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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28457/2026

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d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, haaccolto la richiesta formulata dal Procuratore generale di revoca dell'indultoconcesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenze del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari in data 9 novembre 2006, irrevocabile il 20marzo 2007, di condanna per il reato di detenzione illegale di armi ed esplosivicommesso nel 2005, e con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari in data 17 dicembre 2017, irrevocabile il 20 marzo 2008, perreati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così diversamente qualificato il fattooriginariamente contestato di partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, commessi da agosto 2004 fino ad aprile 2005, unificata ai sensidell’art. 81 cod. pen. ai fatti di cui alla sentenza precedentemente menzionata.A ragione della decisione ha posto l'avvenuta commissione, da parte dellacondannata, del reato di partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, commesso da gennaio 2006 al gennaio 2007 e, dunque, nelquinquennio dalla data di entrata in vigore (1° agosto 2006) della legge n. 241del 31 luglio 2006.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per il tramite del difensore di fiducia avv.Merafina, deduce tre motivi.2.1.

Con il primo e il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il viziodi motivazione in punto di mancata verifica della data del reato giudicato con lasentenza revocante.Lamenta che, trattandosi di reato permanente, il Giudice dell’esecuzione nonpoteva arrestarsi al dato formale indicato nell’imputazione, ma avrebbe dovutoaccertare l’esatto periodo di commissione, da ciò dipendendo la revoca o no delbeneficio.Secondo la ricorrente i reati per i quali la stessa era stata giudicata consentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 17dicembre 2017, irrevocabile il 20 marzo 2008, costituirebbero reati satellite delsodalizio per cui è condanna con l’ultima sentenza e il cui accertamento risaleall’anno 2004.Infine, denuncia come lesiva dei diritti della difesa la laconica e, pertanto,apparente motivazione sulla circostanza dell’avere ella commesso il nuovo reatonel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge sull’indulto.2.2.

Con il terzo motivo denuncia l’erroneità dell’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui sarebbe stato onere della parte istanteallegare le sentenze oggetto di domanda.I provvedimenti in parola avrebbero, al contrario, dovuto essere acquisiti exofficio avendoli l’istante indicati come rilevanti ai fini della decisione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 23 febbraio 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato.2.

Non è superfluo richiamare il tenore letterale del terzo comma dell'art. 1L. 31 luglio 2006, n. 241, secondo cui «Il beneficio dell'indulto è revocato didiritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata invigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna apena detentiva non inferiore a due anni».Questa Corte ha chiarito che, ai fini della revoca dell'indulto, conseguentealla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla datadi entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causasia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, primadella sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna(Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891; Sez. 1, n. 17030 del10/03/2015, Colombo, Rv. 263379; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro,Rv. 257321; Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411).3.

È altresì pacifico che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere diinterpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavandodalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi,che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione dicause estintive e per la revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino,Rv. 266624 - 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermatoche in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato,accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando ilmomento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisie delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n.3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversaipotesi in cui il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con bendefiniti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione puòprendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti delprocedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumerel'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli èdemandata ( Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093; Sez. 1, n.30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008,Labate, Rv. 240475).4.

Ciò premesso, nel caso di specie gli estremi del reato di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato dalla sentenza revocante sono statiprecisamente indicati con contestazione in forma cd.

“chiusa”, da gennaio 2006 agennaio 2007, così come descritto nell’imputazione e la relativa affermazione diresponsabilità a carico dell’istante è divenuta cosa giudicata.Non v’è nessuna incertezza, dunque, sull’epoca di commissione da partedella ricorrente della condotta partecipativa al sodalizio dedito al narcotraffico ela motivazione del Giudice dell’esecuzione si pone nell’alveo del principioespresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di revoca dell'indulto di cuialla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposocommesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge,è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio inoggetto un qualsiasi segmento del reato» (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023,Cava, Rv. 285238 – 01; Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274 -01;Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Fazio, Rv. 215824-01).L’assunto difensivo secondo cui il Giudice dell’esecuzione si sarebbearrestato al dato formale della contestazione è, dunque, infondato ed è affattogenerica la doglianza secondo lo stesso Giudice avrebbe dovuto acquisire lesentenze richiamate dalla ricorrente, la cui decisività non è, infatti, stata chiaritané al citato Giudice dell’esecuzione, né posta all’attenzione di questo Collegio,essendo il ricorso sul punto del tutto silente.5.

Tanto impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dellaricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, haaccolto la richiesta formulata dal Procuratore generale di revoca dell'indultoconcesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenze del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari in data 9 novembre 2006, irrevocabile il 20marzo 2007, di condanna per il reato di detenzione illegale di armi ed esplosivicommesso nel 2005, e con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari in data 17 dicembre 2017, irrevocabile il 20 marzo 2008, perreati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così diversamente qualificato il fattooriginariamente contestato di partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, commessi da agosto 2004 fino ad aprile 2005, unificata ai sensidell’art. 81 cod. pen. ai fatti di cui alla sentenza precedentemente menzionata.A ragione della decisione ha posto l'avvenuta commissione, da parte dellacondannata, del reato di partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, commesso da gennaio 2006 al gennaio 2007 e, dunque, nelquinquennio dalla data di entrata in vigore (1° agosto 2006) della legge n. 241del 31 luglio 2006.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per il tramite del difensore di fiducia avv.Merafina, deduce tre motivi.2.1. Con il primo e il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il viziodi motivazione in punto di mancata verifica della data del reato giudicato con lasentenza revocante.Lamenta che, trattandosi di reato permanente, il Giudice dell’esecuzione nonpoteva arrestarsi al dato formale indicato nell’imputazione, ma avrebbe dovutoaccertare l’esatto periodo di commissione, da ciò dipendendo la revoca o no delbeneficio.Secondo la ricorrente i reati per i quali la stessa era stata giudicata consentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 17dicembre 2017, irrevocabile il 20 marzo 2008, costituirebbero reati satellite delsodalizio per cui è condanna con l’ultima sentenza e il cui accertamento risaleall’anno 2004.Infine, denuncia come lesiva dei diritti della difesa la laconica e, pertanto,apparente motivazione sulla circostanza dell’avere ella commesso il nuovo reatonel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge sull’indulto.2.2. Con il terzo motivo denuncia l’erroneità dell’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui sarebbe stato onere della parte istanteallegare le sentenze oggetto di domanda.I provvedimenti in parola avrebbero, al contrario, dovuto essere acquisiti exofficio avendoli l’istante indicati come rilevanti ai fini della decisione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 23 febbraio 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato.2. Non è superfluo richiamare il tenore letterale del terzo comma dell'art. 1L. 31 luglio 2006, n. 241, secondo cui «Il beneficio dell'indulto è revocato didiritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata invigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna apena detentiva non inferiore a due anni».Questa Corte ha chiarito che, ai fini della revoca dell'indulto, conseguentealla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla datadi entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causasia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, primadella sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna(Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891; Sez. 1, n. 17030 del10/03/2015, Colombo, Rv. 263379; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro,Rv. 257321; Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411).3. È altresì pacifico che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere diinterpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavandodalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi,che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione dicause estintive e per la revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino,Rv. 266624 - 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermatoche in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato,accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando ilmomento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisie delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n.3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversaipotesi in cui il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con bendefiniti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione puòprendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti delprocedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumerel'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli èdemandata ( Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093; Sez. 1, n.30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008,Labate, Rv. 240475).4. Ciò premesso, nel caso di specie gli estremi del reato di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato dalla sentenza revocante sono statiprecisamente indicati con contestazione in forma cd. “chiusa”, da gennaio 2006 agennaio 2007, così come descritto nell’imputazione e la relativa affermazione diresponsabilità a carico dell’istante è divenuta cosa giudicata.Non v’è nessuna incertezza, dunque, sull’epoca di commissione da partedella ricorrente della condotta partecipativa al sodalizio dedito al narcotraffico ela motivazione del Giudice dell’esecuzione si pone nell’alveo del principioespresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di revoca dell'indulto di cuialla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposocommesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge,è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio inoggetto un qualsiasi segmento del reato» (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023,Cava, Rv. 285238 – 01; Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274 -01;Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Fazio, Rv. 215824-01).L’assunto difensivo secondo cui il Giudice dell’esecuzione si sarebbearrestato al dato formale della contestazione è, dunque, infondato ed è affattogenerica la doglianza secondo lo stesso Giudice avrebbe dovuto acquisire lesentenze richiamate dalla ricorrente, la cui decisività non è, infatti, stata chiaritané al citato Giudice dell’esecuzione, né posta all’attenzione di questo Collegio,essendo il ricorso sul punto del tutto silente.5. Tanto impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dellaricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]