CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18362/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1007/2018 depositata il 21/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 564/2019Numero sezionale 4709/2026Numero di raccolta generale 18362/2026Data pubblicazione 07/06/2026Nel novembre 2014 il Comune di Monteriggioni (SI) emise un avvisod’accertamento in relazione all’ICI 2009 oltre sanzioni nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] oggi controricorrente e titolare del diritto di superficie sulterreno e sul complesso immobiliare. Quest’ultima propose ricorso avantialla [OSCURATO:PERSONA] di Siena evidenziando che i propribeni immobili, costituenti un palazzetto per attività sportiva dilettantisticaoltre ad aree per fisioterapia e casa del custode, erano accatastati incategoria E/9 e perciò esenti ICI ex art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs.504/92.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale, con sentenza 313/15respinse il ricorso ritenendo che l’immobile, concesso in comodato allaSocietà Sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] srl sin dalla sua ultimazionenel 2008, non fosse nella disponibilità del proprietario e comunque avevaun utilizzo misto tra commerciale e no, non essendo individuate le porzionispecifiche. Secondo la Commissione senese i successivi accatastamenti,operati al fine di separare le zone a uso esclusivamente sportivo da quelleadibite a uso diverso, non potevano avere efficacia retroattiva.Su appello della [OSCURATO:PERSONA] oggi controricorrente e con la sentenza1007/18 indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana ha accolto l’appello solo parzialmente riducendo l’entità dellasanzione irrogata.Secondo il giudice d’appello:- l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva beneficiare dell’esenzione ex art. 7, comma 1,lett. i) del d. lgs. 504/92 atteso che, pur pacifiche le finalità non lucrativedella stessa (requisito soggettivo) solo l’utilizzo esclusivo a finalitàassistenziali, culturali o sportive giustificava l’esenzione (requisitooggettivo);- la successiva definizione delle aree destinate alle singole finalità nonpoteva avere effetto retroattivo;Numero registro generale 564/2019Numero sezionale 4709/2026Numero di raccolta generale 18362/2026Data pubblicazione 07/06/2026- l’ente locale aveva applicato la sanzione massima (100%) perdichiarazione infedele, senza motivare le ragioni di tale scelta;dovendo pertanto ridursi la sanzione al minimo ai sensi dell’art. 14,comma 2, del d.lgs. 504/1992 (50% dell’imposta).Ricorre per cassazione il Comune di Monteriggioni con un unico motivo diricorso.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] intimata che propone altresìricorso incidentale sulla base di tre motivi.Con atto depositato l’8 maggio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per laricorrente principale e l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] nonché il legalerappresentante don [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente ericorrente incidentale, hanno dichiarato di rinunciare ai reciproci ricorsichiedendo l’estinzione del procedimento con integrale compensazione dellespese ai sensi degli artt. 306, 390 e ss. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEAtteso che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguenteestinzione provvede la Corte in camera di consiglio; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]