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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 04204/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13345/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente - e ENZOVAGNONI; -intimato - avverso la sentenza n. 249/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa data 10/03/2022, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli appelli principale e incidentale rispettivamente propostida [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tra le restanti statuizioni, dopoaver escluso ogni responsabilità diretta del Coccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (essendosi quest’ultima limitata a conferire al solo [OSCURATO:PERSONA] incarico di progettista e direttore dei lavori, e non avendo lastessa espressamente esteso nei confronti del Coccia la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento proposta nei confronti del Vagnoni),per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna al risarcimento dei danni pronunciatadal primo giudice in favore della No v i a carico del Vagnoni in ragione dell’accertato inadempimento di quest’ultimo alle obbligazionidi progettista e direttore dei lavori assunte nell’interesse dellaNovi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, a seguito della domanda di manleva proposta dal Vagnoni(convenuto) nei confronti del Coccia (terzo chiamato), la Novi avessetrascurato di estendere nei confronti di quest’ultimo la domanda risarcitoria originariamente proposta nei confronti del solo Vagnoni, dovendoescludersi l’automaticità di detta estensione in considerazione delladiversità del titolo della pretesa avanzata dalla Novi nei confronti del Vagnoni (risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d’opera) rispetto al titolo posto dal Vagnoni a fondamento della domandadi manleva avanzata nei confronti del Coccia (risarcimento dei danni da inadempimento dell’incarico attribuito al Coccia quale Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ausiliario del Vagnoni, ex art. 1228 c.c., rispetto alle obbligazioni da quest’ultimoassunto nei confronti della Novi); sotto altro profilo, la corte territoriale ha rideterminato l’importo risarcitoriodovuto dal Vagnoni in favore della Novi, avendo il giudice di primo grado erroneamente incluso, nell’entità complessiva del risarcimento liquidato, mere duplicazion i di costi o l’importo di costi traenti origine da condotte negligenti della stessa Novi o comunque nonprovati; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; VittorioCoccia resiste con controricorso; EnzoVagnoni non ha svolto difese in questa sede; TeresaNovi e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 106 e 113 c.p.c., nonchéper omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’estensione al terzo chiamato (Coccia)della domanda principale originariamente proposto dalla Novi nei confronti del Vagnoni , avendo quest’ultimo, all’atto della costituzione in giudizio, espressamente indicato il Coccia come il responsabile esclusivo del danno il cui risarcimento era stato originariamenterivendicato dall’attrice nei confronti del Vagnoni; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, q ualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versain una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, attesoche la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzicoesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co - obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, Rv. 651852 –01; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 - 03); inparticolare, i n tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parteconvenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimoterzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attoreè, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulladeduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attorenei confronti del convenuto (Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019,Rv. 656137 - 01) ; in alternativa , q ualora il convenuto, nel dedurre il difetto della proprialegittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato,si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri vizio di extrapetizione (Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018, Rv.650074 - 02) ; inforza di tali premesse, è agevole riscontrare come il discrimine tral’ammissione o, al contrario, l’esclusione dell’estensione automatica della domanda originariamente proposta dall’attore nei confronti del terzo deve individuarsi nell’eventuale identità o, rispettivamente, nell’eventualediversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al rapporto sostanziale invocatodall’attore nei confronti del convenuto ; nel caso di specie, la corte territoriale, interpretando gli atti processualidelle parti, ha ritenuto che il convenuto (Vagnoni) avesse dedotto in giudizio un rapporto contrattuale con il Coccia diverso da quello dallo stesso Vagnoni intrattenuto con la Novi: mentre, infatti, quest’ultimorapporto contrattuale era stato identificato nell’incarico di progettista e direttore dei lavori che la Novi aveva affidato in via esclusiva al Vagnoni, il rapporto contrattuale dedotto dal Vagnoni nei confronti del Coccia era stato individuato unicamente nel l’accordo attraversoil quale il Vagnoni si era assicurato la disponibilità del Coccia a fungere da ausiliario nell’adempimento della prestazione che il Vagnoniaveva promesso alla Novi ; ciò posto , la corte territoriale ha ritenuto dedotti dalle parti due differenti rapporti sostanziali (quello dedotto dalla Novi nei confronti delVagnoni e quello dedotto da quest’ultimo nei confronti del Coccia), con la conseguente correttezza dell’affermazione secondo cui, in assenza di un’espressa domanda della Novi nei confronti del Coccia, l’originaria domanda proposta dalla stessa attrice nei confronti del Vagnoninon poteva ritenersi automaticamente estesa nei confronti del Coccia;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fermo il valore di tali argomentazioni, osserva il Collegio come il dissensoe le doglianze in questa sede avanzate dalla Novi avverso la sentenza d’appello finiscano col risolversi nella sostanziale contestazione dell’interpretazione che la corte territoriale ha inteso attribuireai contenuti delle domande delle parti ; in tal caso, tuttavia, non avendo la ricorrente prospettato la questionesotto il profilo dell ’eventuale violazione dei canoni legali di ermeneuticanegoziale (pacificamente applicabil i , secondo la costante giurisprudenza di legittimità , anche all’interpretazione degli atti processualidelle parti : cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l ’ 1/09/2022, Rv. 665645 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624– 01; Sez.

L, Sentenza n. 17947 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 –01; Sez.

L, Sentenza n. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01 ), la censurain esame si risolve nella prospettazione di una rivisitazione nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva meramente soggettivae, dunque, in forza di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamenteescluso dal risarcimento del danno i costi sostenuti dalla Novi per gli interventi eseguiti successivamente all’espletamento dell’accertamentotecnico preventivo da parte dell’ing.

Iobbi, avendo il giudicea quo erroneamente ritenuto inefficaci tali interventi, oltre che realizzatisenza il rispetto dei necessari adempimenti di progettazione, direzionelavori, deposito al genio civile e regimentazione delle acque, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri senza considerare l’esclusiva imputabilità di tali costi alla condotta inadempientedei professionisti incaricati; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamenteescluso dal risarcimento del danno le somme dovute ai lavori di prima costruzione dell’immobile demolito, senza considerare chedetti lavori dovevano ritenersi direttamente collegati alle omissioni compiutidai professionisti; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha esclusodal risarcimento del danno le somme relative alla costruzione della paratia indicata in sentenza, atteso che tale costruzione doveva ritenersi direttamente collegata, sul piano eziologico, ai danni direttamenteprovocati dalle controparti; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1226, 2727 e 2729 c.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamenteescluso da l risarcimento del danno i costi per il trasloco Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e la sistemazione alternativa dell’attrice, non avendo considerato l’insieme degli indici istruttori suscettibili di fornire la prova di tali conseguenzedannose effettivamente sofferte dall’odierna ricorrente; ilsecondo, il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili perragioni di connessione – sono inammissibili; attraversola proposizione dell e tre censur e in e same, l a ricorrente siduole: 1) della circostanza che la corte d’appello abbia ritenuto che gliinterventi eseguiti dalla Novi dopo l’espletamento dell’ATP fossero inefficaci (oltre che realizzati senza il rispetto delle prescrizioni di natura amministrativa specificamente richiamate in sentenza e nel ricorsoin scrutinio ), con la conseguente erroneità della ritenuta non risarcibilità dei costi di tali interventi per essere imputabili alla responsabilità della danneggiata; 2) della circostanza che la corte d’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimento del danno le somme dovute ai lavori di prima costruzione dell’immobile demolito, senza considerare che detti lavori dovevano ritenersi direttamente collegatialle omissioni compiuti dai professionisti, con la conseguente erroneitàdella ritenuta non risarcibilità dei costi di tali lavori; 3) della circostanza che la corte d’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimentodel danno le somme relative alla costruzione della paratia indicata in sentenza, atteso che tale costruzione doveva ritenersi direttamente collegata, sul piano eziologico, ai danni direttamente provocatidalle controparti, con la conseguente erroneità della ritenuta nonrisarcibilità dei costi di tale costruzione ; 4) della circostanza che la corted’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimento del danno i costi per il trasloco e la sistemazione alternativa dell’attrice, non avendoconsiderato l’insieme degli indici istruttori suscettibili di fornire la prova di tali conseguenze dannose effettivamente sofferte Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’odiernaricorrente, con la conseguente erroneità della ritenuta non risarcibilitàdei ridetti costi ; ciò posto – ferma l’assoluta improprietà dell’evocazione , in corrispondenza di ciascuna delle doglianze proposte, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ( trattandosi , con riguardo a ciascuna delle circostanze ivi dedotte, di fatti che la corte territoriale ha espressamente considerato , non omettendo affatto di sottoporl i al proprioesame) – osserva il Collegio come, attraverso la proposizione delle censure in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza dovevapronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti (come giàpremesso) i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omessoesame di fatti decisivi controversi tra le parti ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente condannato la Novi al pagamento delle competenze professionaliin favore dell’architetto Vagnoni in ragione del difetto di contestazione specifica, senza considerare la genericità delle indicazionicontenute nella domanda di pagamento sul punto avanzata dalVagnoni; ilmotivo è inammissibile ;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale ha rilevato come la Novi non avesse provveduto acontestare in modo specifico la richiesta di pagamento formulata dal Vagnoni con riguardo alle prestazioni professionali indicate nella parcella vistata dal competente ordine professionale (e dallo stesso Vagnoniritenute come puntualmente eseguite) ; osservail Collegio come, a l fine di contestare questa decisione del giudice d’appello, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto allegare al ricorsogli atti processuali idonei a consentire la verifica dell ’ eventuale erroneità di tale decisione, ossia allegare la domanda di pagamento formulata dal Vagnoni (in ipotesi, riferita ad una parcella priva di adeguati riferimenti di fatto suscettibili di essere specificamente contestati)e il proprio atto di costituzione in giudizio (in ipotesi, munito diuna specifica contestazione rispetto a riferimenti di fatto contenuti nellaparcella allegata dalla controparte) ; lamancata allegazione di tale documentazione impedisce al giudice dilegittimità di verificare la fondatezza dell’odierna censura che deve, pertanto,ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; a tale riguardo, varrà considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorrenteche agendo in sede di legittimità denunci la violazione della leggeprocessuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto, in modo pretesamente erroneo, che fossero rimaste prive di contestazionecircostanze viceversa asseritamente poste a oggetto di puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambitidi operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del19/04/2006, Rv. 588498) ;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; taliprincipi devono dunque ritenersi applicabili anche al caso in cui ilricorrente denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto fondate talune pretese creditorie dellacontroparte sul (sia pure implicito) presupposto che le stesse, in quanto puntuali (e non già generiche), siano rimaste prive di contestazione; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 3/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 – n on sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 6/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto generica la contestazioneopposta alle richieste creditorie della controparte (sulla basedell’altrettanto erroneo presupposto che dette richieste creditorie fossero puntuali e specifiche), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idoneae completa indicazione circa gli atti processuali e i documenti (e ilrelativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenzadelle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza delmotivo d’impugnazione proposto ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13345/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente - e ENZOVAGNONI; -intimato - avverso la sentenza n. 249/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa data 10/03/2022, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli appelli principale e incidentale rispettivamente propostida [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tra le restanti statuizioni, dopoaver escluso ogni responsabilità diretta del Coccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (essendosi quest’ultima limitata a conferire al solo [OSCURATO:PERSONA] incarico di progettista e direttore dei lavori, e non avendo lastessa espressamente esteso nei confronti del Coccia la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento proposta nei confronti del Vagnoni),per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna al risarcimento dei danni pronunciatadal primo giudice in favore della No v i a carico del Vagnoni in ragione dell’accertato inadempimento di quest’ultimo alle obbligazionidi progettista e direttore dei lavori assunte nell’interesse dellaNovi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, a seguito della domanda di manleva proposta dal Vagnoni(convenuto) nei confronti del Coccia (terzo chiamato), la Novi avessetrascurato di estendere nei confronti di quest’ultimo la domanda risarcitoria originariamente proposta nei confronti del solo Vagnoni, dovendoescludersi l’automaticità di detta estensione in considerazione delladiversità del titolo della pretesa avanzata dalla Novi nei confronti del Vagnoni (risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d’opera) rispetto al titolo posto dal Vagnoni a fondamento della domandadi manleva avanzata nei confronti del Coccia (risarcimento dei danni da inadempimento dell’incarico attribuito al Coccia quale Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ausiliario del Vagnoni, ex art. 1228 c.c., rispetto alle obbligazioni da quest’ultimoassunto nei confronti della Novi); sotto altro profilo, la corte territoriale ha rideterminato l’importo risarcitoriodovuto dal Vagnoni in favore della Novi, avendo il giudice di primo grado erroneamente incluso, nell’entità complessiva del risarcimento liquidato, mere duplicazion i di costi o l’importo di costi traenti origine da condotte negligenti della stessa Novi o comunque nonprovati; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; VittorioCoccia resiste con controricorso; EnzoVagnoni non ha svolto difese in questa sede; TeresaNovi e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 106 e 113 c.p.c., nonchéper omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’estensione al terzo chiamato (Coccia)della domanda principale originariamente proposto dalla Novi nei confronti del Vagnoni , avendo quest’ultimo, all’atto della costituzione in giudizio, espressamente indicato il Coccia come il responsabile esclusivo del danno il cui risarcimento era stato originariamenterivendicato dall’attrice nei confronti del Vagnoni; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, q ualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versain una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, attesoche la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzicoesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co - obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, Rv. 651852 –01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 - 03); inparticolare, i n tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parteconvenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimoterzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attoreè, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulladeduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attorenei confronti del convenuto (Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019,Rv. 656137 - 01) ; in alternativa , q ualora il convenuto, nel dedurre il difetto della proprialegittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato,si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri vizio di extrapetizione (Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018, Rv.650074 - 02) ; inforza di tali premesse, è agevole riscontrare come il discrimine tral’ammissione o, al contrario, l’esclusione dell’estensione automatica della domanda originariamente proposta dall’attore nei confronti del terzo deve individuarsi nell’eventuale identità o, rispettivamente, nell’eventualediversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al rapporto sostanziale invocatodall’attore nei confronti del convenuto ; nel caso di specie, la corte territoriale, interpretando gli atti processualidelle parti, ha ritenuto che il convenuto (Vagnoni) avesse dedotto in giudizio un rapporto contrattuale con il Coccia diverso da quello dallo stesso Vagnoni intrattenuto con la Novi: mentre, infatti, quest’ultimorapporto contrattuale era stato identificato nell’incarico di progettista e direttore dei lavori che la Novi aveva affidato in via esclusiva al Vagnoni, il rapporto contrattuale dedotto dal Vagnoni nei confronti del Coccia era stato individuato unicamente nel l’accordo attraversoil quale il Vagnoni si era assicurato la disponibilità del Coccia a fungere da ausiliario nell’adempimento della prestazione che il Vagnoniaveva promesso alla Novi ; ciò posto , la corte territoriale ha ritenuto dedotti dalle parti due differenti rapporti sostanziali (quello dedotto dalla Novi nei confronti delVagnoni e quello dedotto da quest’ultimo nei confronti del Coccia), con la conseguente correttezza dell’affermazione secondo cui, in assenza di un’espressa domanda della Novi nei confronti del Coccia, l’originaria domanda proposta dalla stessa attrice nei confronti del Vagnoninon poteva ritenersi automaticamente estesa nei confronti del Coccia;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fermo il valore di tali argomentazioni, osserva il Collegio come il dissensoe le doglianze in questa sede avanzate dalla Novi avverso la sentenza d’appello finiscano col risolversi nella sostanziale contestazione dell’interpretazione che la corte territoriale ha inteso attribuireai contenuti delle domande delle parti ; in tal caso, tuttavia, non avendo la ricorrente prospettato la questionesotto il profilo dell ’eventuale violazione dei canoni legali di ermeneuticanegoziale (pacificamente applicabil i , secondo la costante giurisprudenza di legittimità , anche all’interpretazione degli atti processualidelle parti : cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l ’ 1/09/2022, Rv. 665645 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624– 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 –01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01 ), la censurain esame si risolve nella prospettazione di una rivisitazione nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva meramente soggettivae, dunque, in forza di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamenteescluso dal risarcimento del danno i costi sostenuti dalla Novi per gli interventi eseguiti successivamente all’espletamento dell’accertamentotecnico preventivo da parte dell’ing. Iobbi, avendo il giudicea quo erroneamente ritenuto inefficaci tali interventi, oltre che realizzatisenza il rispetto dei necessari adempimenti di progettazione, direzionelavori, deposito al genio civile e regimentazione delle acque, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri senza considerare l’esclusiva imputabilità di tali costi alla condotta inadempientedei professionisti incaricati; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamenteescluso dal risarcimento del danno le somme dovute ai lavori di prima costruzione dell’immobile demolito, senza considerare chedetti lavori dovevano ritenersi direttamente collegati alle omissioni compiutidai professionisti; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha esclusodal risarcimento del danno le somme relative alla costruzione della paratia indicata in sentenza, atteso che tale costruzione doveva ritenersi direttamente collegata, sul piano eziologico, ai danni direttamenteprovocati dalle controparti; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1226, 2727 e 2729 c.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamenteescluso da l risarcimento del danno i costi per il trasloco Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e la sistemazione alternativa dell’attrice, non avendo considerato l’insieme degli indici istruttori suscettibili di fornire la prova di tali conseguenzedannose effettivamente sofferte dall’odierna ricorrente; ilsecondo, il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili perragioni di connessione – sono inammissibili; attraversola proposizione dell e tre censur e in e same, l a ricorrente siduole: 1) della circostanza che la corte d’appello abbia ritenuto che gliinterventi eseguiti dalla Novi dopo l’espletamento dell’ATP fossero inefficaci (oltre che realizzati senza il rispetto delle prescrizioni di natura amministrativa specificamente richiamate in sentenza e nel ricorsoin scrutinio ), con la conseguente erroneità della ritenuta non risarcibilità dei costi di tali interventi per essere imputabili alla responsabilità della danneggiata; 2) della circostanza che la corte d’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimento del danno le somme dovute ai lavori di prima costruzione dell’immobile demolito, senza considerare che detti lavori dovevano ritenersi direttamente collegatialle omissioni compiuti dai professionisti, con la conseguente erroneitàdella ritenuta non risarcibilità dei costi di tali lavori; 3) della circostanza che la corte d’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimentodel danno le somme relative alla costruzione della paratia indicata in sentenza, atteso che tale costruzione doveva ritenersi direttamente collegata, sul piano eziologico, ai danni direttamente provocatidalle controparti, con la conseguente erroneità della ritenuta nonrisarcibilità dei costi di tale costruzione ; 4) della circostanza che la corted’appello abbia erroneamente escluso dal risarcimento del danno i costi per il trasloco e la sistemazione alternativa dell’attrice, non avendoconsiderato l’insieme degli indici istruttori suscettibili di fornire la prova di tali conseguenze dannose effettivamente sofferte Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’odiernaricorrente, con la conseguente erroneità della ritenuta non risarcibilitàdei ridetti costi ; ciò posto – ferma l’assoluta improprietà dell’evocazione , in corrispondenza di ciascuna delle doglianze proposte, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ( trattandosi , con riguardo a ciascuna delle circostanze ivi dedotte, di fatti che la corte territoriale ha espressamente considerato , non omettendo affatto di sottoporl i al proprioesame) – osserva il Collegio come, attraverso la proposizione delle censure in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza dovevapronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti (come giàpremesso) i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omessoesame di fatti decisivi controversi tra le parti ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso e/o insufficienteesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente condannato la Novi al pagamento delle competenze professionaliin favore dell’architetto Vagnoni in ragione del difetto di contestazione specifica, senza considerare la genericità delle indicazionicontenute nella domanda di pagamento sul punto avanzata dalVagnoni; ilmotivo è inammissibile ;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale ha rilevato come la Novi non avesse provveduto acontestare in modo specifico la richiesta di pagamento formulata dal Vagnoni con riguardo alle prestazioni professionali indicate nella parcella vistata dal competente ordine professionale (e dallo stesso Vagnoniritenute come puntualmente eseguite) ; osservail Collegio come, a l fine di contestare questa decisione del giudice d’appello, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto allegare al ricorsogli atti processuali idonei a consentire la verifica dell ’ eventuale erroneità di tale decisione, ossia allegare la domanda di pagamento formulata dal Vagnoni (in ipotesi, riferita ad una parcella priva di adeguati riferimenti di fatto suscettibili di essere specificamente contestati)e il proprio atto di costituzione in giudizio (in ipotesi, munito diuna specifica contestazione rispetto a riferimenti di fatto contenuti nellaparcella allegata dalla controparte) ; lamancata allegazione di tale documentazione impedisce al giudice dilegittimità di verificare la fondatezza dell’odierna censura che deve, pertanto,ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; a tale riguardo, varrà considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorrenteche agendo in sede di legittimità denunci la violazione della leggeprocessuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto, in modo pretesamente erroneo, che fossero rimaste prive di contestazionecircostanze viceversa asseritamente poste a oggetto di puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambitidi operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del19/04/2006, Rv. 588498) ;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; taliprincipi devono dunque ritenersi applicabili anche al caso in cui ilricorrente denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto fondate talune pretese creditorie dellacontroparte sul (sia pure implicito) presupposto che le stesse, in quanto puntuali (e non già generiche), siano rimaste prive di contestazione; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 3/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – n on sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 6/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente conil motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto generica la contestazioneopposta alle richieste creditorie della controparte (sulla basedell’altrettanto erroneo presupposto che dette richieste creditorie fossero puntuali e specifiche), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idoneae completa indicazione circa gli atti processuali e i documenti (e ilrelativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenzadelle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza delmotivo d’impugnazione proposto ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 13345/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari