CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 17 ottobre 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati atti d'impugnativa, sottoscritti dai rispettivi difensori, articolando: Rizzo, un solo motivo; Farinella, due; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si duole, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'erronea valutazione delle prove, è generico, perché affidato a censure che celano, dietro la confusa esposizione di argomenti ed elementi di prova isolati dal contesto, la mancanza di un effettivo e critico confronto con le linee portanti del discorso giustificativo sotteso alla sentenza impugnata, e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata]; che, inoltre, le censure aventi ad oggetto il manc:ato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bís cod. pen. e delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., nonché il diniego di mitigazione della pena, sono generiche, in quanto articolate senza tener conto delle ragioni a sostegno ostese nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4); - che il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si duole del diniego delle circostanze ex art. art. 62-bis cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4, 40 capoverso, della sentenza impugnata) prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il secondo motivo nell'interesse dello stesso Farinella, con il quale si invoca l'assoluzione per dubbia e/o contraddittoria la prova, è estraneo all'ambito del sindacato del giudice di legittimità, che non è giudice del fatto ma della decisione, ed è, comunque, conclamatamente generico, in quanto affidato a deduzioni astratte., prive di qualsivoglia addentellato concreto alla regiudicanda; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]