CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06587/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3537/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Società di diritto tunisino, in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro ITALMICRO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 2323/22, depositata il 21 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2018, il Tribunale di Bologna accolse la domanda proposta dall'Italmicro S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], Società di diritto tunisino, condannando quest'ultima al pagamento della somma di Euro 162.701,94, a titolo di corrispettivo per for- niture di merce. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Italmi- cro S.r.l. (già Italmicro S.n.c.) è statarigettata dalla Corte d'appello di Bolo- gna con sentenza del 21 novembre 2022. A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la giurisdizione in ordine alla controversia spettasse alla Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 4, n. 7 della Convenzione bilate- rale tra l'Italia e la Tunisia del 15 novembre 1967, ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 267: premesso infatti che, ai fini dell'individuazione del luo- go di esecuzione della prestazione occorreva fare riferimento all'obbligazione rimasta inadempiuta, ha affermato che, avendo l'Italmicro agito per il paga- mento del corrispettivo di forniture, trovava applicazione il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in virtù del quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione doveva essere individuato in [OSCURATO:PERSONA] (BO), dove aveva sede la società creditrice. 3. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'Italmicro ha resistito con controri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità della impugnazione, sollevate dalla difesa della controricorrente in relazione alla carente esposizione dei fatti di causa, alla mancata indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso ed alla mancanza di raccordo tra i motivi d'impugnazione e le norme di diritto di cui la ricorrente denuncia la violazione. La narrativa del ricorso contiene infatti un'efficace sintesi della vicenda sostanziale e processuale, ricostruendo i passaggi essenziali del rapporto con- trattuale intercorso tra le parti e ripercorrendo le fasi del giudizio di merito, con precisione tale da consentire di cogliere con immediatezza l'oggetto della questione sottoposta all'esame di questa Corteed il senso e la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata. La formulazione di queste ultime risulta a sua volta caratterizzata da un sufficiente grado di specificità, per- mettendo d'individuare senza incertezze le affermazioni della sentenza impu- gnata di cui viene chiesto il riesame ed i criteri di collegamento di cui viene fatta valere la violazione, mentre la sostanziale concordanza delle parti in ordine allo svolgimento dei fatti fa apparire irrilevante l'omessa indicazione dei documenti su cui le censure si fondano. Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma cod. proc. civ., è d'altronde necessario e sufficiente che il ricorso sia redatto secondo canoni di chiarezza e sinteticità espositiva, i quali esigono che il ri- corrente selezioniaccuratamente i profili di fatto e di diritto della vicenda cui si riferiscono le doglianze proposte,in modo tale da offrire a questa Corte una concisa rappresentazione dei fatti e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13/02/2023, n. 4300; Cass., Sez. V, 30/04/2020, n. 8425).Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, dev'essere infatti interpretato, anche alla luce dei principi enu nciati dalla Corte EDU (cfr. sent. 28/10/2021, Succi e altri c. Italia)in modo non ecces- sivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale tra- scrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussi- stente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. III, 4/03/2022, n. 7186). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., dell'art. 4 della Con- venzione bilaterale italo-tunisina, dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n.218 e dell'art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento UE n. 1215/ 2012, sostenendo che la giurisdizione spettava al Giudice tunisino, giacché il contratto di fornitura si era concluso con l'accettazione da parte dell'Italmicro degli ordini impartiti da essa ricorrente, pervenuta in territorio tunisino, dove era avvenuta anche la consegna della merce. Premesso infatti che la deter- minazione della competenza giurisdizionale richiede innanzitutto l'individua- zione del petitum e della causa petendi d ella domanda, afferma che nella specie la causa petendiera costituita da una compravendita a distanza di beni mobili, in ordine alla quale lagiurisdizione spetta al giudice del luogo di con- segna materiale dei beni. 2.1. Il motivo è fondato. Non può infatti condividersi il richiamo della sentenza impugnata all'art. 4 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Tunisia del 15 novembre 1967, il quale individua l'Autorità giurisdizionale competente ai soli fini del reciproco riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, senza dettare una disciplina generale del riparto di giurisdizione nelle controversie che coin- volgano i rispettivi cittadini: in tal senso depongono chiaramente non solo il tenore letterale della norma in esame,che fa riferimento alla «competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronun- ciata», ma anche l'intestazione del titolo in cui è collocata, riguardante il «ri- conoscimento delle sentenze», e l'oggetto della Convenzione, consistente nell'assistenza giudiziaria tra i due Paesi. La materiain questione deve ritenersi quindi disciplinata dall'art. 3, com- ma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, in riferimento al quale que- sta Corte ha a lungo affermato costantemente che, per determinare l'ambito della giurisdizione italiana, nelle materie non escluse dal campo di applica- zione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, occorrevafare riferimento ai criteri stabiliti dalle Sezioni II, III e IV del Titolo II della mede- sima Convenzione, i quali trovavano applicazione anche nei confronti del con- venuto non domiciliato né residente in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente, giacché il rinvio ai predetti criteri era destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2013, n. 26937; 12/04/2012, n. 5765; 11/02/2003, n. 2060). N ell'ambito di tale orientamento era stato poi precisato che il rinvio contenuto nell'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995 si riferivaesclusivamente alla Conven- zione di Bruxelles, e non poteva essere esteso al Regolamento CE n. 44/2001, non avendo quest'ultimo sostituito definitivamente (e quindi implicitamente abrogato) la Convenzione, la quale continuavaad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero do- miciliati in uno degli Stati che, pur facendo partedell'Unione, non avessero adottato il predetto regolamento (cfr. Cass., Sez. Un., 21/10/2009, n. 22239). Il predetto orientamento ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza più recente, la quale, richiamando anche la giu- risprudenza unionale (cfr. Corte di giustizia UE, sent. 3/09/2020, in causa C- 186/19, [OSCURATO:PERSONA] GmbH; 29/07/2019, in causa C-451/18, Ti- bor), ha osservato che la Convenzione di Bruxelles, nazionalizzata dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995, s'intende ormai trasfusa nel Regolamento UE n. 1215/2012, che ha sostituito il Regolamento CE n. 44/ 2001, con la duplice conseguenza che le disposizioni di quella Convenzione restano operanti per i soli territori degli Stati membri che rientrano nell'am- bito di applicazione territoriale della stessa e che sono esclusi dal Regola- mento ai sensi dell'art. 355 del TFUE, e che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campodi applicazione della Convenzione di Bruxel- les, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento n. 1215/2012 (cfr. Cass., Sez. Un., 8/01/2024, n. 613; 10/07/2023, n. 19571; 24/11/2021, n. 36371; 10/11/2021, nn. 33002 e 33003; 25/06/2021, n. 18299). Com'è noto, mentre in riferimento all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles si è ritenuto che il forum destinatae solutionisdebba essere indivi- duato avendo riguardo al luogo in cui è stata o dev'essere eseguita la specifica obbligazione intorno alla quale le parti controvertono, da determinarsi in con- formità della legge sostanziale applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adìto (cfr. Cass., Sez. Un., 6/06/2002, n. 8224; 6/08/1998, n. 7714; 19/12/1994, n. 10910; v. anche Corte di Giustizia UE, 5/10/1999, in causa C-420/97, Leathertex; 29/06/1994, in causa C- 288/92, [OSCURATO:PERSONA].; 6/10/1976, in causa C-14/76, [OSCURATO:PERSONA]), e nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto una vendita inter- nazionale di merci, in conformità della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/10/2009, n. 22239; 9/02/2009, n. 3059; 20/04/2004, n. 7503), l'art. 5, n. 1 del Regolamento n. 44/01e l'art. 7 del Regolamento n. 1215/ 2012 sono stati interpretatinel senso che, ai fini dell'individuazione del forum de- stinatae solutionis, occorre avere riguardo all'obbligazione caratterizzante il contratto (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14/07/2016, in causa C-196/15, Granarolo S.p.a.; 25/02/2010, in causa C-381/08, [OSCURATO:PERSONA]),il quale coin- cide, salvo diversa convenzione, con il luogoin cui i beni sono stati o avreb- bero dovuto essere consegnati, da individuarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al luogo di recapito finale della merce, al luogo cioè in cui lastessa entra nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell'acquirente(cfr. Cass., Sez. Un., 22/11/2021, n. 35784; 13/12/2018, n. 32362; 19/03/2009, n. 6598; 20/06/2007, n. 14299). Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sen- tenza impugnata, la quale, sulla base della disciplina dettata dall'art. 4 n. 7 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Tunisia, ha ritenuto che, avendo l'Italmicro agito per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di merce, da effettuarsi presso la sede della creditrice, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., la giurisdizione spettasse all'Autorità giudiziaria italiana, in qualità di giudice del luogo in cui doveva essere eseg uita la prestazione dedotta in giudizio : trattandosi di compravendita di merci, la prestazione caratteristica avrebbe dovuto essere infatti individuata nella consegna della merce venduta, da ese- guirsi in Tunisia, presso la sede della società convenuta, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012, la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corri- spettivo spettava all'Autorità giudiziaria tunisina. 3. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sen- tenza impugnata, senza rinvio. Le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata . Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese proces- suali, che liquida in Euro 13.430,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 406,50, ed agli accessori di legge,per il giudizio di primo grado, in Euro 7.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge,per il giudizio di appello ed in Euro 4.000,00 per compensi, ol