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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30739/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 22/12/2021 il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione 'ndranghetista operante in Lombardia.

2. Nell'interesse del Palmieri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato al motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

In particolare, si sottolinea: a) che l'esistenza di una lecita attività imprenditoriale distinta da quella connessa al trasporto di merci privava di fondamento il presupposto dell'ipotesi accusatoria, ossia che il Palmieri avrebbe operato all'interno di un "cartello" per conseguire vantaggi che non avrebbe avuto se non come partecipe di un sodalizio; b) che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] erano scaturiti dall'esigenza di ottenere la licenzia di trasporto per conto terzi; c) che, a fronte dell'interdittiva antimafia - avverso la quale pende ricorso dinanzi al giudice amministrativo -, la cessione dei veicoli era giustificata dall'esigenza di evitare il fallimento; d) che irrilevante era l'aver sposato la figlia di [OSCURATO:PERSONA], poiché la donna non aveva mai avuto nulla a che fare con le società; e) che i fratelli Palnnieri, lungi dall'essere fedeli al Salerni, erano liberi concorrenti come tutti gli altri "padroncini", come confermato anche dalle captazioni; f) che l'attività imprenditoriale si era svolta nel quadro delle regole della concorrenza e che non risultavano intercettazioni tra il ricorrente e Antonio o [OSCURATO:PERSONA].

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, non solo per una genericità di formulazione che non si confronta con le ampie motivazioni dell'ordinanza impugnata, ma in quanto in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

A ciò deve aggiungersi che anche l'aspirazione alla rilettura del significato delle comunicazione captate si colloca al di fuori del perimetro operativo dell'art. 660, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione che ha ricostruito in termini razionali, con un ampio riferimento al contenuto delle intercettazioni, come l'appartenenza del ricorrente al sodalizio ‘ndranghetistico abbia comportato un accaparramento di commesse relative al settore dei trasporti.

In tale contesto, tensioni interne finalizzate alla massimizzazione dei profitti sono logicamente compatibili con il dinamismo associativo che non si traduce in statica cristallizzazione di rapporti ma è caratterizzato da notevole mobilità nella ricerca di nuovi equilibri.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22/12/2021 il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione 'ndranghetista operante in Lombardia. 2. Nell'interesse del Palmieri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato al motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolare, si sottolinea: a) che l'esistenza di una lecita attività imprenditoriale distinta da quella connessa al trasporto di merci privava di fondamento il presupposto dell'ipotesi accusatoria, ossia che il Palmieri avrebbe operato all'interno di un "cartello" per conseguire vantaggi che non avrebbe avuto se non come partecipe di un sodalizio; b) che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] erano scaturiti dall'esigenza di ottenere la licenzia di trasporto per conto terzi; c) che, a fronte dell'interdittiva antimafia - avverso la quale pende ricorso dinanzi al giudice amministrativo -, la cessione dei veicoli era giustificata dall'esigenza di evitare il fallimento; d) che irrilevante era l'aver sposato la figlia di [OSCURATO:PERSONA], poiché la donna non aveva mai avuto nulla a che fare con le società; e) che i fratelli Palnnieri, lungi dall'essere fedeli al Salerni, erano liberi concorrenti come tutti gli altri "padroncini", come confermato anche dalle captazioni; f) che l'attività imprenditoriale si era svolta nel quadro delle regole della concorrenza e che non risultavano intercettazioni tra il ricorrente e Antonio o [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile, non solo per una genericità di formulazione che non si confronta con le ampie motivazioni dell'ordinanza impugnata, ma in quanto in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). A ciò deve aggiungersi che anche l'aspirazione alla rilettura del significato delle comunicazione captate si colloca al di fuori del perimetro operativo dell'art. 660, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione che ha ricostruito in termini razionali, con un ampio riferimento al contenuto delle intercettazioni, come l'appartenenza del ricorrente al sodalizio ‘ndranghetistico abbia comportato un accaparramento di commesse relative al settore dei trasporti. In tale contesto, tensioni interne finalizzate alla massimizzazione dei profitti sono logicamente compatibili con il dinamismo associativo che non si traduce in statica cristallizzazione di rapporti ma è caratterizzato da notevole mobilità nella ricerca di nuovi equilibri. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all