CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Mantova ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati di furto, tentato e consumato, per cui ella è stata condannata con due separate sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l'estemporaneità delle condotte, commesse in differenti zone del territorio nazionale e rispondenti ad autonome pulsioni criminose piuttosto che ad una preventiva ed unitaria deliberazione, osti, a dispetto dell'omogenea offensività dei reati e della loro, quantomeno parziale, prossimità temporale, alla loro riconduzione ad un unico disegno criminoso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione escluso la continuazione sottovalutando — tra gli indici rilevanti ai fini considerati — l'identità dei titoli di reato, la prossimità temporale delle condotte illecite, le analoghe modalità esecutive, ed esaltando, invece, il dato territoriale che, però, risulta, ad una complessiva analisi, tutt'altro che decisivo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011). 3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il Tribunale di Mantova vi si sia, nel complesso, attenuto, pervenendo al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità. A fronte dei dati unificanti — costituiti dalla violazione, in tutte le ipotesi considerate, della norma che incrimina il furto, dalla contiguità temporale tra alcuni degli episodi, dalle identiche modalità esecutive (in tutti i casi discutendosi di furti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA], in concorso con la sorella, ai danni di esercizi commerciali e con l'utilizzo del mezzo fraudolento, rappresentato dall'avere la complice distolto l'attenzione delle vittime), dal pregresso riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, tra tutte le condotte commesse in Pesaro, quantunque tra di loro separate da intervalli cronologici tanto ampi da superare, in un caso, l'anno — ha posto l'accento, in senso contrario, sull'essersi la donna spostata, da Pesaro, teatro dei tre reati consumati tra il 7 settembre 2013 ed il 7 novembre 2015, verso Cremona, dove fu protagonista, il 18 novembre 2015, di un furto che, nel contesto considerato, appare espressione di un inveterato stile di vita piuttosto che della programmazione in attuazione della quale ella commise i furti in territorio marchigiano. 4. Il Tribunale sviluppa, in tal modo, un tessuto argomentativo coerente con la descritta cornice ermeneutica, che la ricorrente contesta ponendosi in un'ottica sostanzialmente confutativa, in quanto tale non idonea ad abilitare l'intervento censorio del giudice di legittimità. Se è vero, infatti, che l'ultima manifestazione delinquenziale della [OSCURATO:PERSONA] si colloca a ridosso di quella precedente, anteriore di appena undici giorni, e che, come segnalato dalla ricorrente, l'unificazione di tutti i reati commessi in Pesaro sotto il vincolo della continuazione impedisce di assegnare valenza decisiva allo iato, talora assai ampio, che separa quei fatti, non è men vero, per converso, che lo spostamento tra località distanti oltre trecento chilometri l'una dall'altra e poste in diverse regioni è indice sintomatico di estemporaneità della più recente iniziativa, che non appare efficacemente contraddetto dalla circostanza, segnalata in ricorso, afferente all'essere la [OSCURATO:PERSONA], al tempo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], città in certa misura baricentrica tra Pesaro e Cremona ma, nondimeno, assai lontana da entrambe, oltre che appartenente ad una terza regione.L'elemento evocato dalla ricorrente non vale, dunque, a connotare in chiave di manifesta illogicità o contraddittorietà la motivazione della decisione impugnata, che si impernia su un dato di fatto che, correttamente esposto dal giudice dell'esecuzione, le garantisce un adeguato supporto razionale in quanto idoneo ad orientare l'esercizio della discrezionalità giudiziale. 5. Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i