CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2020
Cassazione n. 38988/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.[OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento del 22 settembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibili le richieste di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha rigettato quella di ammissione della stessa alla detenzione domiciliare. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., eccependo il difetto di notificazione all'interessata dell'avviso dell'udienza camerale di trattazione in precedenza fissata in data 10 dicembre 2019. 2.2. Il secondo motivo, lamentando vizi della motivazione e violazione dell'art. 47, comma 3, Ord. pen., deduce che non avrebbe potuto negarsi l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale semplicemente sulla base delle citate informazioni della Questura di Pescara e di comunicazioni dell'UEPE, tutte prive di qualsiasi riscontro, assolutamente generiche e incerte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato, poiché configura, in termini perplessi e cioè di mera possibilità, la mancata notificazione alla condannata dell'avviso di fissazione di un'udienza in data 10 dicembre 2019, che neppure è quella in cui è stato trattato il procedimento a seguito di rinvio da ultimo fuori udienza del 15 maggio 2020 e del conseguente avviso, secondo le disposizioni al momento vigenti di cui all'art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 2020. 3. Il secondo motivo contesta, in termini del pari inammissibili, la motivazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Secondo quanto rappresentato nel provvedimento, a parte la difficoltà di individuare i precedenti penali e i carichi pendenti della condannata in ragione degli "alias" a lei associati, in senso ostativo al beneficio doveva considerarsi l'assenza di segnali di revisione critica, l'improbabilità dell'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgersi con le mansioni di autista (la condannata risultava priva di patente di guida), la breve durata di tale attività e la mancanza di una continuità collaborativa e di reperibilità della predetta come riferita dall'UEPE, sicché neppure era stato possibile definire un adeguato programma riabilitativo.A tali precise e pertinenti osservazioni di merito, fondate sulla ragionata lettura del contenuto delle informazioni acquisite dalla Questura di Roma e dall'UEPE, le censure mosse nel ricorso oppongono assertivi e generici rilievi che vorrebbero porre in dubbio la sussistenza o la completezza delle informazioni. In ragione di tale approccio, la difesa rileva la necessità di altre verifiche, semplicemente ipotizzando diverse mansioni lavorative o asserendo mancanze dell'UEPE e nella trasmissione dei suoi avvisi di convocazione, a fronte comunque di un perdurante disinteresse a qualsiasi contatto con detto ufficio, che neppure può plausibilmente associarsi al solo andamento della diffusione della pandemia. Le critiche rilevano, altresì, l'assenza di altri precedenti (neppure negata dal Tribunale), che in sé non può giustificate l'ammissione alla misura, in mancanza degli elementi che possano fare ritenere esperibile un idoneo iter riabilitativo. Si tratta, pertanto, di censure tutte manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 se