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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01204/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22557/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis- 582 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla qualificazione giuridica del fatto, al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esistenza di un unico reato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non specificamente dedotti in appello (motivo su circostanze attenuanti generiche, dedotto in modo generico con i motivi aggiunti di appello) e, dall'altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (cfr., anche sentenza di primo grado), e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22557/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis- 582 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla qualificazione giuridica del fatto, al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esistenza di un unico reato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non specificamente dedotti in appello (motivo su circostanze attenuanti generiche, dedotto in modo generico con i motivi aggiunti di appello) e, dall'altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (cfr., anche sentenza di primo grado), e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre
Sentenza Cassazione n. 01204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris