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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22850/2026

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troricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delPIEMONTE n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, non notificata.Numero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA].1.

In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino aveva notificato indata 4.11.2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di (ex) liquidatore didel DPR n. 602/73, atto di recupero n.

T7GCR1500153/2013 per il mancatopagamento delle imposte (IRPEG, IRAP, IVA) autoliquidate, per l’anno d’imposta2003, da [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi e sanzioni, essendo statatale ultima società posta in liquidazione in data 12.12.2003, con proceduraconclusa il 30.12.2003; 2) a seguito della presentazione di ricorso avverso l’attodi recupero, l’Ufficio aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche lacartella di pagamento n. 11020140021899029, relativamente alla riscossione atitolo provvisorio di 1/3 delle imposte recuperate con l’atto di recupero; 2) ipredetti atti venivano preceduti da cartella esattoriale n. 11020070009095379intestata alla [OSCURATO:PERSONA] (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delleimprese nel 2004) emessa all’esito della liquidazione automatizzata ex artt.36bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 e notificata ( oltre che a quest’ultima nelcorso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 2495,comma 2, cod. civ, cartella caducata all’esito di giudizio definito giusta ordinanzadi questa Corte n. 37384/2021 per tardività della notifica al socio CER avvenutauna volta decorso il termine previsto dall’art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156, non potendocostituire valido atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa pressola sede della società, oltre l’anno previsto dall'art. 2495 c.c. dalla cancellazionedal registro delle imprese; 3) avverso l’atto di recupero n.

T7GCR1500153/2013Provinciale di TORINO contestando i presupposti della pretesa erariale e laviolazione degli artt. 36 d.P.R. 602/73 e 2495 c.c.; aveva impugnato dinanzi allaCTP di Torino anche la conseguente cartella di pagamento n.Numero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/202611020140021899029; 4) l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto inentrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi; 5) la CTP di Torino: a) con lasentenza n. 326/10/2014 aveva annullato l’atto di recupero non ravvisando unatrasgressione del liquidatore agli obblighi di cui all'art. 36 cit., nè una colpa aisensi dell'art 2495 c.c. avendo quest’ultimo accollato al socio CER le impostedovute dalla Foglienghi senza compromettere il diritto dell'Erario a percepire ilproprio credito; b) con la sentenza n. 327/10/2014 aveva annullato laconseguente cartella; 5) avverso le sentenze di primo grado, l’Ufficio avevaproposto separati appelli dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del PIEMONTE deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 36DPR 602/1973 e 2495, comma 2, c.c.; 3) il contribuente aveva controdedottoinsistendo per il rigetto dei gravami, chiedendo preliminarmente la sospensionedei giudizi in attesa della pronuncia di questa Corte su quello precedentementeinstaurato, sospensione disposta con ordinanza collegiale n. 79/06/2017; 6)all’esito della pubblicazione dell’ordinanza n. 37384/2021, avente ad oggetto lacartella di pagamento n. 11020070009095379, [OSCURATO:PERSONA] avevapresentato istanza di riassunzione di entrambi giudizi;7) il contribuente aveva,altresì, prodotto la sentenza della CTR Piemonte n. 815/2022 che, nell’accoglierel’appello della società contribuente, aveva annullato il diverso atto di recuperodel credito emesso nei confronti del socio ([OSCURATO:SOCIETA].) debitore insolido; 8) con sentenza n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, la CGT di IIgrado del Piemonte, previa riunione, aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche:1) l’oggetto della pretesa erariale nei confronti del liquidatore con l’atto direcupero impugnato era il medesimo portato dalla cartella esattoriale ex art. 36-bis cit. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], debito che, con sentenzapassata in giudicato (in forza della ordinanza n. 37384/2021), era estinto perdecadenza dell’azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversaazione di recupero nei confronti del liquidatore; 2) l’azione generale ex art. 2495,comma 2, c.c. che l’Ufficio riteneva legittimamente esercitata aveva comunqueun indefettibile presupposto oggettivo, costituito da un credito valido ed efficaceche non era quello portato dalla cartella nei confronti della Foglienghi CostruzioniNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026essendo stato dichiarato inesistente in via definitiva e non poteva certamenterivivere frazionando l’azione nei confronti di altri soggetti (socio e liquidatore).3.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.4.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e 4)c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell’art.112 c.p.c. con sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesatributaria.

In particolare, ad avviso della CGT di II grado, la definitivacaducazione della cartella di pagamento n. 11020070009095379 emessa neiconfronti di CER, in forza dell’ordinanza n. 37384/2021, esplicava, ai sensidell’art. 2909 c.c., efficacia risolutiva anche rispetto alla controversia in esameconcernente l’atto di recupero n.

