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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23130/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28001/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1955 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D 16H 50IK) edivi residente alla V ia Salorno nr. 38/E, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P 261 838F ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Isola del Liri, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, giusta procura speciale conferita con atto separato e allegato al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Intimazione pagamento su plurime cartelle di pagamento –Tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef -controricorrente – -avverso la sentenza n. 406/17/2020emessa dalla CTR Lazio il 23/01 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti eper avvenuta prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizioneera stato interrotto dall'istanza di rateizzazione.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello, affermando che il ricorrente aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al thema decidendum.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. Con ordinanza interlocutoria del 25/03/2022, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, non risultando rinvenibile il fascicolo relativo al procedimento.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4), c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all'estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di giorni 220 dalla data di presentazione dell'istanza ex art. 1, comma 538, lett. a),

I. 228/2012.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5,c.p.c., per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia, per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle.

Il contribuente si lamenta ancora del fatto che, anche a voler ritenere rigettata l'istanza di estinzione, non vi è traccia in sentenza del percorso motivazionale.

3. Idue motiv i sono in ammissibili .

Invero, gli stessi non attingono la ratio decidendi posta alla base della sentenza qui impugnata, la quale si sostanzia nel rilievo secondo cui il ricorrente avrebbe, in sede di appello, dedotto argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio, formulando, peraltro, motivi generici e non afferenti al thema decidendum.

E’ noto che, in tema di contenzioso tributario, l'atto di impugnazione davanti alla commissione di secondo grado od alla commissione centrale, che contenga soltanto un generico rinvio alle precedenti difese, senza indicare le ragioni di critica alla pronuncia impugnata, è inammissibile, per inosservanza dell'obbligo di specificazione dei motivi di gravame, ai sensi degli artt. 21 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.

Tale inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, non è sanabile per effetto di successiva attività difensiva, dato che l'art. 19 bis di detto decreto (aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), il quale, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità di integrare gli originari motivi del ricorso, non trova applicazione, in difetto di espresso richiamo, in fase d'impugnazione.

Tuttavia, il contribuente non contesta l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, ma lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all'estinzione dei ruoli ed il non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle.

4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28001/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1955 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D 16H 50IK) edivi residente alla V ia Salorno nr. 38/E, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P 261 838F ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Isola del Liri, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, giusta procura speciale conferita con atto separato e allegato al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Intimazione pagamento su plurime cartelle di pagamento –Tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef -controricorrente – -avverso la sentenza n. 406/17/2020emessa dalla CTR Lazio il 23/01 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti eper avvenuta prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizioneera stato interrotto dall'istanza di rateizzazione. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello, affermando che il ricorrente aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al thema decidendum. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. Con ordinanza interlocutoria del 25/03/2022, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, non risultando rinvenibile il fascicolo relativo al procedimento. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4), c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all'estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di giorni 220 dalla data di presentazione dell'istanza ex art. 1, comma 538, lett. a), I. 228/2012. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5,c.p.c., per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia, per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle. Il contribuente si lamenta ancora del fatto che, anche a voler ritenere rigettata l'istanza di estinzione, non vi è traccia in sentenza del percorso motivazionale. 3. Idue motiv i sono in ammissibili . Invero, gli stessi non attingono la ratio decidendi posta alla base della sentenza qui impugnata, la quale si sostanzia nel rilievo secondo cui il ricorrente avrebbe, in sede di appello, dedotto argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio, formulando, peraltro, motivi generici e non afferenti al thema decidendum. E’ noto che, in tema di contenzioso tributario, l'atto di impugnazione davanti alla commissione di secondo grado od alla commissione centrale, che contenga soltanto un generico rinvio alle precedenti difese, senza indicare le ragioni di critica alla pronuncia impugnata, è inammissibile, per inosservanza dell'obbligo di specificazione dei motivi di gravame, ai sensi degli artt. 21 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. Tale inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, non è sanabile per effetto di successiva attività difensiva, dato che l'art. 19 bis di detto decreto (aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), il quale, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità di integrare gli originari motivi del ricorso, non trova applicazione, in difetto di espresso richiamo, in fase d'impugnazione. Tuttavia, il contribuente non contesta l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, ma lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all'estinzione dei ruoli ed il non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle. 4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera
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