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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04347/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE ASSISE di CALTANISSETTA (GIUDICE DELL'ESECUZIONE), con ordinanza in data 16/05/2025, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] con la quale si richiede la rideterminazione in sede esecutiva delle pene inflitte con due sentenze (1.

CORTE ASSISE APPELLOdi CALTANISSETTA in data 23/9/2000; CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA in data 19/2/2004).

Propone ricorso per cassazione il condannato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE ASSISE di CALTANISSETTA (GIUDICE DELL'ESECUZIONE), con ordinanza in data 16/05/2025, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] con la quale si richiede la rideterminazione in sede esecutiva delle pene inflitte con due sentenze (1. CORTE ASSISE APPELLOdi CALTANISSETTA in data 23/9/2000; CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA in data 19/2/2004). Propone ricorso per cassazione il condannato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18
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