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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 00463/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato in (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza del locale Tribunale , con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi1, 6 7, C.d.S.

L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

In particolare, deduce che, avrebbe dovutoessere l ’ accusa aprovarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio .

Il ricorso èdel tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sorreggere l’impugnazione.

La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha accertato che si era verificato un incidente ai danni di VujeicAnthony, che si trovava alla guida della propria autovettura quando veniva investito da una auto OPEL risultata di proprietà dell’imputato.La tesi sostenuta dall’imputato, di aver prestato l’auto a un conoscente che avrebbe causato l’incidente, non aveva trovato alcun riscontro.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato in (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza del locale Tribunale , con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi1, 6 7, C.d.S. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, avrebbe dovutoessere l ’ accusa aprovarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio . Il ricorso èdel tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sorreggere l’impugnazione. La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha accertato che si era verificato un incidente ai danni di VujeicAnthony, che si trovava alla guida della propria autovettura quando veniva investito da una auto OPEL risultata di proprietà dell’imputato.La tesi sostenuta dall’imputato, di aver prestato l’auto a un conoscente che avrebbe causato l’incidente, non aveva trovato alcun riscontro. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris