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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37878/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3117-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO di COSENZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 856/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/07/2021; :7a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 856/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del Tribunale di Paola dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine ex art. 327 cpc.

2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 31 gennaio 2020, con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché il ricorso di appello avrebbe dovuto essere stato proposto nel termine cd.

"lungo" ex art. 327 cpc; considerati i 64 giorni di sospensione previsti per la emergenza epidemiologica (9 marzo 2020 - 11 maggio 2020) il termine di scadenza andava individuato entro sabato 3 ottobre 2020 mentre, nel caso in esame, il gravame era stato presentato con atto depositato il 4.10.2020.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto ed in particolare degli artt. 327 e 155 cpc, nonché di ogni altra norma e principio in tema di termine per proporre appello in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale prorogato il termine scadente di sabato al primo giorno non festivo.

2. Il motivo è fondato.

3. Ai sensi dell'art. 155 co. 5 cpc, la proroga dei termini al primo giorno non festivo si applica anche per il compimento di atti processuali, svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata di sabato.

4. Questa Corte (Cass. n. 21925/2021) ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al termine per la costituzione in appello, che avviene, Ric. 2022 n. 03117 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

5. Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha dato atto che la scadenza del termine per impugnare andava individuata nel giorno dì sabato 3 ottobre 2020 e che il ricorso in appello era stato invece depositato il giorno 4.10.2020.

6. La Corte di merito non ha, però, considerato che il termine scadente sabato 3 ottobre 2020 andava prorogato al successivo lunedì 5 ottobre 2020 per cui l'appello (pacificamente depositato il 4 ottobre 2020) doveva considerarsi tempestivo e, quindi, ammissibile.

7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all'esame dell'impugnazione originariamente proposta nonché provvederà alle determinazioni delle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3117-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO di COSENZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 856/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/07/2021; :7a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 856/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del Tribunale di Paola dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine ex art. 327 cpc. 2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 31 gennaio 2020, con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché il ricorso di appello avrebbe dovuto essere stato proposto nel termine cd. "lungo" ex art. 327 cpc; considerati i 64 giorni di sospensione previsti per la emergenza epidemiologica (9 marzo 2020 - 11 maggio 2020) il termine di scadenza andava individuato entro sabato 3 ottobre 2020 mentre, nel caso in esame, il gravame era stato presentato con atto depositato il 4.10.2020. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto ed in particolare degli artt. 327 e 155 cpc, nonché di ogni altra norma e principio in tema di termine per proporre appello in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale prorogato il termine scadente di sabato al primo giorno non festivo. 2. Il motivo è fondato. 3. Ai sensi dell'art. 155 co. 5 cpc, la proroga dei termini al primo giorno non festivo si applica anche per il compimento di atti processuali, svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata di sabato. 4. Questa Corte (Cass. n. 21925/2021) ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al termine per la costituzione in appello, che avviene, Ric. 2022 n. 03117 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. 5. Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha dato atto che la scadenza del termine per impugnare andava individuata nel giorno dì sabato 3 ottobre 2020 e che il ricorso in appello era stato invece depositato il giorno 4.10.2020. 6. La Corte di merito non ha, però, considerato che il termine scadente sabato 3 ottobre 2020 andava prorogato al successivo lunedì 5 ottobre 2020 per cui l'appello (pacificamente depositato il 4 ottobre 2020) doveva considerarsi tempestivo e, quindi, ammissibile. 7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all'esame dell'impugnazione originariamente proposta nonché provvederà alle determinazioni delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così decis