CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41837/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai precedenti penali specifici e dalle reiterate condotte di spaccio, nonché della varietà delle sostanze stupefacenti e del dato ponderale (87 dosi di hashish e 17 dosi di cocaina) considerati in modo non illogico indici di una maggiore gravità del fatto, pur se qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il ConfJeye estensore [OSCURATO:PERSONA]