CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26327/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante prq tempore, rappresentata e difeisa dall'avv.IRoberto M. Plati twe,e,2.4 --k/Ao2z: /4' b4'2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bologna, via Galliera, 19 - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1686/2018, depositata il 19 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 19 giugno 2018, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Imola che aveva accolto l'opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di euro 61.973,96, la prima quale saldo di un conto corrente, gli altri quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società correntista con la conclusione di tale contratto; - il giudice di appello, dopo aver dato atto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel rapporto controverso, ha disatteso il gravame evidenziando che non era stata offerta prova dell'invio degli estratti periodici del conto corrente in oggetto alla correntista, da quest'ultima negato, e che, comunque, l'ingiungente non aveva dimostrato l'ammontare del credito vantato, atteso che gli estratti depositati si riferivano a un conto corrente diverso da quello posto a fondamento della sua pretesa, oltre a essere incompleti in quanto il primo di essi si riferiva alla situazione aggiornata al 31 dicembre 1999, esponendo un saldo debitore di lire 184.475.000, senza che fosse indicata l'origine dello stesso; - ha aggiunto che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo disposta dal giudice di primo grado in accoglimento della relativa opposizione, parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'accertamento del proprio credito e la condanna dei debitori al pagamento di quanto dovuto e non già limitarsi alla richiesta della conferma del decreto ingiuntivo ormai revocato; ti - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella ricognizione di debito con promessa di pagamento sottoscritta dagli intimati in data 28 febbraio 2001; - il motivo è fondato; - va preliminarmente osservato che non trova applicazione al caso in esame la causa di inammissibilità per cd. «doppia conforme» di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso che la sentenza di appello ha argomentato la sua decisione con la inidoneità della documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente a dimostrare la sussistenza del credito vantato, mentre quella di primo grado aveva motivato - erroneamente, secondo la Corte di appello - la carenza di prova del credito con l'inammissibilità della produzione documentale della ricorrente, in quanto il fascicolo di parte, ritualmente ritirato ai sensi dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ., non sarebbe stato restituito nel termine ivi indicato; - infatti, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado o, comunque, quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma non anche quando - come nel caso in esame - le due decisioni si basano su percorsi motivazionali diversi e alternativi tra loro; - ciò posto, si osserva che, diversamente da quanto eccepito da parte controricorrente, il dedotto fatto storico della ricognizione di debito che la società correntista e i suoi fideiussori avrebbero sottoscritto, unitamente a un piano di estinzione rateale della debitoria, non è stato preso in esame dalla Corte di appello, neanche implicitamente; - infatti, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata ai documenti prodotti in giudizio dall'appellante risulta fare chiaro riferimento unicamente agli estratti conto e non anche a documentazione di contenuto diverso dalla stessa depositata in giudizio; - il mancato esame della circostanza di fatto indicata nel motivo di ricorso si presenta rilevante ai fini del giudizio, in quanto astrattamente idonea a invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi potrebbe venire a trovarsi priva di fondamento; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dei motivi residui con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2732, 2735 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'efficacia confessoria del piano di rimborso rateale (secondo motivo) e per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'inversione dell'onere della prova discendente dalla ricognizione di debito dei soggetti ingiunti (terzo motivo); - con l'ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 115 e 348 bis cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile la I domanda di conferma del decreto ingiuntivo, essendo proponibile solo quella di condanna al pagamento del relativo importo; - il motivo è fondato; - dall'esame degli atti emerge in modo inequivocabile che con l'atto di appello è stato chiesto (anche) la condanna della società debitrice, in solido con i garanti, al pagamento degli importi indicati nel decreto ingiuntivo; - è, dunque, evidente il mancato esame di tale domanda da parte del giudice di appello, per cui, anche in relazione a tale ratio decidendi, la doglianza coglie nel segno; - risulta, infatti, formulata non già una censura che investe l'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, attività a questo riservata, bensì una doglianza con cui si lamenta l'omesso esame di una domanda, ponendo un problema di natura processuale, in relazione alla prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sollecita il potere-dovere di questa Corte di provvedere al riguardo, anche mediante all'esame diretto degli atti (cfr. Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; nonché, in generale, Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077); - si osserva, in ogni caso, che qualora all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocato il decreto ingiuntivo, parte opposta può impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 7 settembre 2022, n. 26397), non ostandovi il principio per cui la riforma in appello della sentenza di primo grado che accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, con cui si esprime la regola per cui il decreto ingiuntivo revocato dal giudice dell'opposizione non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata, anche laddove tale decisione sia stata poi riformata in appello, con accoglimento della domanda formulata con il ricorso per ingiunzione (su cui, Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass. 21 ottobre 1987, n. 7777); - pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, la censurata statuizione della Corte di appello di inammissibilità della domanda dell'appellante di conferma del decreto ingiuntivo non è condivisibile; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bolog