T7GCR1500153/2013 e la conseguente cartellan.11020140021899029; ciò sebbene difettassero i presupposti per attribuire allarichiamata ordinanza il valore extra litem, avendo la Corte di Cassazione omessoqualsivoglia considerazione sul merito della pretesa azionata dall’Ufficio neiconfronti di CER, affrontando in via esclusiva la questione – pacificamenteestranea al presente giudizio – inerente l’intervenuta decadenzadell’Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156) dal poteredi notificare la cartella esattoriale portante gli esiti a debito della liquidazioneautomatizzata ex artt. 36-bis e 54-bis cit. per l’anno di imposta 2003.L’Ufficiopone, al riguardo, in evidenza la diversità dell’oggetto del giudizio in esamecostituito dall’atto di recupero in capo all’ex liquidatore della società cessata(anche legale rappresentante e socio della [OSCURATO:SOCIETA].) - assoggettato adisciplina e termini specifici - rispetto alla cartella n. 11020070009095379oggetto del giudizio definito con l’ordinanza n. 37384/2021 di questa Corte percui la circostanza che la pretesa tributaria tradotta nella cartella di pagamentofosse la stessa di quella avanzata anche attraverso l’atto di recupero non potevaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026implicare che l’annullamento di quest’ultima, in forza della richiamata ordinanza,Data pubblicazione 07/07/2026si traducesse nella automatica e consequenziale declaratoria di illegittimitàdell’atto di recupero impugnato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Invero,ai fini dell’operatività del giudicato esterno non era sufficiente che vi fosse unasemplice identità di premessa logica, ma dovevano essere identiche la causapetendi e il petitum, identità che, nella specie, non ricorreva in quanto pursussistendo una parziale identità dei fatti, era diversa la qualificazione deglistessi offerta dall’Amministrazione finanziaria per fondare la propria pretesa (conl’atto di recupero in questione l’Agenzia aveva ripreso nei confronti di FrancescoRocco, quale ex liquidatore, in ragione delle sue responsabilità e degli obblighiassunti ex lege, i debiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] iscritti nelbilancio finale di liquidazione per il 2003).

Pertanto, ad avviso della ricorrente,l’erronea applicazione da parte della CGT dell’art. 2909 c.c. avrebbe comportatouna sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria (conviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 2495 c.c.).1.1.

Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.2.

Va premesso, in punto di fatto, che, nella sentenza impugnata, la CGT di IIgrado ha confermato l’illegittimità dell’atto di recupero impugnato (e dellaconseguente cartella) per la ragione assorbente – stante la asserita assolutacoincidenza della pretesa erariale di cui al detto atto e alla precedente cartellan. 11020070009095379 emessa, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – della ritenuta applicazione delprincipio di cui all’art. 2909 c.c. operante per effetto dell’ordinanza di questaCorte n. 37384/2021 depositata il 30.11.2021 (“ l’oggetto della pretesa erarialenei confronti del liquidatore con l’atto di recupero impugnato è il medesimoportato dalla cartella esattoriale ex art. 36bis nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], debito che con sentenza passata in giudicato era estinto perdecadenza dell’azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversaazione di recupero nei confronti del liquidatore”).1.3.

Con la ordinanza n. 37384/2021, questa Corte – nel rigettare il ricorsodell’Agenzia delle entrate - ha confermato la sentenza n. 849/24/14 della CTRNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026del Piemonte che aveva respinto il gravame dell’Ufficio avverso la sentenza dellaData pubblicazione 07/07/2026CTP di Torino n. 47/17/12 di accoglimento del ricorso originario conannullamento della cartella n. 11020070009095379 intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. e notificata (per quanto in questa sede di interesse, oltre chealla società cancellata) al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2495, comma2, c.c. cod. civ. a titolo di unico successore della società estinta.

In particolare,questa Corte - nel rigettare il secondo motivo - ha ritenuto corretta la statuizionedella CTR in punto di tardività della notifica della cartella effettuata solo nel 2011- oltre il termine consentito dall’art. 5-bis del d.l. n. 106 del 2005 (secondo cuila notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e2003) - a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della società già cancellata [OSCURATO:SOCIETA], non potendo costituire (in base al principio già espresso nellasentenza di questa Corte n. 31037 del 2017 coordinato con l’art. 2495 c.c.)idoneo atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sededella società oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenutanel 2004.

Peraltro, l’Agenzia non aveva “neppure fornito indicazioni certeriguardo alle modalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata sisarebbe perfezionata e chi fosse stato il soggetto che l’aveva ricevuta per contodella società destinataria”.1.4.

Questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l’individuazione dei limiti(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi)della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025).

Con particolare riguardo ai limitioggettivi del giudicato, l’ambito dell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato edimmediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunquecoperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che sianoNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026fondate su un diverso titolo giustificativo (Cass.14/11/2024, n. 29437;Data pubblicazione 07/07/2026Cass.09/12/2024, n. 31679).1.5.Ciò ribadito, come si evince dalla ordinanza n. 37384 del 2021, la precedentecartella n. 11020070009095379 – intestata alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. cancellata dal registro delle imprese (nel 2004) – era stata notificata (nel2011) a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, iure successionis (si legge in narrativa diquell’ordinanza, infatti, che “la cartella venne notificata alla contribuente, comechiarito dall'Ufficio nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma,cod. civ., vale a dire a titolo di unico successore della società estinta,conformandosi all'orientamento espresso dalle Sez.

U, n. 6070 del 2013.

Nelcaso di specie, infatti, a seguito dell'estinzione della società, si era verificato unfenomeno successorio in forza del quale i soci -e dunque la C.E.R. s.r.I.-subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'originaria società edunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamentenotificata”) mentre l’atto di recupero n.

T7GCR1500153/2013 (e la conseguentecartella n.11020140021899029) – oggetto della presente controversia – è statonotificato a [OSCURATO:PERSONA], quale (ex) liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], aisensi degli artt. 36 del DPR n. 602/73 e 2495, comma 2, c.c. (pag. 2 dellasentenza impugnata).

In particolare, nell’atto di recupero in questione n.T7GCR1500153/2013 - allegato al ricorso - si fa espressamente riferimento allaresponsabilità civilistica di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2495, comma 2,c.c. in combinato con l’art. 36 (comma 4) del D.P.R. n. 602/73 (nel testoantecedente alla novella di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014) per ilmancato pagamento delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l di cuiera liquidatore in base al bilancio finale di liquidazione presentato il 30.12.2003(“l’azione relativa alla responsabilità del liquidatore può essere esercitatadall’Ufficio tramite apposito atto di accertamento motivato verificato che i debititributari sono definitivi e che gli stessi non siano stati soddisfatti con l’attivitàdella liquidazione medesima nell’ordinario termine decennale: infatti, questaobbligazione è riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 del codice civilee non è qualificabile come obbligazione nei debiti tributari.

Tale termine decorredal deposito del bilancio finale di liquidazione…il presente atto è stato emessoNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di deposito delData pubblicazione 07/07/2026bilancio finale di liquidazione della società che nella fattispecie risulta depositatoin data 30.12.2003”).1.6.Ciò posto, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non ha fatto buongoverno dei principi sopra richiamati nell’annullare l’impugnato atto di recuperofacendo applicazione di un preteso giudicato (esterno) ai sensi dell’art. 2909 c.c.per effetto dell’ordinanza di questa Corte n. 37384/2021, atteso che, puressendo coincidente l’entità del credito vantato dall’Amministrazione nellaprecedente cartella e nell’atto di recupero in questione (e nella conseguentecartella), risultava, all’evidenza, diverso il titolo giustificativo (causa petendi)delle pretese fatte valere negli impositivi (in termini, anche con riguardo allasoggezione all’ordinaria prescrizione decennale del credito vantatodall’Amministrazione finanziaria ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, cfr. Cass.,Sez. un., n. 3625 del 2025, pag. 25).1.7.Nè, peraltro, l’annullamento della precedente cartella - intestata alladel 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità diresponsabile in solido, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., iuresuccessionis - sancito con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanzan. 37384/2021) per tardività della relativa notifica poteva esplicare effetti(riflessi) sull’atto di recupero in questione non sussistendo un giudicato sulla nondovutezza (ex art. 36 del d.PR n. 602/73) delle imposte in capo alla società(estinta); ciò in quanto, come statuito da questa Corte, a sezioni unite,nella sentenza n. 14815 del 2008 (sebbene con riferimento agli effetti neiconfronti dei soci delle società di persone): «In sintesi, l'annullamentodell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passatain giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporloalla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo(esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa).

A meno chel'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo(decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità dellaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra ancheData pubblicazione 07/07/2026nell'avviso notificato ai soci).

Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamentonon si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicatodiretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuatodall'ufficio (v.

Cass. 3306/2003)».1.8.

Inoltre, va precisato che, essendo il presupposto impositivo dell’obbligazione d’imposta della società (estinta) sorto (nel 2003) anteriormenteall’entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (cheal comma 7 ha eliminato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 ogni riferimento all’art. 36 del DPR n. 602/73 con la conseguenza che laresponsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi masi estende a tutte le imposte dovute dalla società), la responsabilità (ai sensidell’art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l’art. 36, comma 4, del D.P.R. n.602/73 nel testo antecedente alla novella del 2014) fatta valere con l’impugnatoqualità di (ex) liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], è limitata alle soleimposte sui redditi (IRPEG) con esclusione di Iva, Irap e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] precisato che l’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testoantecedente alla novella del 2014, “atteso l'ambito della disciplina, rileva solo inmateria di imposte dirette e non anche per l'imposizione sul valore aggiunto osulle attività produttive, né può includere le sanzioni eventualmente irrogate”(Cass. n. 9170/2024).Al riguardo, non può, infatti, che farsi riferimento alla data in cui è sortal’obbligazione d’imposta della società, posto che (anche) con riguardo allaresponsabilità civilistica prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 nei confrontidegli ex liquidatori e amministratori (tanto quelli in carica al momento delloscioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, quanto quelliche abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultatoresponsabilità stessa (Cass.

SSUU n.2767 del 7 giugno 1989; Cass., Sez. un., n.3625 del 2025).

Con riguardo ad una obbligazione d’imposta già insorta - comeNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026nella specie - prima dell’ampliamento introdotto dall’art. 28 cit., si è chiarito chela responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è strettamente correlata almancato versamento delle “imposte dovute” dalla società, sicché essa si riferisceesclusivamente alle imposte dirette.

Tale limitazione discende dalla naturacivilistica della responsabilità, che non si estende all’imposizione sul valoreaggiunto né alle attività produttive, e quindi non comprende IVA e IRAP.

Inoltre,la responsabilità non può includere le sanzioni eventualmente irrogate, in quantoqueste ultime non rientrano nell’ambito della disciplina, che è circoscritta alrecupero del tributo e degli interessi (Cass. n. 15378/2020; Cass. n. 9170/2024;Cass. n. 16606/2026).

Ciò posto, va considerato che – secondo quanto chiaritodalle Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un. n. 32790/2023) – la responsabilità delliquidatore (e, prima della riforma del 2014, quella dei soci ex art. 36) ha naturaautonoma e civilistica, traente titolo per fatto proprio, e non presuppone più,come condizione necessaria dell’azione, la preventiva iscrizione a ruolo del debitotributario della società.

L’obbligazione fiscale della società costituisce, infatti,mero presupposto fattuale della responsabilità, la cui verifica è rimessa all’avvisomotivato ex art. 36, comma 5, sindacabile dal contribuente innanzi al giudicetributario, presso il quale il soggetto evocato può altresì contestare la stessadebenza dell’imposta societaria (Cass. Sez.

Un. n. 32790/2023, §§ 8-9).

Neconsegue che, all’epoca dei fatti, la responsabilità ex art. 36 cit. era comunquelimitata alle imposte dirette, secondo l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza (v.

Cass. Sez.

Un. n. 32790/23, in motivazione; v. da ultimo,Cass. n. 16606/2026).2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/73per avere la CGT ritenuto che l’azione generale ex art. 2495, comma 2, c.c., neiconfronti dell’ex liquidatore di una società avesse quale indefettibile presuppostoun credito valido ed efficace a carico della società cessata, che “sicuramente nonera quello portato dalla cartella notificata dall’[OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della FOGLIENGHI”; ciò sebbene l’annullamento della cartella emessanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e per essa nei confronti dellaCER - peraltro per motivi inerenti il mancato rispetto dei termini di notifica, senzaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026nessun riferimento al merito della pretesa - non integrasse affatto il venir menodi un indefettibile presupposto oggettivo rispetto alla legittimità dell’atto direcupero impugnato, né incidesse sulla sussistenza di un credito valido edefficace da far valere nei confronti dell’ex liquidatore della società cessata.

Alriguardo, come evidenziato dall’Agenzia, dai principi espressi nella sentenza, asezioni unite di questa Corte n. 32790/2023, si evinceva uno sganciamentodell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore (ai sensi del comma 5dell’art. 36 cit.) rispetto all’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata.

Nella specie, la CGT era incorsa nella violazione dell’art. 36 del DPR602/73 stante, da un lato, l’autonomia della responsabilità del liquidatore,avente natura di obbligazione propria, e, dall’altro, la certezza della sussistenza,nel merito, del debito tributario in capo alla cessata [OSCURATO:PERSONA], debito che era stato esposto nel bilancio finale di liquidazione e dichiaratoin fase di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi.2.1.

L’accoglimento del primo motivo nei termini di cui sopra comportal’assorbimento del secondo.3.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui inmotivazione, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata erinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delPIEMONTE n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, non notificata.Numero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA].1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino aveva notificato indata 4.11.2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di (ex) liquidatore didel DPR n. 602/73, atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 per il mancatopagamento delle imposte (IRPEG, IRAP, IVA) autoliquidate, per l’anno d’imposta2003, da [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi e sanzioni, essendo statatale ultima società posta in liquidazione in data 12.12.2003, con proceduraconclusa il 30.12.2003; 2) a seguito della presentazione di ricorso avverso l’attodi recupero, l’Ufficio aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche lacartella di pagamento n. 11020140021899029, relativamente alla riscossione atitolo provvisorio di 1/3 delle imposte recuperate con l’atto di recupero; 2) ipredetti atti venivano preceduti da cartella esattoriale n. 11020070009095379intestata alla [OSCURATO:PERSONA] (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delleimprese nel 2004) emessa all’esito della liquidazione automatizzata ex artt.36bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 e notificata ( oltre che a quest’ultima nelcorso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 2495,comma 2, cod. civ, cartella caducata all’esito di giudizio definito giusta ordinanzadi questa Corte n. 37384/2021 per tardività della notifica al socio CER avvenutauna volta decorso il termine previsto dall’art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156, non potendocostituire valido atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa pressola sede della società, oltre l’anno previsto dall'art. 2495 c.c. dalla cancellazionedal registro delle imprese; 3) avverso l’atto di recupero n. T7GCR1500153/2013Provinciale di TORINO contestando i presupposti della pretesa erariale e laviolazione degli artt. 36 d.P.R. 602/73 e 2495 c.c.; aveva impugnato dinanzi allaCTP di Torino anche la conseguente cartella di pagamento n.Numero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/202611020140021899029; 4) l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto inentrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi; 5) la CTP di Torino: a) con lasentenza n. 326/10/2014 aveva annullato l’atto di recupero non ravvisando unatrasgressione del liquidatore agli obblighi di cui all'art. 36 cit., nè una colpa aisensi dell'art 2495 c.c. avendo quest’ultimo accollato al socio CER le impostedovute dalla Foglienghi senza compromettere il diritto dell'Erario a percepire ilproprio credito; b) con la sentenza n. 327/10/2014 aveva annullato laconseguente cartella; 5) avverso le sentenze di primo grado, l’Ufficio avevaproposto separati appelli dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del PIEMONTE deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 36DPR 602/1973 e 2495, comma 2, c.c.; 3) il contribuente aveva controdedottoinsistendo per il rigetto dei gravami, chiedendo preliminarmente la sospensionedei giudizi in attesa della pronuncia di questa Corte su quello precedentementeinstaurato, sospensione disposta con ordinanza collegiale n. 79/06/2017; 6)all’esito della pubblicazione dell’ordinanza n. 37384/2021, avente ad oggetto lacartella di pagamento n. 11020070009095379, [OSCURATO:PERSONA] avevapresentato istanza di riassunzione di entrambi giudizi;7) il contribuente aveva,altresì, prodotto la sentenza della CTR Piemonte n. 815/2022 che, nell’accoglierel’appello della società contribuente, aveva annullato il diverso atto di recuperodel credito emesso nei confronti del socio ([OSCURATO:SOCIETA].) debitore insolido; 8) con sentenza n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, la CGT di IIgrado del Piemonte, previa riunione, aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche:1) l’oggetto della pretesa erariale nei confronti del liquidatore con l’atto direcupero impugnato era il medesimo portato dalla cartella esattoriale ex art. 36-bis cit. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], debito che, con sentenzapassata in giudicato (in forza della ordinanza n. 37384/2021), era estinto perdecadenza dell’azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversaazione di recupero nei confronti del liquidatore; 2) l’azione generale ex art. 2495,comma 2, c.c. che l’Ufficio riteneva legittimamente esercitata aveva comunqueun indefettibile presupposto oggettivo, costituito da un credito valido ed efficaceche non era quello portato dalla cartella nei confronti della Foglienghi CostruzioniNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026essendo stato dichiarato inesistente in via definitiva e non poteva certamenterivivere frazionando l’azione nei confronti di altri soggetti (socio e liquidatore).3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.4. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e 4)c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell’art.112 c.p.c. con sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesatributaria. In particolare, ad avviso della CGT di II grado, la definitivacaducazione della cartella di pagamento n. 11020070009095379 emessa neiconfronti di CER, in forza dell’ordinanza n. 37384/2021, esplicava, ai sensidell’art. 2909 c.c., efficacia risolutiva anche rispetto alla controversia in esameconcernente l’atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 e la conseguente cartellan.11020140021899029; ciò sebbene difettassero i presupposti per attribuire allarichiamata ordinanza il valore extra litem, avendo la Corte di Cassazione omessoqualsivoglia considerazione sul merito della pretesa azionata dall’Ufficio neiconfronti di CER, affrontando in via esclusiva la questione – pacificamenteestranea al presente giudizio – inerente l’intervenuta decadenzadell’Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156) dal poteredi notificare la cartella esattoriale portante gli esiti a debito della liquidazioneautomatizzata ex artt. 36-bis e 54-bis cit. per l’anno di imposta 2003.L’Ufficiopone, al riguardo, in evidenza la diversità dell’oggetto del giudizio in esamecostituito dall’atto di recupero in capo all’ex liquidatore della società cessata(anche legale rappresentante e socio della [OSCURATO:SOCIETA].) - assoggettato adisciplina e termini specifici - rispetto alla cartella n. 11020070009095379oggetto del giudizio definito con l’ordinanza n. 37384/2021 di questa Corte percui la circostanza che la pretesa tributaria tradotta nella cartella di pagamentofosse la stessa di quella avanzata anche attraverso l’atto di recupero non potevaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026implicare che l’annullamento di quest’ultima, in forza della richiamata ordinanza,Data pubblicazione 07/07/2026si traducesse nella automatica e consequenziale declaratoria di illegittimitàdell’atto di recupero impugnato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Invero,ai fini dell’operatività del giudicato esterno non era sufficiente che vi fosse unasemplice identità di premessa logica, ma dovevano essere identiche la causapetendi e il petitum, identità che, nella specie, non ricorreva in quanto pursussistendo una parziale identità dei fatti, era diversa la qualificazione deglistessi offerta dall’Amministrazione finanziaria per fondare la propria pretesa (conl’atto di recupero in questione l’Agenzia aveva ripreso nei confronti di FrancescoRocco, quale ex liquidatore, in ragione delle sue responsabilità e degli obblighiassunti ex lege, i debiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] iscritti nelbilancio finale di liquidazione per il 2003). Pertanto, ad avviso della ricorrente,l’erronea applicazione da parte della CGT dell’art. 2909 c.c. avrebbe comportatouna sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria (conviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 2495 c.c.).1.1. Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.2. Va premesso, in punto di fatto, che, nella sentenza impugnata, la CGT di IIgrado ha confermato l’illegittimità dell’atto di recupero impugnato (e dellaconseguente cartella) per la ragione assorbente – stante la asserita assolutacoincidenza della pretesa erariale di cui al detto atto e alla precedente cartellan. 11020070009095379 emessa, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – della ritenuta applicazione delprincipio di cui all’art. 2909 c.c. operante per effetto dell’ordinanza di questaCorte n. 37384/2021 depositata il 30.11.2021 (“ l’oggetto della pretesa erarialenei confronti del liquidatore con l’atto di recupero impugnato è il medesimoportato dalla cartella esattoriale ex art. 36bis nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], debito che con sentenza passata in giudicato era estinto perdecadenza dell’azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversaazione di recupero nei confronti del liquidatore”).1.3. Con la ordinanza n. 37384/2021, questa Corte – nel rigettare il ricorsodell’Agenzia delle entrate - ha confermato la sentenza n. 849/24/14 della CTRNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026del Piemonte che aveva respinto il gravame dell’Ufficio avverso la sentenza dellaData pubblicazione 07/07/2026CTP di Torino n. 47/17/12 di accoglimento del ricorso originario conannullamento della cartella n. 11020070009095379 intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. e notificata (per quanto in questa sede di interesse, oltre chealla società cancellata) al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2495, comma2, c.c. cod. civ. a titolo di unico successore della società estinta. In particolare,questa Corte - nel rigettare il secondo motivo - ha ritenuto corretta la statuizionedella CTR in punto di tardività della notifica della cartella effettuata solo nel 2011- oltre il termine consentito dall’art. 5-bis del d.l. n. 106 del 2005 (secondo cuila notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e2003) - a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della società già cancellata [OSCURATO:SOCIETA], non potendo costituire (in base al principio già espresso nellasentenza di questa Corte n. 31037 del 2017 coordinato con l’art. 2495 c.c.)idoneo atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sededella società oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenutanel 2004. Peraltro, l’Agenzia non aveva “neppure fornito indicazioni certeriguardo alle modalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata sisarebbe perfezionata e chi fosse stato il soggetto che l’aveva ricevuta per contodella società destinataria”.1.4. Questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l’individuazione dei limiti(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi)della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su unaazione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025). Con particolare riguardo ai limitioggettivi del giudicato, l’ambito dell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato edimmediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunquecoperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che sianoNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026fondate su un diverso titolo giustificativo (Cass.14/11/2024, n. 29437;Data pubblicazione 07/07/2026Cass.09/12/2024, n. 31679).1.5.Ciò ribadito, come si evince dalla ordinanza n. 37384 del 2021, la precedentecartella n. 11020070009095379 – intestata alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. cancellata dal registro delle imprese (nel 2004) – era stata notificata (nel2011) a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, iure successionis (si legge in narrativa diquell’ordinanza, infatti, che “la cartella venne notificata alla contribuente, comechiarito dall'Ufficio nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma,cod. civ., vale a dire a titolo di unico successore della società estinta,conformandosi all'orientamento espresso dalle Sez. U, n. 6070 del 2013. Nelcaso di specie, infatti, a seguito dell'estinzione della società, si era verificato unfenomeno successorio in forza del quale i soci -e dunque la C.E.R. s.r.I.-subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'originaria società edunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamentenotificata”) mentre l’atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 (e la conseguentecartella n.11020140021899029) – oggetto della presente controversia – è statonotificato a [OSCURATO:PERSONA], quale (ex) liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], aisensi degli artt. 36 del DPR n. 602/73 e 2495, comma 2, c.c. (pag. 2 dellasentenza impugnata). In particolare, nell’atto di recupero in questione n.T7GCR1500153/2013 - allegato al ricorso - si fa espressamente riferimento allaresponsabilità civilistica di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2495, comma 2,c.c. in combinato con l’art. 36 (comma 4) del D.P.R. n. 602/73 (nel testoantecedente alla novella di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014) per ilmancato pagamento delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l di cuiera liquidatore in base al bilancio finale di liquidazione presentato il 30.12.2003(“l’azione relativa alla responsabilità del liquidatore può essere esercitatadall’Ufficio tramite apposito atto di accertamento motivato verificato che i debititributari sono definitivi e che gli stessi non siano stati soddisfatti con l’attivitàdella liquidazione medesima nell’ordinario termine decennale: infatti, questaobbligazione è riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 del codice civilee non è qualificabile come obbligazione nei debiti tributari. Tale termine decorredal deposito del bilancio finale di liquidazione…il presente atto è stato emessoNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di deposito delData pubblicazione 07/07/2026bilancio finale di liquidazione della società che nella fattispecie risulta depositatoin data 30.12.2003”).1.6.Ciò posto, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non ha fatto buongoverno dei principi sopra richiamati nell’annullare l’impugnato atto di recuperofacendo applicazione di un preteso giudicato (esterno) ai sensi dell’art. 2909 c.c.per effetto dell’ordinanza di questa Corte n. 37384/2021, atteso che, puressendo coincidente l’entità del credito vantato dall’Amministrazione nellaprecedente cartella e nell’atto di recupero in questione (e nella conseguentecartella), risultava, all’evidenza, diverso il titolo giustificativo (causa petendi)delle pretese fatte valere negli impositivi (in termini, anche con riguardo allasoggezione all’ordinaria prescrizione decennale del credito vantatodall’Amministrazione finanziaria ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, cfr. Cass.,Sez. un., n. 3625 del 2025, pag. 25).1.7.Nè, peraltro, l’annullamento della precedente cartella - intestata alladel 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità diresponsabile in solido, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., iuresuccessionis - sancito con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanzan. 37384/2021) per tardività della relativa notifica poteva esplicare effetti(riflessi) sull’atto di recupero in questione non sussistendo un giudicato sulla nondovutezza (ex art. 36 del d.PR n. 602/73) delle imposte in capo alla società(estinta); ciò in quanto, come statuito da questa Corte, a sezioni unite,nella sentenza n. 14815 del 2008 (sebbene con riferimento agli effetti neiconfronti dei soci delle società di persone): «In sintesi, l'annullamentodell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passatain giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporloalla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo(esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno chel'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo(decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità dellaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra ancheData pubblicazione 07/07/2026nell'avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamentonon si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicatodiretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuatodall'ufficio (v. Cass. 3306/2003)».1.8. Inoltre, va precisato che, essendo il presupposto impositivo dell’obbligazione d’imposta della società (estinta) sorto (nel 2003) anteriormenteall’entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (cheal comma 7 ha eliminato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 ogni riferimento all’art. 36 del DPR n. 602/73 con la conseguenza che laresponsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi masi estende a tutte le imposte dovute dalla società), la responsabilità (ai sensidell’art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l’art. 36, comma 4, del D.P.R. n.602/73 nel testo antecedente alla novella del 2014) fatta valere con l’impugnatoqualità di (ex) liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], è limitata alle soleimposte sui redditi (IRPEG) con esclusione di Iva, Irap e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] precisato che l’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testoantecedente alla novella del 2014, “atteso l'ambito della disciplina, rileva solo inmateria di imposte dirette e non anche per l'imposizione sul valore aggiunto osulle attività produttive, né può includere le sanzioni eventualmente irrogate”(Cass. n. 9170/2024).Al riguardo, non può, infatti, che farsi riferimento alla data in cui è sortal’obbligazione d’imposta della società, posto che (anche) con riguardo allaresponsabilità civilistica prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 nei confrontidegli ex liquidatori e amministratori (tanto quelli in carica al momento delloscioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, quanto quelliche abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultatoresponsabilità stessa (Cass. SSUU n.2767 del 7 giugno 1989; Cass., Sez. un., n.3625 del 2025). Con riguardo ad una obbligazione d’imposta già insorta - comeNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026nella specie - prima dell’ampliamento introdotto dall’art. 28 cit., si è chiarito chela responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è strettamente correlata almancato versamento delle “imposte dovute” dalla società, sicché essa si riferisceesclusivamente alle imposte dirette. Tale limitazione discende dalla naturacivilistica della responsabilità, che non si estende all’imposizione sul valoreaggiunto né alle attività produttive, e quindi non comprende IVA e IRAP. Inoltre,la responsabilità non può includere le sanzioni eventualmente irrogate, in quantoqueste ultime non rientrano nell’ambito della disciplina, che è circoscritta alrecupero del tributo e degli interessi (Cass. n. 15378/2020; Cass. n. 9170/2024;Cass. n. 16606/2026). Ciò posto, va considerato che – secondo quanto chiaritodalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 32790/2023) – la responsabilità delliquidatore (e, prima della riforma del 2014, quella dei soci ex art. 36) ha naturaautonoma e civilistica, traente titolo per fatto proprio, e non presuppone più,come condizione necessaria dell’azione, la preventiva iscrizione a ruolo del debitotributario della società. L’obbligazione fiscale della società costituisce, infatti,mero presupposto fattuale della responsabilità, la cui verifica è rimessa all’avvisomotivato ex art. 36, comma 5, sindacabile dal contribuente innanzi al giudicetributario, presso il quale il soggetto evocato può altresì contestare la stessadebenza dell’imposta societaria (Cass. Sez. Un. n. 32790/2023, §§ 8-9). Neconsegue che, all’epoca dei fatti, la responsabilità ex art. 36 cit. era comunquelimitata alle imposte dirette, secondo l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza (v. Cass. Sez. Un. n. 32790/23, in motivazione; v. da ultimo,Cass. n. 16606/2026).2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/73per avere la CGT ritenuto che l’azione generale ex art. 2495, comma 2, c.c., neiconfronti dell’ex liquidatore di una società avesse quale indefettibile presuppostoun credito valido ed efficace a carico della società cessata, che “sicuramente nonera quello portato dalla cartella notificata dall’[OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della FOGLIENGHI”; ciò sebbene l’annullamento della cartella emessanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e per essa nei confronti dellaCER - peraltro per motivi inerenti il mancato rispetto dei termini di notifica, senzaNumero registro generale 5347/2024Numero sezionale 5168/2026Numero di raccolta generale 22850/2026Data pubblicazione 07/07/2026nessun riferimento al merito della pretesa - non integrasse affatto il venir menodi un indefettibile presupposto oggettivo rispetto alla legittimità dell’atto direcupero impugnato, né incidesse sulla sussistenza di un credito valido edefficace da far valere nei confronti dell’ex liquidatore della società cessata. Alriguardo, come evidenziato dall’Agenzia, dai principi espressi nella sentenza, asezioni unite di questa Corte n. 32790/2023, si evinceva uno sganciamentodell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore (ai sensi del comma 5dell’art. 36 cit.) rispetto all’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata. Nella specie, la CGT era incorsa nella violazione dell’art. 36 del DPR602/73 stante, da un lato, l’autonomia della responsabilità del liquidatore,avente natura di obbligazione propria, e, dall’altro, la certezza della sussistenza,nel merito, del debito tributario in capo alla cessata [OSCURATO:PERSONA], debito che era stato esposto nel bilancio finale di liquidazione e dichiaratoin fase di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi.2.1. L’accoglimento del primo motivo nei termini di cui sopra comportal’assorbimento del secondo.3.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui inmotivazione, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata erinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris