CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11892/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale -controricorrente e ricorrente in via incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Laterano, n. 226/210, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 2343/2015, depositata in data 9 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonaleaveva presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 2009/00065 97, notificata in data 13 marzo 2009, per l'importo complessivo di euro 173.347,53, deducendo che l’importo di cui all’intimazione ricevuta scaturiva dalla cartella di pagamento n. 02420060010838673000, regolarmente impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007, depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente;la società contribuente aveva osserva to , tra l’altro, che sulla base di quanto statuito nella sentenza risultava un debito a suo carico di euro5.392,99 e che aveva già versato in eccedenza la somma di euro 43.075,64, per cui si riservava di chiedere il rimborso dell’eccedenza. 2.[OSCURATO:PERSONA] provinciale adita , con sentenza n. 47/2/10, del 24 novembre 2009, aveva accolto il ricorso , compensando le spese processuali.3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società ETR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) il legittimato passivo, nelricorso avverso l’intimazione di pagamento, era il Concessionario per la riscossione dei tributi, poiché nel caso di specie, non vi eradubbio che oggetto della controversia erail suddetto atto notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] della riscossione; -) in conseguenza, l’opposizione dovevaessere proposta nei confronti del medesimo esattore che aveva emesso l’intimazione di pagamento ed al quale andava riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che potevano derivare nei rapporti con l’Ente impositore; -) nel merito della controversia, i l Collegio concorda va con le motivazioni dei giudici di primo grado, che avevano ritenuto che l’atto impugnato era stato emesso e notificato in seguito ad una cartella di pagamento impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed annullata dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 190 / 1/ 07 de l 25 ottobre 2007, passata definitivamente in giudicato; -) il Concessionario avrebbe dovuto ridurre l’importo richiesto in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria probabilmente era risultata dovuta; circostanza quest’ultima confermata dallo stesso Concessionario e dall’Agenzia delle Entrate. 5.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi ed anche l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso e ricorso incidentale con atto affidato ad un unico motivo. 7.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resi ste con controricorso al ricorso incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA]e memoria.8.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preventivamente rilevato che, per il principio dell'unicità del processo d'impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell'atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ.. 1.1 Poiché il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato alle controparti in data 6 maggio 2006, mentre quello d ella Agenzia delle Entrate è stato notificato alle controparti in data successiva, il ricorso principale è quello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre quello proposto dalla Agenzia delle Entrate va considerato come incidentale. 2.In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di inesistenza della notificazione del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per cassazione per essere stata effettuata presso il vecchio indirizzo del difensore costituito, risultandodalla relata: «Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche ed esecuzioni presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso a: -avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di CO. MO. [OSCURATO:PERSONA], al domicilio eletto in Mesagne (BR), 72023, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 57,ivi spedendone copia conforme a mezzo posta». Assume la società [OSCURATO:SOCIETA]. che ilprocuratore aveva trasferito il proprio studio sin dal 7 maggio 2014, sempre in Mesagne, alla [OSCURATO:PERSONA]Ocra, 24, regolarmente comunicato all'Ordine degli Avvocati di Brindisi in data 7 maggio 2014, come si evince va dalla relativa attestazione rilasciata dal predetto Consiglio dell'Ordine (« attesta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato il trasferimento di studio, sito in Mesagne, dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 59 alla [OSCURATO:PERSONA]Ocra n. 24 in data7 maggio 2014»). 2.1L'eccezione è infondata, dovendosi ribadire l'orientamento unanime di questa Corte, secondo cui «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..» e secondo cui «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., 28 marzo 2018, n. 7703). 2.2 Alla luce dei richiamati principi, la notifica del ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nulla e non già inesistente, deve ritenersi sanata ex tunc per effett o del raggiungimento dello scopo dell'atto, mediante la costituzione in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. Il primo mezzo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 546/92, in combinato disposto con l'art.100 cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.P.R.n. 602/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pur prendendo atto della posizione assunta dall'Ente impositore -Agenzia delle Entrate di Brindisi e della convinzione espressa chiaramente che la cartella di pagamento non fosse stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale con la più volte richiamata sentenza n. 190/01/07, ha ritenuto che, poiché l'atto di cui eracausa era un'intimazione di pagamento, atto proprio del Concessionario, questi fosse legittimato passivamente e, addirittura, avrebbe dovuto «ridurre l'importo richiesto» e tanto ha statuito violando tutti i principi di diritto in merito alla legittimazione processuale e il costante orientamento di questa Corte. L'art. 10 del decreto legislativo n. 546/1992 andava letto e interpretato, oltre che applicato, in relazione al p rincipio generale dettato dall'art. 100 cod. proc. civ.; l'unico soggetto ad avere interesse a contraddire alla domanda formulata dallaCO.[OSCURATO:SOCIETA]. era solo l'Agenzia delle Entrate in quanto oggetto della controversia non era la validità ed efficaciadell'intimazione di pagamento in quanto tale ma, bensì, dell'intimazione di pagamento in quanto atto con il quale si pretendeva il pagamento di una somma che si supponeva non dovuta; nessuna eccezione e/o contestazione era mai stata sollevata, né in primo, né in secondo grado, avverso l'intimazione di pagamento nella sua forma e avverso l'attività dell'Agente della Riscossionese non solo in via indiretta e in quanto esecutore dell'ordine di riscuotere una cartella di pagamento, con tutti i mezzi previsti dalla legge sulla riscossione, che la parte, la Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale supponevano e sostenevano essere stata annullata. La società Equitalia aveva agito rispettando il proprio compito di semplice delegato alla riscossione e non titolare del ruolo esattoriale, compito che proveniva dalla legge e non certo dall'arbitrio dei suoi esecutori. 3.1Il motivo è infondato, pur non potendosi condividere interamente, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, che va pertanto corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma,cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto. 3.2Va premesso che l'art. 10 del decreto legislativo n. 546/19 92 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche «l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto ». L'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999 dispone a sua volta che « Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde della lite». Poiché il processo tributario può avere per oggetto sia atti della fase di accertamento (posti in essere dall'ente impositore) sia atti di riscossione (posti in esseredall'agente della riscossione), i quali ultimi talora presentano vizi che incidono sui presupposti atti di accertamento, si pone il problema dell'individuazione del legittimato passivo nel processo nell'ipotesi che il ricorso del contribuente, pur avendo ad oggetto un atto posto in essere dall'agente della riscossione, sia fondato su ragioni sostanziali che esulino dalla competenza dell'autore dell'atto, come si può verificare per i vizi relativi alla pretesa impositiva contenuta nel ruolo che è notificatoal contribuente con la cartella di pagamento. 3.3In linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale «Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore, quanto del concessionario e, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'Agente della riscossione evocato in giudizio, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, ha la facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»(Cass., 4 aprile 2018, n. 8295; Cass., 3 aprile 2019, n. 9250; Cass. , 12 giugno 2019, n. 16685). E' stato, tra l'altro affermato che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., 4 aprile 2018, n. 8295). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., 12 agosto 2021, n. 22756). In particolare , questa Corte ha statuito, in tema di impugnazione dell'avviso di mora, ma con un principio applicabile anche al caso in esame, potendosi estendere le medesime considerazioni espresse in ragione della comune natura di atti esecutivi con l'intimazione di pagamento, che qualora il contribuente impugni l'avviso di mora per la mancata notifica della cartella di pagamento, e salva la previsione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, la legittimazione passiva spetta all'Ente impositore, su cui incombe l'onere probatorio, al cui adempimento è funzionale l'eventuale chiamata in causa ex art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992 delconcessionario del servizio alla riscossione perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso; l'impugnazione va, invece, proposta esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per gli errori a lui direttamente imputabili e, cioè, per vizi propri della cartella o dell'avviso di mora e in nessuna delle due ipotesi ricorre illitisconsorzio necessario (Cass., 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., 9 novembre 2016, n. 22729). Ancora, questa Corte ha affermato che la contestazione dellapretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'Ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di «adiectus solutionis causa», mentre se l'azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare incausa l'ente creditore, in quanto non ricorre u na ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda (Cass., 8 gennaio 2015, n. 97; Cass., 16 febbraio 2022, n. 5062). Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'Ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., 12 maggio 2021, n. 12512). 3.4 In merito, dunque, al rapporto e nte creditore e agente della riscossione la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra Equitalia e Agenzia delle entrate poiché non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo e che il contribuente può convenire in giudizio l'ente impositore o l'agente della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere dell'agente evocare in giudizio l'ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria. 3.5 Ciò posto, n ella specie, il giudizio di primo grado era stato promosso dalla società contribuente con ricorso notificato sia ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (allora [OSCURATO:SOCIETA].), sia all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate, con conseguente legittimazione processuale del Concessionario. 4. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 32 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era nulla anche nella parte in cui, nonostante l'espressa domanda di garanzia formulata ai sensi dell'art.32 cod. proc. civ., sin dal primo grado, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, aveva omesso completamente di statuire sul punto violando, quindi, il dettato dell'art. 112 cod. proc. civ.; la Commissione tributaria regionale si era limitata a dichiarare [OSCURATO:PERSONA] legittimata passivamente nel giudizio poiché l'atto impugnato era l'avviso d'intimazione e nulla, nemmeno una parola, aveva speso circa l'obbligo dell'Agenzia di tenere indenne il Concessionario che procedeva alla riscossione su espressa «delega»dell'Ente impositore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto, non solo dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e,in ogni caso, tenere indenne la stessa da qualunque pregiudizio fosse derivato dal contenzioso per cui era causa, anche in termini di responsabilità che, invece, erano state illegittimamente attribuite al Concessionario che, a parere, errato, della Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto addirittura « ridurre l'importo richiesto in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria probabilmente era risultata dovuta». Equitalia aveva informato l'Ente impositore delle pretese della società contribuente e dei rischi che la riscossione presentava e aveva inoltrato all'Agenzia delle Entrate l'atto di diffida ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , ma l'Agenzia aveva continuato a sostenere la legittimità del ruolo e la necessità di procedere alla riscossione. Infine, con la nota prot. n. 217/09, inviata da Equitalia alla [OSCURATO:SOCIETA]e inoltrata per conoscenza all'Agenzia delle Entrate, Equitalia aveva reso edotta la società contribuente della posizione assunta dall'Ente impositore e dell'impossibilità di sospendere le attività.Tale documentazione non era state tenuta in considerazione dalla Commissione tributaria regionale, avendo ignorato la domanda di garanzia spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. 4.1Il motivo è infondato. 4.2 Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza,«ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia»(Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 4.3Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , in quanto la Commissione tributaria regionale, dopo avere dato atto, a pag. 2 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA]., in caso di accoglimento del ricorso, aveva chiesto di essere manlevata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali addebiti, ha ritenuto, a pag. 3 della stessa sentenza, che «il Concessionario avrebbe dovuto ridurre l'importo richiesto in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria era risultata dovuta», con ciò rigettando la domanda di manleva. Ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] un consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24358). In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., 30 giugno 2022, n. 20951). 5.2.3Ciò posto, avuto riguardo agli aspetti della vicenda in esame, il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n , ragion per cui, avendo la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto appello avverso la sentenza di primo grado, non poteva formarsi il giudicato sull'anzidetta premessa, non configurabile, di certo, come capo completamente autonomo della decisione. 5.3 che nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato -sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992, e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile -non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse (Cass., 16 gennaio 2019 , n. 947 ; Cass., 26 settembre 2018, n. 22836). In particolare, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la costituzione dell'Ente impositore deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna ulteriore conseguenza sfavorevole può derivarne alla parte resistente, sicché deve ritenersi ammissibile la costituzione dell'Ufficio in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art.23 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazionedell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e l'applicabilità delle norme da questa invocate(Cass., 18 giugno 2019, n. 16279). Questa Corte ha pure puntualizzato che qualora non siano proposte eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio o non sia fatta istanza per la chiamata di terzi (e nulla si evince sul punto, non provvedendo la società [OSCURATO:SOCIETA]., a trascrivere in ricorso l'atto di controdeduzioni dell'Ufficio tardivamente depositato) nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del decreto legislativo n. 546del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo medesimo (Cass. , 28 settembre 2005, n. 18962). Trova,quind i, applicazione quella giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende nella presente sede aderire, secondo la quale in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 546/1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2585). 5.4 Non sussiste nemmeno, il vizio di ultrapetizione commesso dal Ricorso incidentale Agenzia delle Entrate. 6. Il primo ed unicomotivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ed in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si era avveduta che l'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, pur non intestando l'atto con la formula «appello incidentale», aveva impugnato la pronuncia, criticandola e chiedendo la conferma della legittimità della intimazione di pagamento n. 2009/0006597, ed instando per le spese del doppio grado di giudizio e come insegnava la Corte di Cassazione, pur senza ricorrere a formule sacramentali, era sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risultasse chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2752). La critica dell'Ufficio alla sentenza era ben espressa laddove l'Ufficio di Brindisi a pag. 6 delle «controdeduzioni» aveva contestato alla Commissione tributaria provinciale di Bari di avere erroneamente ritenuto annullata completamente la cartella di pagamento n. 02420060010838673, sulla base del fatto che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 190/01/07 aveva annullato solo parzialmente la cartella di pagamento n. 02420060010838673, cristallizzando la restante pretesa tributaria visto il passaggio in giudicato della sentenza e che, in quel giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva erroneamente confuso il versamento periodico di settembre di euro 116.622,00 con il versamento a saldo omesso di euro 122.014,00, importo che non avevamai costituito oggetto del contendere. Nonostante la natura di appello incidentale delle controdeduzioni dell'Ufficio, il Collegio lo aveva del tutto trascurato, limitandosi a confermare la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brindisi e ritenendo la cartella di pagamento annullata con sentenza n. 190/1/07 del 25 ottobre 2007, senza nulla pronunciare su quanto lamentato dall'Ufficio circa l'evidente confusione creata intorno ai due importi, per poi aggiungere contraddittoriamente che «il Concessionario avrebbe dovuto ridurre l'importo richiesto in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria era risultata dovuta». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, constatato che la sentenza n. 190/01/07 aveva annullato parzialmente la cartella, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello incidentale dell'Ufficio che chiedeva di rideterminare il quantum della controversia nell'importo totale di euro 177.091,20 e non avendolo fatto, è incorsa in nullità della sentenza per omessa pronuncia. 6.1 Il motivo è fondato , pur dovendosi riqualificare la censura, nell'esercizio del potere/dovere di qualificare la doglianza secondo i criteri indicati da Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931, al di là della corretta evocazione dell'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., come mancanza di motivazione ex art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., piuttosto che come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.. 6.2 Ed invero, l'Ufficio di Brindisi a pag. 6 delle «controdeduzioni» aveva affermato che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 190/01/07 aveva annullato solo parzialmente la cartella di pagamento n. 02420060010838673, cristallizzando la restante pretesa tributaria visto il passaggio in giudicato della sentenza e che, in quel giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva erroneamente confuso il versamento periodico di settembre di euro 116.622,00 con il versamento a saldoomesso di euro 122.014,00, importo che non avevamai costituito oggetto del contendere. 6.3 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , pu r avendo confermato la statuizione dei giudici di primo grado sull'annullamento della cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente ed annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi con la sentenza n. 190/1/07 del 25 ottobre 2007 (pag. 3 della sentenza impugnata),nulla haargomentato sul dedotto parziale annullamento della stessa cartella di pagamento, né su quanto lamentato dall'Ufficio circa l'evidente confusione creata intorno ai due importi, per poi aggiungere, in modo contraddittorio, che « il Concessionario avrebbe dovuto ridurre l'importo richiesto in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria era risultata dovuta». 7.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate e vanno rigettati il ricorso principale dalla società [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. e il ricorso incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA].; la sentenza impugnata va cassata, in relazione all'unico motivo del ricorso incidentaleaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate e rigetta il ricorso principale della società [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. e il ricorso incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata, in relazione all'unico motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimi