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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27666/2024

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IATRICO – c.f. 80203290582 / p.i.v.a. 02133341004 – in persona del direttore generale e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso “[OSCURATO:PERSONA] CenterItalia” s.r.l.

RICORRENTE contro REGIONE LAZIO –c.f. 80143490581 - in persona del presidente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso la sede della propria avvocatura.

CONTRORICORRENTE –RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2355/2020della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], **********

1. Con r icorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. al Tribunale di Roma l’ “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva ingiungersi alla Regione Lazio il pagamento della somma di euro 7.930.986,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni mediche eseguite e fatturate nel corso dell’anno 2007 in favore del Servizio SanitarioPubblico (cfr. ricorso, pag. 6). 2.Il Tribunale di Roma con decreto n. 3145/2009 pronunciava l’ingiunzione. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione (cfr. ricorso, pag. 7) .

Deduceva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il soggetto debitore sarebbe stato da individuare nell’ “A.S.L.

RM D”.

Deduceva, nel merito, che il dovuto, per le prestazioni eseguite dal ricorrente nel corso dell’anno 2007, ammontava, così come certificato dall’ “A.S.L.

RM D”, al residuo importo, entro il tetto massimo di spesa consentito dalla delibera della Giunta regionale n. 436/2007, di euro 3.309.091,27 (cfr. ricorso, pag. 8). 4.Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA]”.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. Con sentenza n. 5152/20 13 il tribunale dichiarava la carenza di legittimazione della Regione Lazio e revocava l’ingiunzione.6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello .

Resisteva la Regione Lazio. 7.Con sentenza n. 2355/2020 la Corte di Roma accoglieva in parte il gravame e condannava la Regione Lazio a pagare all’ “[OSCURATO:PERSONA]” la somma di euro 883.883,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensava le spese del doppio grado.

Premetteva,la corte, che la Regione Lazio aveva fatto luogo in appello – entro il termine all’uopo accordato ad entrambe le parti - alla produzione di nuova documentazione, segnatamente alla produzione del DCA 214/2014, con il quale, in dipendenza delle irregolarità riscontrate in esito ai controlli di appropriatezza eseguiti in relazione alle cartelle cliniche per le prestazioni erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” negli anni 2006/2009 e riconducibili ai DRG 063, 168 e 169, si era provveduto alla rideterminazione delle prestazioni suscettibili di esser remunerate per gli anni dal 2007 al 2013, sicché il budgetper l’anno 2007 era stato fissato in euro 27.974.701,00 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 -7).

Premetteva altresì che gli atti amministrativi al riguardo assunti dalla P.A. in via di autotutela erano stati dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” impugnati dinanzi al giudice amministrativo ed il Consiglio di Stato –adito in sede di impugnazione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9832/2017 -con la sentenza non definitiva n. 5511/2018, al solo fine di verificare la sussistenza di errori contabili relativamente al recupero degli importi quantificati dalla Regione Lazio, aveva nominato un verificatore nella persona del Ragioniere Generale dello Stato–con possibilità di delega ad un funzionario di sua fiducia - onde accertare se la somma di euro 17.662.253,00, di cui la Regione aveva disposto il recupero con i DCA 128/2014 e 274/2014, fosse stata o meno erogata (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Indi evidenziava che la nuova documentazione doveva reputarsi senz’altro ammissibile e rilevante, siccome concernente fatti nuovi intervenuti successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e, per giunta, alla sua stessa costituzione in seconde cure della Regione Lazio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9); che del resto “la questione dell’extra budgetcostituiva la difesa di merito principale spiegata nell’atto di opposizione a d.i. dalla Regione” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Evidenziava dunque che erano di certo da accogliere i rilievi della Regione Lazio, secondo cui in dipendenza della rideterminazione retroattiva, giusta il DCA 214/2014, dei tetti di spesa nel minor importo di euro 27.974.701,00, in luogo del precedente importo di euro 32.423.091,27 di cui al DGR 436/2007 non più in vigore, pur il credito non contestato di euro 3.309.090,27 ne risultava travolto (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10).

Evidenziava segnatamente che alla luce della rideterminazione del budgetin euro 27.974.701,00 ed in considerazione delle complessive somme, pari ad euro 27.090.817,28, dall’appellata corrisposti all’appellante, residuava un credito dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” – non extra budget – di euro 883.883,80 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

Evidenziava, per altro verso, la corte, che risultava incerta l’entità del credito preteso dalla Regione Lazio in ordine alle somme indebitamente erogate all’ “[OSCURATO:PERSONA]” ed addotto dall’appellata in compensazione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 e 12).Evidenziava segnatamente che non era stata in grado d’appello acquisita la perizia espletata innanzi al Consiglio di Stato dal dirigente –all’uopo delegato - dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanza, sicché persisteva “il contrasto tra quanto affermato dalla Regione e quanto asserito dall’OI circa le somme ancora da recuperare” (così sentenza d’appello, pag. 11). 8.Avverso tale sentenza l’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, recante ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.

L’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. ********** 10.Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 101, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1° co. e 2° co., 1363, 1366, 1218 e2697 cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., dei principi europei in materia di giusto processo e degli artt. 8 quinquiese 8 sexiesd.lgs. n. 502/1992.

Deduce dapprima che la Corte di Roma non ha considerato che, benché la seconda perizia espletata dall’officiatoverificatore innanzi al Consiglio di Stato non fosse stata allegata in sede d’appello, nondimeno le relative risultanze erano confluite nelle motivazioni della sentenza n. 1972/2020 del Consiglio di Stato (cfr. ricorsoprincipale, pag. 16).

Deduce in particolare che con la menzionata pronuncia il Consiglio di Stato ha dato atto che il verificatore aveva acclarato che la somma di euro 17.622.253,00, relativa alle prestazioni di cui ai DRG 063, 168 e 169, era stata recuperatadalla RegioneLazio attraverso le aziende sanitarie locali, siccome era stato bloccato il pagamento dovuto all’ “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta le fatture n. 6, n. 7 e n. 8 del 2015, peril complessivo importo di euro 8.092.270,00 (c fr. ricorsoprincipale, pag. 16).

Deduce poi che la Corte di Roma , in violazione del principio per cui il documento proveniente dalla parte non costituisce prova in suo favore, ha statuitosulla scorta di un documento , ovvero il provvedimento amministrativo DCA 214/2014,assunto in via di autotutela dalla Regione Lazio successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, prodotto dalla stessa Regione in grado d’appello, allorché il thema probandum era già definito (cfr. ricorso principale, pag. 20), e con il quale, per giunta, la Regioneha retroattivamente ridimensionatoil budget per l’anno 2007 , sì che prestazioni rientranti nel tetto di spesa erano divenute extra budget , ed ha al contempo, unilateralmente e retroattivamente, modificato gli accordi contrattuali relativi allo stesso anno (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 18 - 19 ) .

Deduce in particolare che ai sensi dell’art. 354, 2° co., cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis– la produzione in appello di nuovi documenti è ammissibile unicamente allorché la mancata produzione in primo grado è stata determinata –il che non è nella specie - da causa non imputabile (c osì ricorso principale, pag. 20).

Deduce altresì che il provvedimento amministrativo DCA 214/2014 era del tutto irrilevanteai fini della decisione (cfr. ricorso principale , pag. 23 ) .

Deduce invero che il medesimo provvedimento prefigurava espressamente ai fini della modifica dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti la sottoscrizione di unnuovo accordo a modifica del precedente, nuovo accordo che le parti giammai hanno siglato (cfr. ricorso principale, pagg. 23 -24).

Deduce dunqueche ai fini della modifica delle precedenti intese negoziali non era sufficiente né il mero richiamo al provvedimento amministrativo di rideterminazione del budgetné il mero richiamo alla sentenza non definitiva – per nulla vincolante in sede civile - n. 5511/2018 del Consiglio di Stato (cfr. ricorso principale, pag. 25), l’uno e l’altra postulanti una puntuale valutazione da parte della corte d’appello, valutazione nella specie del tutto omessa (cfr. ricorso principale, pag. 26).

Deduce d’altra parte che “la retroattiva modifica del tetto di spesa (…) è palesemente errata ed illogica ”, siccome “gli accordi tra aziende sanitarie e strutture accreditate vengono stabiliti sulla base dell’analisi del fabbisogno di salute, preventivamente analizzato in fase istruttoria dalla stessa amministrazione” (così ricorso principale, pag. 2 7 ) , e nella specie la determinazione del fabbisogno è avvenuta in via ipotetica.

Deduce infine, alla luce della leggeRegione Lazio n. 4 del 2003, che il potere della Regione di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento in capo alle strutture private, per nulla implica ed importa il poteredi incidere unilateralmente e retroattivamente sul contratto siglato con l’organismo privato (cfr. ricorso principale, pagg. 28 –29).

Deduce del resto che un potere siffatto in tanto si configura in quanto sia lo stesso accordo a prevederlo e nella fattispecie l’accordo intercorso con la parte pubblica non reca alcuna prefigurazione di questo tipo (cfr. ricorso principale, pagg. 30– 31 ) . 11.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1375 cod. civ. nonché del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici.

Deduce che il dictumdella Corte di Roma, ovvero l’assunta legittimità della rideterminazionedei tetti di spesa già autorizzati, per un verso, disattende la regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, per altro verso, contrasta con l’affidamento riposto nel corretto operato della [OSCURATO:PERSONA] in coerenza con il fondamentale principio della certezza dei rapporti giuridici (cfr. ricorso principale, pag. 36).

Deduce quindi che nella specie si prospetta in capo alla P.A. una responsabilità da comportamento lesivo dell’affidamento da esso ricorrente riposto, responsabilità la cui valutazione la corte d’appello ha senz’altro omesso (cfr. ricorso principale, pag. 37). 12.Con l’unico motivola ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.Deduce che il Consiglio di Stato, in esito alla sentenza non definitiva n. 5511/2018 ed alla verificazioneespletata dal funzionario all’uopo delegato , ha con la sentenza definitivan. 1972 del 19.3.2020 rigettato l’appello incidentale - avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9832/2017 -esperito dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” e “riguardante i presunti errori contabili dell’Amministrazione in relazione alla presunta mancata corresponsione di importi corrispondenti ai tre DRG 063, 168 e 169” (cosìricorso incidentale pag. 15).

Deduce quindi che la suddetta sentenza definitiva n. 1972/2020 ha accertato che non esiste alcun credito residuo dell’ “ [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della Regione Lazio per gli anni 2006/2013.

Deduce, più esattamente, che in considerazione dell’abbattimento delle prestazioni inappropriate riconducibili ai DRG 063, 168 e 169 erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” negli anni 2006/2009 ed in considerazione della rideterminazione dei budgets, era risultato un credito di essa Regione nei confronti del medesimo ospedale, dell’importo di euro 8.092.117,00 poi recuperato (cfr. ricorso incidentale, pag. 15).

Deduce quindi che la sentenza della Corte di Roma, nella parte in cui l’ha condannata a pagare quale residuo debito la somma di euro 883.883,80 si pone in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 1972/2020 del Consiglio di Stato(cfr. ricorso incidentale, pag. 15). ********** --ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni dei profili involti dalla disamina degli esperiti motivi di ricorso;--ritenutoche l ’opportunità dell a disamina della materia del contendere nella cornice della pubblica udienza si prospetta, peraltro, con riferimento al profilo veicolato dal primo motivo del ricorso principale ed involgente la possibilità –e, se del caso,i termini di siffatta possibilità - che la P.A., a fronte di prestazion i già erogate, con atto amministrativo, in assunta autotutela, ridetermini unilateralmente e retroattivamente il “tetto di spesa” (sì che le prestazioni diventino extra budget) e dunque modifichi “unilateralmente, con effetto retroattivo, gli accordi contrattuali” (così ricorso, pag. 18); visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IATRICO – c.f. 80203290582 / p.i.v.a. 02133341004 – in persona del direttore generale e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso “[OSCURATO:PERSONA] CenterItalia” s.r.l. RICORRENTE contro REGIONE LAZIO –c.f. 80143490581 - in persona del presidente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso la sede della propria avvocatura. CONTRORICORRENTE –RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2355/2020della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ********** 1. Con r icorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. al Tribunale di Roma l’ “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva ingiungersi alla Regione Lazio il pagamento della somma di euro 7.930.986,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni mediche eseguite e fatturate nel corso dell’anno 2007 in favore del Servizio SanitarioPubblico (cfr. ricorso, pag. 6). 2.Il Tribunale di Roma con decreto n. 3145/2009 pronunciava l’ingiunzione. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione (cfr. ricorso, pag. 7) . Deduceva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il soggetto debitore sarebbe stato da individuare nell’ “A.S.L. RM D”. Deduceva, nel merito, che il dovuto, per le prestazioni eseguite dal ricorrente nel corso dell’anno 2007, ammontava, così come certificato dall’ “A.S.L. RM D”, al residuo importo, entro il tetto massimo di spesa consentito dalla delibera della Giunta regionale n. 436/2007, di euro 3.309.091,27 (cfr. ricorso, pag. 8). 4.Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA]”. Instava per il rigetto dell’opposizione. 5. Con sentenza n. 5152/20 13 il tribunale dichiarava la carenza di legittimazione della Regione Lazio e revocava l’ingiunzione.6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello . Resisteva la Regione Lazio. 7.Con sentenza n. 2355/2020 la Corte di Roma accoglieva in parte il gravame e condannava la Regione Lazio a pagare all’ “[OSCURATO:PERSONA]” la somma di euro 883.883,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensava le spese del doppio grado. Premetteva,la corte, che la Regione Lazio aveva fatto luogo in appello – entro il termine all’uopo accordato ad entrambe le parti - alla produzione di nuova documentazione, segnatamente alla produzione del DCA 214/2014, con il quale, in dipendenza delle irregolarità riscontrate in esito ai controlli di appropriatezza eseguiti in relazione alle cartelle cliniche per le prestazioni erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” negli anni 2006/2009 e riconducibili ai DRG 063, 168 e 169, si era provveduto alla rideterminazione delle prestazioni suscettibili di esser remunerate per gli anni dal 2007 al 2013, sicché il budgetper l’anno 2007 era stato fissato in euro 27.974.701,00 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 -7). Premetteva altresì che gli atti amministrativi al riguardo assunti dalla P.A. in via di autotutela erano stati dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” impugnati dinanzi al giudice amministrativo ed il Consiglio di Stato –adito in sede di impugnazione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9832/2017 -con la sentenza non definitiva n. 5511/2018, al solo fine di verificare la sussistenza di errori contabili relativamente al recupero degli importi quantificati dalla Regione Lazio, aveva nominato un verificatore nella persona del Ragioniere Generale dello Stato–con possibilità di delega ad un funzionario di sua fiducia - onde accertare se la somma di euro 17.662.253,00, di cui la Regione aveva disposto il recupero con i DCA 128/2014 e 274/2014, fosse stata o meno erogata (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Indi evidenziava che la nuova documentazione doveva reputarsi senz’altro ammissibile e rilevante, siccome concernente fatti nuovi intervenuti successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e, per giunta, alla sua stessa costituzione in seconde cure della Regione Lazio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9); che del resto “la questione dell’extra budgetcostituiva la difesa di merito principale spiegata nell’atto di opposizione a d.i. dalla Regione” (così sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava dunque che erano di certo da accogliere i rilievi della Regione Lazio, secondo cui in dipendenza della rideterminazione retroattiva, giusta il DCA 214/2014, dei tetti di spesa nel minor importo di euro 27.974.701,00, in luogo del precedente importo di euro 32.423.091,27 di cui al DGR 436/2007 non più in vigore, pur il credito non contestato di euro 3.309.090,27 ne risultava travolto (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10). Evidenziava segnatamente che alla luce della rideterminazione del budgetin euro 27.974.701,00 ed in considerazione delle complessive somme, pari ad euro 27.090.817,28, dall’appellata corrisposti all’appellante, residuava un credito dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” – non extra budget – di euro 883.883,80 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). Evidenziava, per altro verso, la corte, che risultava incerta l’entità del credito preteso dalla Regione Lazio in ordine alle somme indebitamente erogate all’ “[OSCURATO:PERSONA]” ed addotto dall’appellata in compensazione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 e 12).Evidenziava segnatamente che non era stata in grado d’appello acquisita la perizia espletata innanzi al Consiglio di Stato dal dirigente –all’uopo delegato - dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanza, sicché persisteva “il contrasto tra quanto affermato dalla Regione e quanto asserito dall’OI circa le somme ancora da recuperare” (così sentenza d’appello, pag. 11). 8.Avverso tale sentenza l’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, recante ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. ********** 10.Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 101, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1° co. e 2° co., 1363, 1366, 1218 e2697 cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., dei principi europei in materia di giusto processo e degli artt. 8 quinquiese 8 sexiesd.lgs. n. 502/1992. Deduce dapprima che la Corte di Roma non ha considerato che, benché la seconda perizia espletata dall’officiatoverificatore innanzi al Consiglio di Stato non fosse stata allegata in sede d’appello, nondimeno le relative risultanze erano confluite nelle motivazioni della sentenza n. 1972/2020 del Consiglio di Stato (cfr. ricorsoprincipale, pag. 16). Deduce in particolare che con la menzionata pronuncia il Consiglio di Stato ha dato atto che il verificatore aveva acclarato che la somma di euro 17.622.253,00, relativa alle prestazioni di cui ai DRG 063, 168 e 169, era stata recuperatadalla RegioneLazio attraverso le aziende sanitarie locali, siccome era stato bloccato il pagamento dovuto all’ “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta le fatture n. 6, n. 7 e n. 8 del 2015, peril complessivo importo di euro 8.092.270,00 (c fr. ricorsoprincipale, pag. 16). Deduce poi che la Corte di Roma , in violazione del principio per cui il documento proveniente dalla parte non costituisce prova in suo favore, ha statuitosulla scorta di un documento , ovvero il provvedimento amministrativo DCA 214/2014,assunto in via di autotutela dalla Regione Lazio successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, prodotto dalla stessa Regione in grado d’appello, allorché il thema probandum era già definito (cfr. ricorso principale, pag. 20), e con il quale, per giunta, la Regioneha retroattivamente ridimensionatoil budget per l’anno 2007 , sì che prestazioni rientranti nel tetto di spesa erano divenute extra budget , ed ha al contempo, unilateralmente e retroattivamente, modificato gli accordi contrattuali relativi allo stesso anno (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 18 - 19 ) . Deduce in particolare che ai sensi dell’art. 354, 2° co., cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis– la produzione in appello di nuovi documenti è ammissibile unicamente allorché la mancata produzione in primo grado è stata determinata –il che non è nella specie - da causa non imputabile (c osì ricorso principale, pag. 20). Deduce altresì che il provvedimento amministrativo DCA 214/2014 era del tutto irrilevanteai fini della decisione (cfr. ricorso principale , pag. 23 ) . Deduce invero che il medesimo provvedimento prefigurava espressamente ai fini della modifica dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti la sottoscrizione di unnuovo accordo a modifica del precedente, nuovo accordo che le parti giammai hanno siglato (cfr. ricorso principale, pagg. 23 -24). Deduce dunqueche ai fini della modifica delle precedenti intese negoziali non era sufficiente né il mero richiamo al provvedimento amministrativo di rideterminazione del budgetné il mero richiamo alla sentenza non definitiva – per nulla vincolante in sede civile - n. 5511/2018 del Consiglio di Stato (cfr. ricorso principale, pag. 25), l’uno e l’altra postulanti una puntuale valutazione da parte della corte d’appello, valutazione nella specie del tutto omessa (cfr. ricorso principale, pag. 26). Deduce d’altra parte che “la retroattiva modifica del tetto di spesa (…) è palesemente errata ed illogica ”, siccome “gli accordi tra aziende sanitarie e strutture accreditate vengono stabiliti sulla base dell’analisi del fabbisogno di salute, preventivamente analizzato in fase istruttoria dalla stessa amministrazione” (così ricorso principale, pag. 2 7 ) , e nella specie la determinazione del fabbisogno è avvenuta in via ipotetica. Deduce infine, alla luce della leggeRegione Lazio n. 4 del 2003, che il potere della Regione di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento in capo alle strutture private, per nulla implica ed importa il poteredi incidere unilateralmente e retroattivamente sul contratto siglato con l’organismo privato (cfr. ricorso principale, pagg. 28 –29). Deduce del resto che un potere siffatto in tanto si configura in quanto sia lo stesso accordo a prevederlo e nella fattispecie l’accordo intercorso con la parte pubblica non reca alcuna prefigurazione di questo tipo (cfr. ricorso principale, pagg. 30– 31 ) . 11.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1375 cod. civ. nonché del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici. Deduce che il dictumdella Corte di Roma, ovvero l’assunta legittimità della rideterminazionedei tetti di spesa già autorizzati, per un verso, disattende la regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, per altro verso, contrasta con l’affidamento riposto nel corretto operato della [OSCURATO:PERSONA] in coerenza con il fondamentale principio della certezza dei rapporti giuridici (cfr. ricorso principale, pag. 36). Deduce quindi che nella specie si prospetta in capo alla P.A. una responsabilità da comportamento lesivo dell’affidamento da esso ricorrente riposto, responsabilità la cui valutazione la corte d’appello ha senz’altro omesso (cfr. ricorso principale, pag. 37). 12.Con l’unico motivola ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.Deduce che il Consiglio di Stato, in esito alla sentenza non definitiva n. 5511/2018 ed alla verificazioneespletata dal funzionario all’uopo delegato , ha con la sentenza definitivan. 1972 del 19.3.2020 rigettato l’appello incidentale - avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9832/2017 -esperito dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” e “riguardante i presunti errori contabili dell’Amministrazione in relazione alla presunta mancata corresponsione di importi corrispondenti ai tre DRG 063, 168 e 169” (cosìricorso incidentale pag. 15). Deduce quindi che la suddetta sentenza definitiva n. 1972/2020 ha accertato che non esiste alcun credito residuo dell’ “ [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della Regione Lazio per gli anni 2006/2013. Deduce, più esattamente, che in considerazione dell’abbattimento delle prestazioni inappropriate riconducibili ai DRG 063, 168 e 169 erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” negli anni 2006/2009 ed in considerazione della rideterminazione dei budgets, era risultato un credito di essa Regione nei confronti del medesimo ospedale, dell’importo di euro 8.092.117,00 poi recuperato (cfr. ricorso incidentale, pag. 15). Deduce quindi che la sentenza della Corte di Roma, nella parte in cui l’ha condannata a pagare quale residuo debito la somma di euro 883.883,80 si pone in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 1972/2020 del Consiglio di Stato(cfr. ricorso incidentale, pag. 15). ********** --ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni dei profili involti dalla disamina degli esperiti motivi di ricorso;--ritenutoche l ’opportunità dell a disamina della materia del contendere nella cornice della pubblica udienza si prospetta, peraltro, con riferimento al profilo veicolato dal primo motivo del ricorso principale ed involgente la possibilità –e, se del caso,i termini di siffatta possibilità - che la P.A., a fronte di prestazion i già erogate, con atto amministrativo, in assunta autotutela, ridetermini unilateralmente e retroattivamente il “tetto di spesa” (sì che le prestazioni diventino extra budget) e dunque modifichi “unilateralmente, con effetto retroattivo, gli accordi contrattuali” (così ricorso, pag. 18); visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassaz
Decreto Cassazione n. 27666/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris