno 2018. Con il medesimo provvedimento è stata disposta «la restituzione degli atti all'Uff. D.P.» 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art.606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. in relazione all'art.464 quater cod. proc. pen. Premesso che la restituzione degli atti all'ufficio decreto penale determinerebbe l'irrevocabilità del decreto penale di condanna opposto, così da rendere non impugnabile il provvedimento, il difensore sostiene che il giudizio prognostico negativo formulato dal giudice sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato non sia attuale in quanto si tratta di fatti risalenti agli anni 2007/2011. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio sostenendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che la requisitoria del Procuratore Generale appare frutto di error calami, laddove si sostiene nella parte motiva l'inammissibilità del ricorso ma si conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso in camera di consiglio dal giudice per le indagini preliminari senza che sia stato adottato alcun ulteriore provvedimento, tale non potendosi ritenere la mera restituzione degli atti all'ufficio decreti penali, che lascia impregiudicata ogni statuizione di rito e di merito correlata all'opposizione. Differente sarebbe stato il caso, già esaminato da questa sezione, in cui il giudice per le indagini preliminari avesse pronunciato declaratoria di esecutività del decreto penale (Sez. 4, n. 27987 del 3/07/2012, Cirina, in motivazione), così pregiudicando il diritto dell'opponente allo svolgimento del giudizio.Ma, secondo quanto già precisato in occasione di una pronuncia d'inammissibilità della richiesta di messa alla prova, il provvedimento assunto in merito a tale istanza non determina ex se l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273). Si è, inoltre, ripetutamente affermato ché il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso; il decreto penale deve, infatti, essere revocato, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). Verifica che, allo stato, non risulta pregiudicata dal provvedimento di rigetto dell'istanza di messa alla prova e che impone al giudice di procedere ai sensi dell'art.464 cod. proc. peri. 3. Difetta, pertanto, il presupposto sul quale, secondo il ricorrente, si fonderebbe la possibilità di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova, ossia la possibilità di pervenire alla sentenza di primo grado. Trova, per tale motivo, applicazione al caso in esame il principio a mente del quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è immediatamente impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237; Sez. 3, n. 6046 del 27/09/2016, dep. 2017, Tortorelli, Rv. 268828). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 on igli re stensore Il Presidente rrao [OSCURATO:PERSONA] DEP