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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1996

Cassazione n. 02812/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 15/05/1996 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27339/21 Ahmed [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, nonché di resistenza e lesioni nei confronti di pubblici ufficiali, riducendo la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 15.333,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per erroneità nella indicazione della data, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivo anche con riguardo all'aumento per la continuazione con i reati satellite; che la prima doglianza è oltre che manifestamente infondata, generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento all'errore materiale, ben evincibile dalle diverse annotazioni contenute nell'intestazione della sentenza e nel dispositivo letto in udienza; che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 15/05/1996 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27339/21 Ahmed [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, nonché di resistenza e lesioni nei confronti di pubblici ufficiali, riducendo la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 15.333,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per erroneità nella indicazione della data, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivo anche con riguardo all'aumento per la continuazione con i reati satellite; che la prima doglianza è oltre che manifestamente infondata, generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento all'errore materiale, ben evincibile dalle diverse annotazioni contenute nell'intestazione della sentenza e nel dispositivo letto in udienza; che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore
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