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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41852/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. BERNARDI Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di autovettura con l'aggravante della esposizione a pubblica fede e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla circostanza aggravante e sulla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato assumendo la sua estraneità ai fatti e l'insufficienza del rico- noscimento fotografico intervenuto nel corso delle indagini.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura.

La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, rileva come il ricorrente venne riconosciuto dalla persona offesa non solo mediante indicazione del soprannome della sua famiglia ma con la descrizione delle sue fattezze fisiche ed una specifica individuazione, avendo la persona offesa riferito agli inquirenti che si trattava di persona che aveva frequentato la sua stessa scuola, così da potersi affermare che il riconoscimento fotografico rappresentò nella specie una conferma ad una precisa individuazione dell'autore del reato, riconosciuto "de visu" nella immediatezza dell'episodio fur- tivo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 \ Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BERNARDI Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di autovettura con l'aggravante della esposizione a pubblica fede e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla circostanza aggravante e sulla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato assumendo la sua estraneità ai fatti e l'insufficienza del rico- noscimento fotografico intervenuto nel corso delle indagini. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, rileva come il ricorrente venne riconosciuto dalla persona offesa non solo mediante indicazione del soprannome della sua famiglia ma con la descrizione delle sue fattezze fisiche ed una specifica individuazione, avendo la persona offesa riferito agli inquirenti che si trattava di persona che aveva frequentato la sua stessa scuola, così da potersi affermare che il riconoscimento fotografico rappresentò nella specie una conferma ad una precisa individuazione dell'autore del reato, riconosciuto "de visu" nella immediatezza dell'episodio fur- tivo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 \ Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 41852/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris