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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 1968

Cassazione n. 34584/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in subordine la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di primo, dichiarava non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) del predetto in relazione a fatti di lottizzazione abusiva (abusiva realizzazione di quattro capannoni, non ultimati, a due piani fuori terra e uno interrato, della superficie complessiva di 1500 mq, sulla sommità di una collina avente destinazione urbanistica agricola), confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone, inclusa, quindi, la statuizione di condanna in favore del Comune di Crotone, costituitosi parte civile, e la disposta confisca dei terreni in giudiziale sequestro e degli immobili realizzati, come da dispositivo.

Il ricorrente, dopo aver premesso ampia motivazione in ordine al proprio interesse a impugnare, correlato alla statuizione di confisca, affida il ricorso a tre motivi.

1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva ai fini della corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione: il ricorrente assume, infatti, che tale termine iniziale doveva individuarsi nella data del 20 novembre 2010 (data nella quale l'Arch.

Buonaccorsi aveva comunicato al Comune la conclusione dei lavori) e non in quella, di gran lunga successiva, di cessazione della permanenza del reato, individuata come coincidente con la data del sequestro preventivo in data 8 gennaio 2018, tanto più in ragione del fatto che lo stato dei luoghi era rimasto invariato.

Per l'effetto, il reato doveva ritenersi prescritto in data anteriore alla sentenza di primo grado, con decorso del termine di prescrizione del reato in epoca antecedente alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché, si evidenzia, il giudice di primo grado non avrebbe potuto compiere alcun accertamento in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato, neppure ai fini della confisca che, pertanto, non poteva essere né disposta dal Tribunale, né confermata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge processuale e vizio della motivazione avuto riguardo alla componente oggettiva del reato ascritto: si contesta la circostanza ritenuta dai giudici di merito, ovvero che il permesso di costruire fosse stato rilasciato in carenza del prescritto preventivo deposito del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (PUA), peraltro rivenuto in esito a perquisizione informatica nella memoria del computer del'professionista che lo avrebbe redatto, sebbene non presente nel fascicolo conservato presso gli Uffici del Comune, né altrimenti prodotto in copia recante un numero di protocollo in entrata presso il Comune competente.

Si censura, pertanto, la motivazione 2svolta nella sentenza impugnata, che non avrebbe applicato correttamente le regole della logica e le massime di comune esperienza in ordine alla circostanza della esistenza del PUA e della sua effettiva produzione, sebbene a mano, al Comune.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, che l'unico requisito oggettivo previsto dalle norme tecniche di.attuazione del [OSCURATO:PERSONA] comunale, per la regolarità dell'intervento realizzato, era l'impegno da parte degli istanti alla coltivazione del terreno, a prescindere dalla qualifica soggettiva di imprenditori agricoli, deducendosi che, sul punto, la Corte territoriale sia incorsa in motivazione contraddittoria.

3. Il terzo motivo deduce il travisamento della prova costituita dalla deposizione dell'ufficiale di PG che aveva svolto le indagini, il quale aveva affermato che le costruzioni potevano essere realizzate e che erano conformi al progetto presentato, come anche confermato dal funzionario del comune di Crotone, Arch. [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione delle doglianze formulate, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con adozione delle conseguenti determinazioni.

Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il Comune di Crotone, parte civile, ha trasmesso articolata memoria chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, nonché nota spese.

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

La parte civile ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La deduzione si incentra sulla ritenuta individuazione del termine di iniziale decorso della prescrizione non già dalla data del sequestro, bensì a far data dal 20 novembre 2010, data della comunicazione di fine lavori trasmessa, con allegata repertazione fotografica, dall'architetto Buonaccorsi, progettista e direttore dei lavori, al Comune di Crotone (comunicazione peraltro menzionata anche nella sentenza della Corte territoriale, pag. 2, ed il cui contenuto viene riportato sinteticamente a pagina 22, attestandosi che la comunicazione precisava che i lavori allo stato "attuale" consistevano nel completamento della struttura in cemento armato e della tamponatura esterna di soli due dei quattro capannoni).

