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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 21701/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28387-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 28387/2022 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 CC presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 29849/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2022 R.G.N. 17708/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con ordinanza 31 maggio 2021, n. 15117, questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, reiettiva del gravame avverso la sentenza di primo grado, in esito a rito Fornero, che parimenti ne aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare senza preavviso intimatogli il 18 marzo 2016 dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 55 quater, primo comma, d.lgs. 165/2001, per avere il predetto falsamente dichiarato, nella presentazione della domanda di mobilità volontaria, a norma dell’art. d.lgs. 165/2001, dalla Provincia di Avellino al Ministero della Giustizia (collocandosi poi presso la Procura della Repubblica di Avellino), di non avere riportato condanne penali, essendo stato invece condannato il 25 marzo 2014 dal Tribunale di Avellino alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di peculato continuato con interdizione perpetua dai pubblici uffici;2. la Corte di legittimità ha in modo argomentato disatteso, in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità, i tre motivi di ricorso, relativi a: vizio di motivazione integrante nullità della sentenza, in merito in particolare alla sua contraddittorietà in ordine alla falsità della dichiarazione, per mancata considerazione dell’equivalenza, ai fini di (non) accoglimento della domanda di mobilità, della dichiarazione di carichi pendenti, invece resa (primo mezzo ); violazione degli artt. 2016, 2119 c.c., 55 quater, lett. d) d.lgs. 165/2001, per involontarietà ed assenza di dolo del falso addebitato, per l’obbligo di dichiarazione soltanto delle sentenze di condanna in giudicato, ostative alla costituzione del rapporto di impiego (secondo motivo ); violazione dell’art. 55 quater, lett. d) d.lgs. 165/2001, per la sua inapplicabilità, in quanto relativa a fattispecie tipizzata (instaurazione del rapporto di lavoro o progressione in carriera), a quella di mobilità (terzo motivo);

3. con atto notificato il 3 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione;

4. con ordinanza del 10 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte e non per il tramite di un difensore munito di procura speciale, appositamente rilasciata per il giudizio di revocazione, ne ha statuito l’inammissibilità provvedendo sulle spese;

5. con atto notificato via pec in data 15.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, relativamente aquest’ ultima ordinanza di questa Corte, nuovo ricorso per revocazione, cui il Ministero si è opposto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorrente deduce revocazione per violazione dell’art. 395, n. 4 cod. p roc . c iv ., per erronea percezione della realtà, in ordine alla mancanza di una procura speciale conferita al difensore: la S.C. non avrebbe visto gli atti del fascicolo originario (recante r.g. n. 14057/2019) da cui si evinceva l’esistenza della procura rilasciata dal ricorrente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] “per ogni fase e grado del procedimento” e non avrebbe oltretutto considerato le disposizioni dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ. che consentivano comunque , per una siffatta “irregolarità”, la sanatoria con effetti ex tunc (primo motivo);

2. ripropon e, quindi, le (originarie) ragioni di revocazione, per violazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nonché per erronea percezione della realtà, in ordine alla dichiarazione del ricorrente, dichiarazione che non poteva ritenersi falsa e tale da legittimare il licenziamento (secondo motivo), adducendo, infine, un difetto di percezione delle prove documentali poste a fondamento del procedimento (terza censura) che, se esaminate rettamente, avrebbero condotto a «diversa valutazione della situazione processuale»;

3. il ricorso è inammissibile sotto diversi , e concorrenti, profili ;

4. osserva anzitutto il Collegio che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., «non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione» e che il medesimo articolo del codice di rito prevede, al secondo comma, che contro tale sentenza «sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»; questa Corte ha già avuto modo di affermare che le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis cod. proc. civ., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, come non si è mancato di precisare, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art. 111, settimo comma, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass., ord., 18 ottobre 2016, n. 21019);

5. a lla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v.

Cass. 24 giungo 2020, n. 12406; Cass. 25 maggio 2017, n. 13325);

6. il ricorso è altresì inammissibile perché la domanda di revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti di causa ex art. 366 n. 3 cod. p roc . c iv . (Cass.

SU n. 13896 del 2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018), mentre nel caso in esame il ricorso per revocazione è totalmente manchevole di una sia pur minima narrazione delle vicende processuali che consenta di ricostruire le vicende di causa e comprendere, alla stregua della lettura dell’atto, le ragioni dell’impugnazione;

7. in fine , sussiste un ulteriore motivo di inammissibilità; lungi dal mettere in discussione il rilievo ‒ contenuto nell’ordinanza n. 29849/2022 ‒ sul difetto di apposita procura speciale al difensore, (come noto) necessaria ex art. 391 bis cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso in revocazione, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass. 16 gennaio 2006, n. 700; Cass. 31 luglio 2015, n. 16224; Cass. 21 novembre 2019, n. 30326), il ricorrente sostiene, piuttosto, che tale omissione non sarebbe in realtà decisiva ai fini dell’inammissibilità della (prima) revocazione, stante l’esistenza della (pregressa) procura speciale nell’originario fascicolo (r.g. n. 14057/2019) rilasciata «per ogni fase e grado del procedimento», e, comunque, la possibilità di successiva sanatoria ex art. 182,comma 2, cod. proc. civ. del vizio in parola; senonché, trattasi all’evidenza di deduzione che non si incentra su una falsa percezione della realtà ‒ in un errore, cioè, di natura percettiva che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici ‒, ma trasmoda nella prospettazione di un errore di diritto o del giudizio di diritto, la cui introduzione è (come noto) preclusa in questa sede (Cass. Sez.

Un. n. 23306 del 20169);

8. resta no assorbiti i restanti motivi afferenti alla fase rescissoria;

9. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass., SU, 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28387-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 28387/2022 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 29849/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2022 R.G.N. 17708/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con ordinanza 31 maggio 2021, n. 15117, questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, reiettiva del gravame avverso la sentenza di primo grado, in esito a rito Fornero, che parimenti ne aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare senza preavviso intimatogli il 18 marzo 2016 dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 55 quater, primo comma, d.lgs. 165/2001, per avere il predetto falsamente dichiarato, nella presentazione della domanda di mobilità volontaria, a norma dell’art. d.lgs. 165/2001, dalla Provincia di Avellino al Ministero della Giustizia (collocandosi poi presso la Procura della Repubblica di Avellino), di non avere riportato condanne penali, essendo stato invece condannato il 25 marzo 2014 dal Tribunale di Avellino alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di peculato continuato con interdizione perpetua dai pubblici uffici;2. la Corte di legittimità ha in modo argomentato disatteso, in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità, i tre motivi di ricorso, relativi a: vizio di motivazione integrante nullità della sentenza, in merito in particolare alla sua contraddittorietà in ordine alla falsità della dichiarazione, per mancata considerazione dell’equivalenza, ai fini di (non) accoglimento della domanda di mobilità, della dichiarazione di carichi pendenti, invece resa (primo mezzo ); violazione degli artt. 2016, 2119 c.c., 55 quater, lett. d) d.lgs. 165/2001, per involontarietà ed assenza di dolo del falso addebitato, per l’obbligo di dichiarazione soltanto delle sentenze di condanna in giudicato, ostative alla costituzione del rapporto di impiego (secondo motivo ); violazione dell’art. 55 quater, lett. d) d.lgs. 165/2001, per la sua inapplicabilità, in quanto relativa a fattispecie tipizzata (instaurazione del rapporto di lavoro o progressione in carriera), a quella di mobilità (terzo motivo); 3. con atto notificato il 3 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione; 4. con ordinanza del 10 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte e non per il tramite di un difensore munito di procura speciale, appositamente rilasciata per il giudizio di revocazione, ne ha statuito l’inammissibilità provvedendo sulle spese; 5. con atto notificato via pec in data 15.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, relativamente aquest’ ultima ordinanza di questa Corte, nuovo ricorso per revocazione, cui il Ministero si è opposto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorrente deduce revocazione per violazione dell’art. 395, n. 4 cod. p roc . c iv ., per erronea percezione della realtà, in ordine alla mancanza di una procura speciale conferita al difensore: la S.C. non avrebbe visto gli atti del fascicolo originario (recante r.g. n. 14057/2019) da cui si evinceva l’esistenza della procura rilasciata dal ricorrente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] “per ogni fase e grado del procedimento” e non avrebbe oltretutto considerato le disposizioni dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ. che consentivano comunque , per una siffatta “irregolarità”, la sanatoria con effetti ex tunc (primo motivo); 2. ripropon e, quindi, le (originarie) ragioni di revocazione, per violazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nonché per erronea percezione della realtà, in ordine alla dichiarazione del ricorrente, dichiarazione che non poteva ritenersi falsa e tale da legittimare il licenziamento (secondo motivo), adducendo, infine, un difetto di percezione delle prove documentali poste a fondamento del procedimento (terza censura) che, se esaminate rettamente, avrebbero condotto a «diversa valutazione della situazione processuale»; 3. il ricorso è inammissibile sotto diversi , e concorrenti, profili ; 4. osserva anzitutto il Collegio che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., «non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione» e che il medesimo articolo del codice di rito prevede, al secondo comma, che contro tale sentenza «sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»; questa Corte ha già avuto modo di affermare che le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis cod. proc. civ., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, come non si è mancato di precisare, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art. 111, settimo comma, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass., ord., 18 ottobre 2016, n. 21019); 5. a lla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v. Cass. 24 giungo 2020, n. 12406; Cass. 25 maggio 2017, n. 13325); 6. il ricorso è altresì inammissibile perché la domanda di revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti di causa ex art. 366 n. 3 cod. p roc . c iv . (Cass. SU n. 13896 del 2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018), mentre nel caso in esame il ricorso per revocazione è totalmente manchevole di una sia pur minima narrazione delle vicende processuali che consenta di ricostruire le vicende di causa e comprendere, alla stregua della lettura dell’atto, le ragioni dell’impugnazione; 7. in fine , sussiste un ulteriore motivo di inammissibilità; lungi dal mettere in discussione il rilievo ‒ contenuto nell’ordinanza n. 29849/2022 ‒ sul difetto di apposita procura speciale al difensore, (come noto) necessaria ex art. 391 bis cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso in revocazione, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass. 16 gennaio 2006, n. 700; Cass. 31 luglio 2015, n. 16224; Cass. 21 novembre 2019, n. 30326), il ricorrente sostiene, piuttosto, che tale omissione non sarebbe in realtà decisiva ai fini dell’inammissibilità della (prima) revocazione, stante l’esistenza della (pregressa) procura speciale nell’originario fascicolo (r.g. n. 14057/2019) rilasciata «per ogni fase e grado del procedimento», e, comunque, la possibilità di successiva sanatoria ex art. 182,comma 2, cod. proc. civ. del vizio in parola; senonché, trattasi all’evidenza di deduzione che non si incentra su una falsa percezione della realtà ‒ in un errore, cioè, di natura percettiva che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici ‒, ma trasmoda nella prospettazione di un errore di diritto o del giudizio di diritto, la cui introduzione è (come noto) preclusa in questa sede (Cass. Sez. Un. n. 23306 del 20169); 8. resta no assorbiti i restanti motivi afferenti alla fase rescissoria; 9. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass., SU, 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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