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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 1942

Cassazione n. 21626/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso ideologico in atto pubblico, con l'aggravante della fidefacenza ex art 479/2 cp ed abuso di ufficio, attribuitigli quale Sindaco del Comune di Nibbiola, assolvendolo dai due reati di cui all'ad 323 cp e confermando la responsabilità per il falso.

Secondo l'imputazione accolta in fase di appello l'imputato, nella predetta qualità e nell'esercizio delle funzioni, aveva attestato falsamente nel corpo della delibera nr 24/2014 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, che presso il Comune non era presente il catalogo elettronico Me.

Pa - mercato [OSCURATO:PERSONA] - messo a disposizione da Consip per la categoria merceologica oggetto dell'appalto pubblico.

Fatto di Aprile 2014.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo si deduce la violazione di legge in relazione all'ad 479 cp ed all'ad 1 legge 241/90 ed il vizio di manifesta illogicità per travisamento della prova, con riguardo all'eccepita innocuità del falso.

La difesa aveva dedotto che il contenuto della determina di cui in imputazione fosse irrilevante al fine del significato dell'atto, poiché il servizio avrebbe potuto essere affidato con identiche modalità di quelle seguite senza la necessità di dichiarare l'inesistenza degli elenchi Me.Pa.; quindi, l'atto non poteva avere alcun effetto diventando, così, innocuo rispetto al bene giuridico tutelato dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello non aveva accolto la proposta della ( ju difesa, osservando che la dichiarazione di inesistenza degli elenchi Me.

Pa. ritenuta falsa aveva leso il principio di trasparenza; infatti,comunicando l'inesistenza di imprese iscritte negli elenchi, il Sindaco rassicurava i terzi circa la necessità di procedere all'affidamento alla ditta prescelta, inducendoli a non compiere verifiche sulle condizioni praticabili da altri operatori. 1.1.Sostiene la difesa che la Corte avrebbe errato nell'interpretazione del principio di trasparenza, il cui rispetto è finalizzato alla conoscenza reale dell'attività amministrativa e al controllo sulla stessa, tramite la possibilità di consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e correlativamente per le amministrazioni pubbliche il dovere di comunicare tutte le informazioni richieste.

La falsa attestazione non era idonea ad impedire agi interessati di accedere alle informazioni inerenti il procedimento di affidamento del servizio; si sottolinea, altresì, come la Corte di appello aveva già escluso la lesione del principio di buona amministrazione.

La difesa deduce, per le stesse ragioni, il vizio di travisamento del compendio probatorio. 2.Col secondo motivo si lamenta di nuovo la violazione dell'art 479 cp e la motivazione insufficiente quanto al ritenuto elemento psicologico del reato.

Sul punto il Giudice di appello, nel respingere la tesi difensiva dell'ignoranza da parte dell'imputato del contenuto falso della determina, aveva osservato come fosse illogico ipotizzare che questi non avesse letto il documento che si accingeva a firmare, attesa la delicatezza del tema della concessione dei servizi in appalto.

A parere della difesa si tratterebbe di una motivazione logicamente carente, soprattutto in considerazione della già affermata assenza di lesività del principio di buona amministrazione ed in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto, non essendo dimostrate la rappresentazione e la volontarietà del fatto lesivo.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sono state depositate telematicamente conclusioni scritte a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del PG presso questa Corte, ribadendo le ragioni espresse con i motivi di ricorso.

Ha aggiunto che con la disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2022 il limite inizialmente previsto per gli acquisti da svolgersi attraverso il ME.PA , pari a 1.000,00 euro è stato innalzato ad euro 5.000,00.

Pone, quindi, la questione se la condotta, ex se irrilevante, assunta e tenuta da [OSCURATO:PERSONA] oggi sia ancora identificabile quale idonea a violare la disposizione incriminatrice, in quanto collegata ad una norma extrapenale relativa all'obbligatorietà di far ricorso al Mercato della Pubblica amministrazione, attualmente mutata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Con il primo motivo il ricorrente propone la questione della innocuità del documento pubblico secondo l'imputazione falsificato, per i motivi già rappresentati sub

1. del ritenuto in fatto. `,e1 In proposito occorre premettere e ricordare i principi più volte ed anche di recente affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali il concetto di falsità innocua è verificabile solo in ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un atto sprovvisto di ogni valenza probatoria.

Così:Sez. 5, Sentenza n. 28599 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270245, secondo la quale il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo.

In senso coerente si è di recente chiarito che il falso innocuo ricorre nei soli casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020 Ud. (dep. 15/02/2021) Rv. 280453).

1.1. Applicando tali condivisi principi - ai quali il Collegio intende dare seguito - al caso in esame va osservato che la falsa attestazione in ordine all'inesistenza dei registri merceologici Me.Pa. si è dimostrata irrilevante solo rispetto all'uso dell'atto, poiché è emerso che il Comune poteva, come poi ha fatto, affidare l'appalto senza consultare i citati registri per l'individuazione della ditta contraente; tuttavia la falsità circa l'inesistenza dei cataloghi elettronici contenuta nella determina in parola non appare irrilevante - come correttamente ritenuto dal Giudice di merito - ai fini del significato intrinseco dell'atto pubblico e della sua funzione documentale, in quanto con la predetta affermazione si contribuì a rappresentare e giustificare all'esterno la scelta amministrativa del contraente per il servizio appaltato, in base a presupposti non corrispondenti al vero.

1.2. Quanto alle censure riguardanti la ipotizzata incoerenza tra la ritenuta lesione della trasparenza amministrativa in ordine ad elementi significativi della stipula dell'appalto, e l'accertata insussistenza della lesione del principio del buon andamento, deve rilevarsi come le stesse non riguardino la ratio decidendi della decisione ora avversata.

Infatti, il nucleo centrale della spiegazione redatta dai Giudici del merito è individuabile nell'affermazione per la quale il Sindaco, tramite la falsa attestazione di cui in imputazione, rassicurava i terzi circa la necessità di procedere all'affidamento alla ditta prescelta, inducendoli a non compiere verifiche sulle condizioni praticabili da altri operatori.

Come correttamente posto in evidenza nella motivazione i lavori avrebbero potuto essere affidati a Saracco ma nella determina di affidamento non solo avrebbero dovuto essere rappresentate le reali ragioni per le quali la scelta ricadeva sulla citata ditta ma anche i motivi per i quali il Comune non era tenuto a consultare i registri elettronici ed i motivi che inducevano a valutare l'offerta prescelta più conveniente di altre.

Tale ragioni, se esposte e rese pubbliche, avrebbero consentito a terzi interessati di procedere alla verifica della scelta e, se del caso, contestarla mentre con la falsa rappresentazione della realtà burocratica la facoltà di controllo da parte di terzi interessati era resa assai più remota, come opinato esattamente dalla Corte territoriale - alla pagina nove - incidendo, pertanto, la realizzata falsità fJ sia sulla funzione documentale dell'atto sia sul suo significato intrinseco. 1.3.Pure corretta risulta la valutazione circa l'integrata violazione del principio di trasparenza, poiché con l'espediente adottato nella determina incriminata si è in definitiva perseguito lo scopo di impedire in via preventiva a soggetti terzi di accedere alle informazioni relative al procedimento di affidamento del servizio.

2. Con gli argomenti prospettati nel secondo motivo la difesa censura la motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico del delitto di falso, anche criticando la prospettata carente logicità della motivazione.

E' allora utile ripetere gli approdi esegetici cui è pervenuta da tempo questa Corte, nei quali si è puntualizzato che ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente (Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264328 - 01)Rv. 279785.

In senso conforme Sez. 1 , Sentenza n. 27230 del 11/09/2020 Ud. (dep. 30/09/2020) ha precisato che ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri"; essa, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" che deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. 2.1.La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche,evidenziando che l'imputato era perfettamente a conoscenza dell'esistenza presso il Comune di Nibbiola degli elenchi Me.Pa e che la determina n. 24 contenente la falsa attestazione circa l'inesistenza degli elenchi era di sole tre facciate.

Ha, quindi, ritenuto che la sottoscrizione fosse consapevole e volontaria, sia in quanto , alla luce di normali criteri di logica ed esperienza delle cose, doveva escludersi che l'imputato non avesse previamente letto il contenuto della determina, sia in quanto si è razionalmente ritenuto che egli fosse dotato delle necessarie capacità e ne avesse compreso il significato, ciononostante firmandola.

A fronte di tale adeguata e corretta giustificazione la difesa si è limitata a censurare genericamente la logicità dell'affermazione ed a sostenere la tesi di un comportamento di leggerezza da parte dell'imputato senza impiegare argomenti specifici a sostegno, neppure deducendo che l'imputato non lesse e/o non comprese il testo che aveva sottoscritto.

In definitiva la prova del dolo generico è stata, quindi, oggetto di logica argomentazione in base ai suindicati elementi concreti, essendo di contro rimasta priva di deduzioni specifiche la tesi difensiva della "non conoscenza" a causa di leggerezza. 3.Deve, infine, rilevarsi che il mutamento della normativa di cui ai motivi aggiunti, risulta irrilevante riguardo al delitto di falsità ideologica, la cui condotta è individuata in imputazione ed è consistita - secondo le concordi sentenze di merito - nel negare falsamente l'esistenza stessa del catalogo elettronico Me.

Pa. presso l'amministrazione comunale mentre l'allegazione difensiva presentata nei motivi nuovi si riferisce al semplice innalzamento del limite previsto per gli acquisti da effettuarsi tramite i registri stessi, potendo - ma solo in astratto in considerazione degli importi cui si riferisce il capo b) dell'imputazione originaria - incidere sui delitti di abuso di ufficio per i quali l'imputato è stato assolto.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 3.2.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso ideologico in atto pubblico, con l'aggravante della fidefacenza ex art 479/2 cp ed abuso di ufficio, attribuitigli quale Sindaco del Comune di Nibbiola, assolvendolo dai due reati di cui all'ad 323 cp e confermando la responsabilità per il falso. Secondo l'imputazione accolta in fase di appello l'imputato, nella predetta qualità e nell'esercizio delle funzioni, aveva attestato falsamente nel corpo della delibera nr 24/2014 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, che presso il Comune non era presente il catalogo elettronico Me. Pa - mercato [OSCURATO:PERSONA] - messo a disposizione da Consip per la categoria merceologica oggetto dell'appalto pubblico. Fatto di Aprile 2014. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo si deduce la violazione di legge in relazione all'ad 479 cp ed all'ad 1 legge 241/90 ed il vizio di manifesta illogicità per travisamento della prova, con riguardo all'eccepita innocuità del falso. La difesa aveva dedotto che il contenuto della determina di cui in imputazione fosse irrilevante al fine del significato dell'atto, poiché il servizio avrebbe potuto essere affidato con identiche modalità di quelle seguite senza la necessità di dichiarare l'inesistenza degli elenchi Me.Pa.; quindi, l'atto non poteva avere alcun effetto diventando, così, innocuo rispetto al bene giuridico tutelato dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello non aveva accolto la proposta della ( ju difesa, osservando che la dichiarazione di inesistenza degli elenchi Me. Pa. ritenuta falsa aveva leso il principio di trasparenza; infatti,comunicando l'inesistenza di imprese iscritte negli elenchi, il Sindaco rassicurava i terzi circa la necessità di procedere all'affidamento alla ditta prescelta, inducendoli a non compiere verifiche sulle condizioni praticabili da altri operatori. 1.1.Sostiene la difesa che la Corte avrebbe errato nell'interpretazione del principio di trasparenza, il cui rispetto è finalizzato alla conoscenza reale dell'attività amministrativa e al controllo sulla stessa, tramite la possibilità di consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e correlativamente per le amministrazioni pubbliche il dovere di comunicare tutte le informazioni richieste. La falsa attestazione non era idonea ad impedire agi interessati di accedere alle informazioni inerenti il procedimento di affidamento del servizio; si sottolinea, altresì, come la Corte di appello aveva già escluso la lesione del principio di buona amministrazione. La difesa deduce, per le stesse ragioni, il vizio di travisamento del compendio probatorio. 2.Col secondo motivo si lamenta di nuovo la violazione dell'art 479 cp e la motivazione insufficiente quanto al ritenuto elemento psicologico del reato. Sul punto il Giudice di appello, nel respingere la tesi difensiva dell'ignoranza da parte dell'imputato del contenuto falso della determina, aveva osservato come fosse illogico ipotizzare che questi non avesse letto il documento che si accingeva a firmare, attesa la delicatezza del tema della concessione dei servizi in appalto. A parere della difesa si tratterebbe di una motivazione logicamente carente, soprattutto in considerazione della già affermata assenza di lesività del principio di buona amministrazione ed in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto, non essendo dimostrate la rappresentazione e la volontarietà del fatto lesivo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Sono state depositate telematicamente conclusioni scritte a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del PG presso questa Corte, ribadendo le ragioni espresse con i motivi di ricorso. Ha aggiunto che con la disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2022 il limite inizialmente previsto per gli acquisti da svolgersi attraverso il ME.PA , pari a 1.000,00 euro è stato innalzato ad euro 5.000,00. Pone, quindi, la questione se la condotta, ex se irrilevante, assunta e tenuta da [OSCURATO:PERSONA] oggi sia ancora identificabile quale idonea a violare la disposizione incriminatrice, in quanto collegata ad una norma extrapenale relativa all'obbligatorietà di far ricorso al Mercato della Pubblica amministrazione, attualmente mutata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Con il primo motivo il ricorrente propone la questione della innocuità del documento pubblico secondo l'imputazione falsificato, per i motivi già rappresentati sub 1. del ritenuto in fatto. `,e1 In proposito occorre premettere e ricordare i principi più volte ed anche di recente affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali il concetto di falsità innocua è verificabile solo in ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un atto sprovvisto di ogni valenza probatoria. Così:Sez. 5, Sentenza n. 28599 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270245, secondo la quale il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. In senso coerente si è di recente chiarito che il falso innocuo ricorre nei soli casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020 Ud. (dep. 15/02/2021) Rv. 280453). 1.1. Applicando tali condivisi principi - ai quali il Collegio intende dare seguito - al caso in esame va osservato che la falsa attestazione in ordine all'inesistenza dei registri merceologici Me.Pa. si è dimostrata irrilevante solo rispetto all'uso dell'atto, poiché è emerso che il Comune poteva, come poi ha fatto, affidare l'appalto senza consultare i citati registri per l'individuazione della ditta contraente; tuttavia la falsità circa l'inesistenza dei cataloghi elettronici contenuta nella determina in parola non appare irrilevante - come correttamente ritenuto dal Giudice di merito - ai fini del significato intrinseco dell'atto pubblico e della sua funzione documentale, in quanto con la predetta affermazione si contribuì a rappresentare e giustificare all'esterno la scelta amministrativa del contraente per il servizio appaltato, in base a presupposti non corrispondenti al vero. 1.2. Quanto alle censure riguardanti la ipotizzata incoerenza tra la ritenuta lesione della trasparenza amministrativa in ordine ad elementi significativi della stipula dell'appalto, e l'accertata insussistenza della lesione del principio del buon andamento, deve rilevarsi come le stesse non riguardino la ratio decidendi della decisione ora avversata. Infatti, il nucleo centrale della spiegazione redatta dai Giudici del merito è individuabile nell'affermazione per la quale il Sindaco, tramite la falsa attestazione di cui in imputazione, rassicurava i terzi circa la necessità di procedere all'affidamento alla ditta prescelta, inducendoli a non compiere verifiche sulle condizioni praticabili da altri operatori. Come correttamente posto in evidenza nella motivazione i lavori avrebbero potuto essere affidati a Saracco ma nella determina di affidamento non solo avrebbero dovuto essere rappresentate le reali ragioni per le quali la scelta ricadeva sulla citata ditta ma anche i motivi per i quali il Comune non era tenuto a consultare i registri elettronici ed i motivi che inducevano a valutare l'offerta prescelta più conveniente di altre. Tale ragioni, se esposte e rese pubbliche, avrebbero consentito a terzi interessati di procedere alla verifica della scelta e, se del caso, contestarla mentre con la falsa rappresentazione della realtà burocratica la facoltà di controllo da parte di terzi interessati era resa assai più remota, come opinato esattamente dalla Corte territoriale - alla pagina nove - incidendo, pertanto, la realizzata falsità fJ sia sulla funzione documentale dell'atto sia sul suo significato intrinseco. 1.3.Pure corretta risulta la valutazione circa l'integrata violazione del principio di trasparenza, poiché con l'espediente adottato nella determina incriminata si è in definitiva perseguito lo scopo di impedire in via preventiva a soggetti terzi di accedere alle informazioni relative al procedimento di affidamento del servizio. 2. Con gli argomenti prospettati nel secondo motivo la difesa censura la motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico del delitto di falso, anche criticando la prospettata carente logicità della motivazione. E' allora utile ripetere gli approdi esegetici cui è pervenuta da tempo questa Corte, nei quali si è puntualizzato che ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente (Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264328 - 01)Rv. 279785. In senso conforme Sez. 1 , Sentenza n. 27230 del 11/09/2020 Ud. (dep. 30/09/2020) ha precisato che ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri"; essa, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" che deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. 2.1.La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche,evidenziando che l'imputato era perfettamente a conoscenza dell'esistenza presso il Comune di Nibbiola degli elenchi Me.Pa e che la determina n. 24 contenente la falsa attestazione circa l'inesistenza degli elenchi era di sole tre facciate. Ha, quindi, ritenuto che la sottoscrizione fosse consapevole e volontaria, sia in quanto , alla luce di normali criteri di logica ed esperienza delle cose, doveva escludersi che l'imputato non avesse previamente letto il contenuto della determina, sia in quanto si è razionalmente ritenuto che egli fosse dotato delle necessarie capacità e ne avesse compreso il significato, ciononostante firmandola. A fronte di tale adeguata e corretta giustificazione la difesa si è limitata a censurare genericamente la logicità dell'affermazione ed a sostenere la tesi di un comportamento di leggerezza da parte dell'imputato senza impiegare argomenti specifici a sostegno, neppure deducendo che l'imputato non lesse e/o non comprese il testo che aveva sottoscritto. In definitiva la prova del dolo generico è stata, quindi, oggetto di logica argomentazione in base ai suindicati elementi concreti, essendo di contro rimasta priva di deduzioni specifiche la tesi difensiva della "non conoscenza" a causa di leggerezza. 3.Deve, infine, rilevarsi che il mutamento della normativa di cui ai motivi aggiunti, risulta irrilevante riguardo al delitto di falsità ideologica, la cui condotta è individuata in imputazione ed è consistita - secondo le concordi sentenze di merito - nel negare falsamente l'esistenza stessa del catalogo elettronico Me. Pa. presso l'amministrazione comunale mentre l'allegazione difensiva presentata nei motivi nuovi si riferisce al semplice innalzamento del limite previsto per gli acquisti da effettuarsi tramite i registri stessi, potendo - ma solo in astratto in considerazione degli importi cui si riferisce il capo b) dell'imputazione originaria - incidere sui delitti di abuso di ufficio per i quali l'imputato è stato assolto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 3.2.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Ed
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