Tuttavia, si osserva che la censura, oltre a svolgersi tutta con riferimento ad un elemento del fatto oggetto di accertamento riservato ai giudici di merito, non si confronta n la 3compiuta motivazione svolta non solo dalla Corte territoriale, che sul punto conferma la conclusione già espressa dal Tribunale, ma anche con la motivazione svolta in primo grado, al quale era stata posta analoga questione.

Ebbene, sul punto il Tribunale (pag. 13, in fine, argomento poi ripreso a pagina 52) ha ritenuto di argomentare che alla data della comunicazione di fine lavori essi non potessero essere ultimati, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che al momento del sopralluogo svolto il 23 febbraio 2017 (a distanza, quindi, di alcuni anni dalla comunicazione di fine lavori) le opere non erano ultimate, ulteriormente procedendo, in fatto, ad una conforme valutazione (in termini di non ultimazione delle opere) delle repertazioni fotografiche allegate al sopralluogo, dalle quali il giudice ricavava, conformemente, che le stesse non fossero state completate (cfr. anche pagina 26, primo capoverso, della sentenza del Tribunale di Crotone).

Detto altrimenti, la documentazione fotografica allegata alla comunicazione - e sul punto il ricorrente nulla adduce - smentisce il contenuto della comunicazione medesima, svuotandola di concludenza quanto al valore ricognitivo o comunque tecnicamente valutativo della avvenuta ultimazione.

Sul punto, quindi, la censura dedotta in ricorso è generica, poiché si limita a ribadire che i lavori fossero stati ultimati alla data indicata nella comunicazione fine lavori, senza nulla addurre quanto alla valutazione di non ultimazione delle opere riportata dal giudice di primo grado in ragione sia delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che dalla diretta osservazione della documentazione fotografica allegata in atti.

2. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente proteso ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione del compendio probatorio già scrutinato da entrambi i giudici di merito, che, conformemente, hanno escluso la concludenza degli argomenti addotti dalla difesa in punto di elaborazione e produzione del PUA e di svolgimento da parte del ricorrente dell'attività agricola: la difesa censura come congetturale la motivazione svolta dalla Corte territoriale, che non avrebbe fornito risposta all'ipotesi alternativa prospettata, fondata sulla circostanza della effettiva predisposizione del PUA, consegnato "brevi manu" al Comune, e sulla volontà del ricorrente di esercitare attività agricola.

Ebbene, sul punto si osserva che la Corte di appello ha sottoposta a verifica i predetti elementi e ritenuto che fossero decisivi, in senso contrario, taluni diversi elementi del fatto emergenti dall'istruttoria: il mancato deposito del PUA, il mancato riferimento, nel titolo concessorio rilasciato, al deposito del PUA, ed infine la circostanza (pag. 16, quinto periodo della sentenza impugnata) che il ricorrente operasse professionalmente nel diverso settore del commercio al dettaglio di articoli sportivi e delle attività turistiche (sul punto, peraltro, rileva anche quanto riportato dal Tribunale circa le condizioni reddituali del ricorrente, tratte dalla deposizione ese da un teste della Gdf nell'ambito di altro procedimento, cfr. pagina 17 e ss. della sentenza di primo 4grado).

Si tratta di motivazione fondata su risultanze oggettive, a fronte delle quali si propone di valorizzare massime di esperienza e proiezioni della volontà (quantunque corrispondenti all'impegna alla coltivazione dei terreni), con ciò proponendosi una lettura alternativa degli elementi di prova, peraltro senza introdurre elementi di valutazione idonei a disarticolare il percorso motivazionale svolto in entrambi i gradi di merito, anche attraverso la considerazione della materiale consistenza delle opere che, per caratteristiche esteriori, non risultavano perfettamente compatibili con le esigenze correlate alla coltivazione del fondo.

Sul punto si osserva che il Tribunale (pag. 33 e ss. della sentenza di primo grado) valorizza la circostanza che gli edifici realizzati risultavano caratterizzati da: solai a sbalzo, aperture rettangolari, divisione a più piani (seminterrato e due piani fuori terra) "... senz'altro evocanti la realizzazione di una struttura di tipo residenziale, piuttosto che di un edificio destinato allo svolgimento di attività agricola di trasformazione e manipolazione di prodotti derivanti dalla coltivazione di terreno.", valutazione confermata, ad avviso del Tribunale, dalla deposizione del teste Macheda.

Inoltre, sul punto, la Corte di appello, a conferma del fatto che i committenti dei lavori non avessero in programma di realizzare un'azienda di coltivazione del fondo, richiama la circostanza che la successiva SCIA del 2016 fosse proprio finalizzata ad ottenere la trasformazione della destinazione d'uso degli immobili, peraltro senza modifica delle opere realizzate (pagina 16 della sentenza impugnata).

3. Il terzo motivo, parimenti, si connota per profili di manifesta infondatezza, volendosi con esso dimostrare il travisamento della prova assunta in ordine alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva evidenziando due specifiche circostanze, riportate in sentenza, dalle quali emergerebbe, in sintesi, che l'opera effettivamente realizzata fosse conforme ai titoli abilitativi conseguiti: il riferimento è alla deposizione del teste di PG [OSCURATO:PERSONA] ed alla relativa dichiarazione circa la di regolarità dell'intervento urbanistico e la sua conformità al PRG, conformità annotata sul frontespizio del fascicolo cartaceo dal già coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione edilizia (come si legge a pagina 7 della sentenza di primo grado).

Ebbene, tali elementi, addotti dalla parte come di concludenza opposta rispetto alla impostazione accusatoria e, per l'effetto, idonei ad escludere la sussistenza del fatto di lottizzazione abusiva, pur considerati da entrambi i giudici di merito, risultano collocati nel contesto di una valutazione più ampia della condotta, compiutamente ricostruita sottoponendo ad esame il complesso normativo applicabile (pagina 27 e ss. della sentenza del tribunale), la natura dei luoghi interessati dai lavori ove non era stata realizzata alcuna opera di urbanizzazione (pagina 6 della sentenza di primo grado) ed, anzi, per il dislivello esistente rispettalla vasca di provenienza, la fornitura di acqua sarebbe stata possibile solo previa realizzazione di un'ulteriore vasca intermedia, la destinazione dei terreni al pascolo, la natura argillosa del terreno e la presenza di una sola stradina di collegamento con [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto della dedotta conformità delle opere ai titoli conseguiti, il Tribunale motiva ampiamente quanto alla ritenuta illegittimità sia del titolo concessorio che della relativa proroga (cfr. pagg. 35 e ss. della sentenza di primo grado) proprio per la menzionata carenza sia della sua funzionalità allo svolgimento di attività agricola che del prescritto PUA: pertanto, stante la ritenuta illegittimità del titolo abilitativo ascrivibile, per i profili sopra compiutamente ricostruiti, anche al comportamento del ricorrente, la circostanza della eventuale corrispondenza delle opere realizzate a quelle assentite (peraltro non riportata, nella sentenza, in tali termini, come accertata dal teste di [OSCURATO:PERSONA]) non comporterebbe comunque la insussistenza della condotta lottizzatoria realizzata e ritenuta in ragioni della non conformità funzionale delle opere allo svolgimento di attività agricola, il che implicitamente esclude la decisività del relativo dato ai fini della ammissibilità del motivo dedotto in relazione al travisamento della prova, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, che lo ritiene configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente idoneo a disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23013 del 11/06/2026, E., Rv. 290288 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del, Rv. 258774 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente è, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.MCondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 16/09/2026 estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria c'ggi• 2 8 SET, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s.sa_Elisabetta Arrabito 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in subordine la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di primo, dichiarava non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) del predetto in relazione a fatti di lottizzazione abusiva (abusiva realizzazione di quattro capannoni, non ultimati, a due piani fuori terra e uno interrato, della superficie complessiva di 1500 mq, sulla sommità di una collina avente destinazione urbanistica agricola), confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone, inclusa, quindi, la statuizione di condanna in favore del Comune di Crotone, costituitosi parte civile, e la disposta confisca dei terreni in giudiziale sequestro e degli immobili realizzati, come da dispositivo. Il ricorrente, dopo aver premesso ampia motivazione in ordine al proprio interesse a impugnare, correlato alla statuizione di confisca, affida il ricorso a tre motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva ai fini della corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione: il ricorrente assume, infatti, che tale termine iniziale doveva individuarsi nella data del 20 novembre 2010 (data nella quale l'Arch. Buonaccorsi aveva comunicato al Comune la conclusione dei lavori) e non in quella, di gran lunga successiva, di cessazione della permanenza del reato, individuata come coincidente con la data del sequestro preventivo in data 8 gennaio 2018, tanto più in ragione del fatto che lo stato dei luoghi era rimasto invariato. Per l'effetto, il reato doveva ritenersi prescritto in data anteriore alla sentenza di primo grado, con decorso del termine di prescrizione del reato in epoca antecedente alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché, si evidenzia, il giudice di primo grado non avrebbe potuto compiere alcun accertamento in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato, neppure ai fini della confisca che, pertanto, non poteva essere né disposta dal Tribunale, né confermata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge processuale e vizio della motivazione avuto riguardo alla componente oggettiva del reato ascritto: si contesta la circostanza ritenuta dai giudici di merito, ovvero che il permesso di costruire fosse stato rilasciato in carenza del prescritto preventivo deposito del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (PUA), peraltro rivenuto in esito a perquisizione informatica nella memoria del computer del'professionista che lo avrebbe redatto, sebbene non presente nel fascicolo conservato presso gli Uffici del Comune, né altrimenti prodotto in copia recante un numero di protocollo in entrata presso il Comune competente. Si censura, pertanto, la motivazione 2svolta nella sentenza impugnata, che non avrebbe applicato correttamente le regole della logica e le massime di comune esperienza in ordine alla circostanza della esistenza del PUA e della sua effettiva produzione, sebbene a mano, al Comune. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che l'unico requisito oggettivo previsto dalle norme tecniche di.attuazione del [OSCURATO:PERSONA] comunale, per la regolarità dell'intervento realizzato, era l'impegno da parte degli istanti alla coltivazione del terreno, a prescindere dalla qualifica soggettiva di imprenditori agricoli, deducendosi che, sul punto, la Corte territoriale sia incorsa in motivazione contraddittoria. 3. Il terzo motivo deduce il travisamento della prova costituita dalla deposizione dell'ufficiale di PG che aveva svolto le indagini, il quale aveva affermato che le costruzioni potevano essere realizzate e che erano conformi al progetto presentato, come anche confermato dal funzionario del comune di Crotone, Arch. [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione delle doglianze formulate, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con adozione delle conseguenti determinazioni. Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il Comune di Crotone, parte civile, ha trasmesso articolata memoria chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, nonché nota spese. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di tutti i motivi. La parte civile ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata. La difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La deduzione si incentra sulla ritenuta individuazione del termine di iniziale decorso della prescrizione non già dalla data del sequestro, bensì a far data dal 20 novembre 2010, data della comunicazione di fine lavori trasmessa, con allegata repertazione fotografica, dall'architetto Buonaccorsi, progettista e direttore dei lavori, al Comune di Crotone (comunicazione peraltro menzionata anche nella sentenza della Corte territoriale, pag. 2, ed il cui contenuto viene riportato sinteticamente a pagina 22, attestandosi che la comunicazione precisava che i lavori allo stato "attuale" consistevano nel completamento della struttura in cemento armato e della tamponatura esterna di soli due dei quattro capannoni). Tuttavia, si osserva che la censura, oltre a svolgersi tutta con riferimento ad un elemento del fatto oggetto di accertamento riservato ai giudici di merito, non si confronta n la 3compiuta motivazione svolta non solo dalla Corte territoriale, che sul punto conferma la conclusione già espressa dal Tribunale, ma anche con la motivazione svolta in primo grado, al quale era stata posta analoga questione. Ebbene, sul punto il Tribunale (pag. 13, in fine, argomento poi ripreso a pagina 52) ha ritenuto di argomentare che alla data della comunicazione di fine lavori essi non potessero essere ultimati, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che al momento del sopralluogo svolto il 23 febbraio 2017 (a distanza, quindi, di alcuni anni dalla comunicazione di fine lavori) le opere non erano ultimate, ulteriormente procedendo, in fatto, ad una conforme valutazione (in termini di non ultimazione delle opere) delle repertazioni fotografiche allegate al sopralluogo, dalle quali il giudice ricavava, conformemente, che le stesse non fossero state completate (cfr. anche pagina 26, primo capoverso, della sentenza del Tribunale di Crotone). Detto altrimenti, la documentazione fotografica allegata alla comunicazione - e sul punto il ricorrente nulla adduce - smentisce il contenuto della comunicazione medesima, svuotandola di concludenza quanto al valore ricognitivo o comunque tecnicamente valutativo della avvenuta ultimazione. Sul punto, quindi, la censura dedotta in ricorso è generica, poiché si limita a ribadire che i lavori fossero stati ultimati alla data indicata nella comunicazione fine lavori, senza nulla addurre quanto alla valutazione di non ultimazione delle opere riportata dal giudice di primo grado in ragione sia delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che dalla diretta osservazione della documentazione fotografica allegata in atti. 2. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente proteso ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione del compendio probatorio già scrutinato da entrambi i giudici di merito, che, conformemente, hanno escluso la concludenza degli argomenti addotti dalla difesa in punto di elaborazione e produzione del PUA e di svolgimento da parte del ricorrente dell'attività agricola: la difesa censura come congetturale la motivazione svolta dalla Corte territoriale, che non avrebbe fornito risposta all'ipotesi alternativa prospettata, fondata sulla circostanza della effettiva predisposizione del PUA, consegnato "brevi manu" al Comune, e sulla volontà del ricorrente di esercitare attività agricola. Ebbene, sul punto si osserva che la Corte di appello ha sottoposta a verifica i predetti elementi e ritenuto che fossero decisivi, in senso contrario, taluni diversi elementi del fatto emergenti dall'istruttoria: il mancato deposito del PUA, il mancato riferimento, nel titolo concessorio rilasciato, al deposito del PUA, ed infine la circostanza (pag. 16, quinto periodo della sentenza impugnata) che il ricorrente operasse professionalmente nel diverso settore del commercio al dettaglio di articoli sportivi e delle attività turistiche (sul punto, peraltro, rileva anche quanto riportato dal Tribunale circa le condizioni reddituali del ricorrente, tratte dalla deposizione ese da un teste della Gdf nell'ambito di altro procedimento, cfr. pagina 17 e ss. della sentenza di primo 4grado). Si tratta di motivazione fondata su risultanze oggettive, a fronte delle quali si propone di valorizzare massime di esperienza e proiezioni della volontà (quantunque corrispondenti all'impegna alla coltivazione dei terreni), con ciò proponendosi una lettura alternativa degli elementi di prova, peraltro senza introdurre elementi di valutazione idonei a disarticolare il percorso motivazionale svolto in entrambi i gradi di merito, anche attraverso la considerazione della materiale consistenza delle opere che, per caratteristiche esteriori, non risultavano perfettamente compatibili con le esigenze correlate alla coltivazione del fondo. Sul punto si osserva che il Tribunale (pag. 33 e ss. della sentenza di primo grado) valorizza la circostanza che gli edifici realizzati risultavano caratterizzati da: solai a sbalzo, aperture rettangolari, divisione a più piani (seminterrato e due piani fuori terra) "... senz'altro evocanti la realizzazione di una struttura di tipo residenziale, piuttosto che di un edificio destinato allo svolgimento di attività agricola di trasformazione e manipolazione di prodotti derivanti dalla coltivazione di terreno.", valutazione confermata, ad avviso del Tribunale, dalla deposizione del teste Macheda. Inoltre, sul punto, la Corte di appello, a conferma del fatto che i committenti dei lavori non avessero in programma di realizzare un'azienda di coltivazione del fondo, richiama la circostanza che la successiva SCIA del 2016 fosse proprio finalizzata ad ottenere la trasformazione della destinazione d'uso degli immobili, peraltro senza modifica delle opere realizzate (pagina 16 della sentenza impugnata). 3. Il terzo motivo, parimenti, si connota per profili di manifesta infondatezza, volendosi con esso dimostrare il travisamento della prova assunta in ordine alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva evidenziando due specifiche circostanze, riportate in sentenza, dalle quali emergerebbe, in sintesi, che l'opera effettivamente realizzata fosse conforme ai titoli abilitativi conseguiti: il riferimento è alla deposizione del teste di PG [OSCURATO:PERSONA] ed alla relativa dichiarazione circa la di regolarità dell'intervento urbanistico e la sua conformità al PRG, conformità annotata sul frontespizio del fascicolo cartaceo dal già coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione edilizia (come si legge a pagina 7 della sentenza di primo grado). Ebbene, tali elementi, addotti dalla parte come di concludenza opposta rispetto alla impostazione accusatoria e, per l'effetto, idonei ad escludere la sussistenza del fatto di lottizzazione abusiva, pur considerati da entrambi i giudici di merito, risultano collocati nel contesto di una valutazione più ampia della condotta, compiutamente ricostruita sottoponendo ad esame il complesso normativo applicabile (pagina 27 e ss. della sentenza del tribunale), la natura dei luoghi interessati dai lavori ove non era stata realizzata alcuna opera di urbanizzazione (pagina 6 della sentenza di primo grado) ed, anzi, per il dislivello esistente rispettalla vasca di provenienza, la fornitura di acqua sarebbe stata possibile solo previa realizzazione di un'ulteriore vasca intermedia, la destinazione dei terreni al pascolo, la natura argillosa del terreno e la presenza di una sola stradina di collegamento con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto della dedotta conformità delle opere ai titoli conseguiti, il Tribunale motiva ampiamente quanto alla ritenuta illegittimità sia del titolo concessorio che della relativa proroga (cfr. pagg. 35 e ss. della sentenza di primo grado) proprio per la menzionata carenza sia della sua funzionalità allo svolgimento di attività agricola che del prescritto PUA: pertanto, stante la ritenuta illegittimità del titolo abilitativo ascrivibile, per i profili sopra compiutamente ricostruiti, anche al comportamento del ricorrente, la circostanza della eventuale corrispondenza delle opere realizzate a quelle assentite (peraltro non riportata, nella sentenza, in tali termini, come accertata dal teste di [OSCURATO:PERSONA]) non comporterebbe comunque la insussistenza della condotta lottizzatoria realizzata e ritenuta in ragioni della non conformità funzionale delle opere allo svolgimento di attività agricola, il che implicitamente esclude la decisività del relativo dato ai fini della ammissibilità del motivo dedotto in relazione al travisamento della prova, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, che lo ritiene configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente idoneo a disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23013 del 11/06/2026, E., Rv. 290288 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del, Rv. 258774 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente è, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara i P.Q.MCondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 16/09/2026 estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria c'ggi• 2 8 SET, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s.sa_Elisabetta Arrabito 7
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