Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:962
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0767 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per ottenere la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto che deve essere annullato – Conseguenze della presentazione di una dichiarazione di compensazione – Rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione – Esercizio effettivo dei diritti procedurali dei consumatori – Principio di effettività – Effetto dissuasivo del divieto delle clausole abusive» Nella causa C‑767/24 [Kuszycka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2024, nel procedimento mBank S.A. contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per ML, da

I. Gabrysiak, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la mBank S.A., un istituto bancario, e ML, una consumatrice, in merito a un’azione per ottenere il rimborso di un credito che deriverebbe dall’utilizzo di una somma di denaro prestata in forza di un contratto di mutuo ipotecario che deve essere annullato sulla base del rilievo che esso contiene clausole abusive.

Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 enuncia che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge». 7 L’articolo 117 del codice civile così dispone: «1.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione.

2. Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, salvo che rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione.

Tuttavia, è nulla la rinuncia all’eccezione di prescrizione prima del decorso del termine. 2 1 Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 8 L’articolo 118 di tale codice prevede quanto segue: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni.

Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che non sia inferiore a due anni». 9 Il successivo articolo 123, paragrafo 1, così recita: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) con ogni azione, davanti ad un giudice o altra autorità designata a giudicare le controversie o far eseguire i diritti di un determinato tipo o davanti a un arbitro, intrapresa direttamente allo scopo di conseguire o accertare o soddisfare o conservare il diritto; 2) con il riconoscimento del diritto da parte di una persona contro la quale esso è fatto valere; 3) con l’avvio di una mediazione». 10 Ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del medesimo codice: «1.

Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite).

Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 11 Ai sensi dell’articolo 405 del codice civile: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 12 L’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice, così dispone: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 13 Il successivo articolo 498, paragrafi 1 e 2, stabilisce quanto segue: «1.

Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 14 Ai sensi dell’articolo 499 di detto codice: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte.

La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 L’11 ottobre 2006, ML ha stipulato con la mBank un contratto di mutuo ipotecario per un importo pari a 130000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 30670), ai fini dell’acquisto di un immobile.

Tale contratto, concluso per una durata di 360 mesi, era espresso in franchi svizzeri (CHF), ma prevedeva il rimborso delle rate in zloty polacchi, il cui importo era determinato applicando il tasso di cambio per la vendita del franco svizzero pubblicato nella tabella dei tassi di cambio della mBank alla data di pagamento di tali rate. 16 Il 12 ottobre 2017, ML ha presentato alla mBank una domanda di composizione bonaria, chiedendo il rimborso delle somme rispettivamente pari a PLN 53244,39 (circa EUR 12530) e pari a CHF 14692,51 (circa EUR 15700), che la stessa riteneva di aver indebitamente versato a causa della presenza di clausole abusive in detto contratto. 17 Il 16 dicembre 2021, la mBank ha proposto un ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo la condanna di ML al rimborso del capitale del mutuo, ossia un importo pari a PLN 130000 (circa EUR 30670), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale.

L’istituto bancario ha sostenuto che, poiché il contratto di mutuo ipotecario è nullo, ML è tenuta a rimborsare il capitale prestato, in applicazione delle disposizioni del diritto nazionale relative all’arricchimento senza causa. 18 Nel suo controricorso, ML ha chiesto il rigetto del ricorso e ha sollevato un’eccezione di prescrizione del credito.

Indipendentemente da ciò, la convenuta ha presentato una dichiarazione di compensazione facendo valere crediti pari, rispettivamente, a PLN 53244,39 (circa EUR 12530) e a CHF 14692,51 (circa EUR 15700). 19 Il giudice del rinvio constata che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale contiene clausole abusive e che esso non può sussistere senza tali clausole.

Ne conseguirebbe che tale contratto deve essere dichiarato nullo e che, conformemente al diritto nazionale, le parti sono tenute a restituirsi reciprocamente le prestazioni fornite in forza di detto contratto. 20 Inoltre, tale giudice osserva che, conformemente all’articolo 118 del codice civile, il termine di prescrizione di tre anni applicabile al credito dell’istituto bancario è scaduto il 31 dicembre 2020.

Pertanto, alla data di proposizione del ricorso nel procedimento principale, ossia il 16 dicembre 2021, il credito di detto istituto sarebbe stato prescritto.

Di conseguenza, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata da ML, detto giudice dovrebbe respingere il ricorso. 21 Tuttavia, il medesimo giudice rileva che, secondo una giurisprudenza nazionale, la presentazione di una dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, comporta la rinuncia all’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2, di detto codice.

Infatti, da tale giurisprudenza risulterebbe che una parte che presenta una dichiarazione di compensazione riconosce, per ciò stesso, l’esistenza e l’esigibilità del credito controverso e manifesta la volontà di adempierlo, rinunciando così a far valere la prescrizione.

Un siffatto approccio, ammesso anche dalla dottrina polacca, indurrebbe i giudici nazionali a ritenere che la presentazione di una dichiarazione di compensazione, anche quale difesa, equivalga a una rinuncia all’eccezione di prescrizione.

Ne conseguirebbe che, in applicazione di detta giurisprudenza, l’eccezione di prescrizione sollevata da ML non potrebbe essere accolta e che il credito dell’istituto bancario non può essere considerato prescritto. 22 Orbene, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale giurisprudenza nazionale con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 23 A tal riguardo, detto giudice riferisce che ML avrebbe potuto presentare una dichiarazione di compensazione con l’unico intento di opporre il proprio credito a quello dell’istituto bancario, senza aver avuto l’intenzione di rinunciare all’eccezione di prescrizione, tanto più che essa ha sollevato simultaneamente tali due eccezioni.

Inoltre, poiché ML non ha formulato una rinuncia espressa all’eccezione di prescrizione, non si può escludere che la stessa non fosse a conoscenza della circostanza che la dichiarazione di compensazione potesse essere interpretata in tal senso. 24 Secondo lo stesso giudice, una giurisprudenza nazionale in forza della quale la dichiarazione di compensazione comporta automaticamente la rinuncia all’eccezione di prescrizione potrebbe risultare contraria agli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dalla direttiva 93/13.

Una siffatta giurisprudenza potrebbe dissuadere i consumatori dal ricorrere al meccanismo di compensazione, sebbene quest’ultimo costituisca un mezzo efficace per far valere i loro diritti in presenza di clausole abusive.

Inoltre, sia il principio della tutela dei consumatori sia quello della certezza del diritto deporrebbero a favore di un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale l’esperibilità di un’azione prescritta da parte di un professionista nei confronti di un consumatore potrebbe essere prevista solo in ipotesi eccezionali e chiaramente definite. 25 Tuttavia, il medesimo giudice osserva che, se l’obiettivo di ML, presentando una dichiarazione di compensazione, fosse quello di estinguere il credito della mBank, si potrebbe ritenere che la presentazione di tale dichiarazione implichi il riconoscimento dell’esistenza di detto credito, in assenza del quale la compensazione sarebbe priva di oggetto.

Inoltre, ML sarebbe rappresentata da un avvocato che, tenuto conto della sua funzione, dovrebbe conoscere la giurisprudenza nazionale in forza della quale la presentazione di una dichiarazione di compensazione costituisce una rinuncia all’eccezione di prescrizione. 26 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale la presentazione da parte del consumatore della dichiarazione di compensazione del suo credito con il credito della banca alla restituzione dell’equivalente del capitale del mutuo comporta la rinuncia del consumatore ad invocare la prescrizione del suddetto credito della banca».

Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 27 Entrambe le parti nel procedimento principale contestano la ricevibilità della questione pregiudiziale. 28 In primo luogo, la mBank sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

In particolare, il giudice del rinvio non avrebbe fornito alcuna informazione sulle circostanze in cui ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione né sul contenuto di tale dichiarazione. 29 Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». 30 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale sufficiente a soddisfare tali requisiti.

Infatti, da un lato, detta domanda riprende il tenore delle disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale e della giurisprudenza nazionale in materia.

Dall’altro lato, la descrizione da parte del giudice del rinvio delle circostanze in cui ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione nonché degli interrogativi formulati da tale giudice in ordine alle conseguenze giuridiche che la giurisprudenza nazionale associa a una siffatta dichiarazione è sufficiente per comprendere le ragioni sottese alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui detto giudice chiede l’interpretazione e il collegamento da esso stabilito tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. 31 In secondo luogo, la mBank e ML deducono che la questione pregiudiziale è ipotetica, sulla base del rilievo che ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione solo in subordine e l’ha successivamente ritirata con atto del 4 novembre 2024.

La questione relativa alla compensazione e agli effetti connessi a tale dichiarazione sarebbe pertanto irrilevante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. 32 In proposito, occorre rilevare che, a seguito di una richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, il giudice del rinvio ha confermato che ML aveva ritirato la sua dichiarazione di compensazione.

Tuttavia, tale giudice ha indicato di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, con la motivazione che una risposta alla questione sollevata gli rimane necessaria per risolvere la controversia nel procedimento principale.

Detto giudice ha precisato al riguardo che la normativa polacca consente il ritiro dell’eccezione di compensazione intesa come eccezione procedurale, ma non autorizza il ritiro di una dichiarazione di compensazione in quanto dichiarazione afferente al merito.

Il giudice del rinvio ha aggiunto che, in ogni caso, la dichiarazione iniziale di compensazione equivale a un riconoscimento di debito, il quale, in forza dell’articolo 123 del codice civile, interrompe il decorso della prescrizione.

Pertanto, quest’ultima ricomincerebbe a decorrere da tale riconoscimento implicito, senza che il successivo ritiro della dichiarazione possa avere effetto retroattivo ed invalidare detto riconoscimento implicito così operato. 33 Si deve rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 17 nonché giurisprudenza citata). 34 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza.

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 18 nonché giurisprudenza citata). 35 Nel caso di specie, da un lato, dalla risposta alla richiesta di informazioni, menzionata al punto 32 della presente sentenza, fornita dal giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, si evince che la dichiarazione di compensazione equivale, nel diritto polacco, a un riconoscimento di debito, che produce effetti giuridici indipendentemente dal suo eventuale ritiro, il quale, del resto, non sarebbe ammesso secondo il diritto nazionale applicabile. 36 Dall’altro lato, la controversia nel procedimento principale verte su un’azione di restituzione intentata da un istituto bancario per ottenere il rimborso del capitale prestato in forza di un contratto di mutuo ipotecario contenente clausole abusive e che deve essere annullato.

Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di un consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello dell’istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione, con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività. 37 Ciò posto, non appare in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. 38 In terzo e ultimo luogo, la mBank sostiene che le disposizioni della direttiva 93/13 non sono applicabili agli effetti di una dichiarazione di compensazione formulata nell’ambito di un’azione di restituzione, cosicché tale questione sarebbe disciplinata unicamente dal diritto nazionale. 39 È sufficiente rilevare al riguardo che, laddove, come nel caso di specie, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di un atto del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detto atto alla controversia di cui al procedimento principale rientra nel merito delle questioni [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 40 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito 41 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto. 42 Occorre ricordare che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 54 e giurisprudenza citata]. 43 Pertanto, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva 93/13 e, in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando, impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

A tal fine, spetta ai giudici nazionali escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 44 Se è vero che la Corte ha già più volte inquadrato il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale né le conseguenze da trarre dall’accertamento di tale carattere abusivo.

Pertanto, in mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista da detta direttiva rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi.

Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 39 , e del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punti 45 e 46 nonché giurisprudenza citata). 45 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è il solo a cui si riferiscono gli interrogativi del giudice del rinvio, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punto 48 e giurisprudenza citata). 46 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 29 e giurisprudenza citata). 47 Tra i mezzi adeguati ed efficaci che devono garantire al consumatore il diritto a un ricorso effettivo deve essere compresa la possibilità di intervenire nell’ambito di un ricorso proposto nei suoi confronti da un professionista, a condizioni procedurali ragionevoli, cosicché l’esercizio dei suoi diritti non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini, costi o altri requisiti procedurali, che rendano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA], C‑32/14 , EU:C:2015:637 , punto 59 , e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 53 nonché giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito di un’azione di restituzione intentata dalla mBank al fine di recuperare un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario che deve essere annullato sulla base del rilievo che lo stesso contiene clausole abusive, ML ha sollevato un’eccezione di prescrizione di tale credito e ha contestualmente presentato una dichiarazione di compensazione allo scopo di compensare il proprio credito con quello dell’istituto bancario. 49 Dalla decisione di rinvio emerge inoltre che, alla data di proposizione del ricorso nel procedimento principale, il credito dell’istituto bancario era prescritto, cosicché, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata da ML, il giudice del rinvio dovrebbe respingere il ricorso.

Tuttavia, detto giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, la presentazione di una dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, comporta la rinuncia all’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2, dello stesso codice, perciò l’eccezione sollevata da ML non potrebbe essere accolta e il credito dell’istituto bancario non può essere considerato prescritto. 50 A tal riguardo, occorre evidenziare in primo luogo che subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione da qualsiasi dichiarazione di compensazione equivale, in realtà, a limitare la possibilità per il consumatore di esercitare un diritto procedurale previsto dalla normativa nazionale, vale a dire quello consistente nel far valere un credito reciproco derivante dall’annullamento del contratto di mutuo di cui trattasi.

Una simile limitazione può, nell’ambito di un ricorso proposto dal professionista nei confronti del consumatore, costituire un ostacolo tale da impedire o da dissuadere lo stesso dall’esercitare utilmente i suoi diritti procedurali, in violazione della giurisprudenza citata ai punti 46 e 47 della presente sentenza. 51 In secondo luogo, anche la giurisprudenza nazionale di cui trattasi nel procedimento principale appare tale da compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 74 e giurisprudenza citata]. 52 Infatti, come risulta dagli elementi esposti dal giudice del rinvio e ricordati al punto 49 della presente sentenza, detta giurisprudenza nazionale sembra tale da implicare che un professionista possa recuperare un credito prescritto sulla base del semplice rilievo che il consumatore, contestualmente alla deduzione di un’eccezione di prescrizione, si è avvalso di una tutela procedurale riconosciutagli dal diritto nazionale, ossia la presentazione di una dichiarazione di compensazione.

Detta giurisprudenza può quindi privare di effettività il meccanismo istituito dalla direttiva 93/13 per prevenire l’utilizzo di clausole abusive nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori, in quanto la stessa comporta che vengano neutralizzati gli effetti giuridici connessi all’annullamento del contratto di cui trattasi e che venga consentito al professionista di trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito, il quale è all’origine di tale annullamento. 53 In terzo e ultimo luogo, occorre ricordare che il sistema di tutela del consumatore contro le clausole abusive nonché contro le conseguenze pregiudizievoli provocate dall’annullamento integrale del contratto, istituito dalla direttiva 93/13, non si applica se il consumatore vi si oppone.

Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’invalidazione del contratto.

Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva, e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punti 94 , 95 e 97 ). 54 Analogamente, una rinuncia all’eccezione di prescrizione non può essere presunta sul solo fondamento di una giurisprudenza nazionale che consideri un atto procedurale, quale una dichiarazione di compensazione, una manifestazione di volontà implicita di rinunciare a tale eccezione, senza verificare che il consumatore abbia espresso una volontà libera e informata a tal fine.

La stessa interpretazione deve essere adottata a fortiori in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il consumatore, con un altro atto procedurale presentato contestualmente, ha manifestato espressamente la volontà contraria di avvalersi della prescrizione. 55 Come sottolineato, in sostanza, dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività richiedono che il consumatore sia in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli da tale direttiva, senza che l’esercizio di un determinato diritto procedurale possa essere automaticamente assimilato alla rinuncia implicita ad un altro.

Si deve quindi ritenere che una giurisprudenza nazionale che deduce una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione dalla mera presentazione di una dichiarazione di compensazione, senza verifica della volontà del consumatore, violi tale requisito. 56 Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che ML era rappresentata da un avvocato che, alla luce della sua funzione, dovrebbe conoscere la giurisprudenza nazionale di cui trattasi, circostanza che, in linea di principio, non incide sulla tutela conferita ai consumatori dalla direttiva 93/13 (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 40 e giurisprudenza citata). 57 Si deve inoltre rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

L’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.

Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punti 65 e 66 nonché giurisprudenza citata). 58 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le disposizioni del diritto nazionale non possano essere interpretate in modo da impedire o dissuadere il consumatore dalla possibilità di invocare utilmente l’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dall’istituto bancario, sulla base del solo rilievo che tale consumatore ha formulato una dichiarazione di compensazione. 59 Pertanto, spetta a detto giudice disapplicare, se necessario, di propria iniziativa, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto quest’ultima non appare compatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 60 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0767 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per ottenere la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto che deve essere annullato – Conseguenze della presentazione di una dichiarazione di compensazione – Rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione – Esercizio effettivo dei diritti procedurali dei consumatori – Principio di effettività – Effetto dissuasivo del divieto delle clausole abusive» Nella causa C‑767/24 [Kuszycka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 6 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2024, nel procedimento mBank S.A. contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per ML, da I. Gabrysiak, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la mBank S.A., un istituto bancario, e ML, una consumatrice, in merito a un’azione per ottenere il rimborso di un credito che deriverebbe dall’utilizzo di una somma di denaro prestata in forza di un contratto di mutuo ipotecario che deve essere annullato sulla base del rilievo che esso contiene clausole abusive. Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 enuncia che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge». 7 L’articolo 117 del codice civile così dispone: «1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione. 2.   Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, salvo che rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. Tuttavia, è nulla la rinuncia all’eccezione di prescrizione prima del decorso del termine. 2 1 Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 8 L’articolo 118 di tale codice prevede quanto segue: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che non sia inferiore a due anni». 9 Il successivo articolo 123, paragrafo 1, così recita: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) con ogni azione, davanti ad un giudice o altra autorità designata a giudicare le controversie o far eseguire i diritti di un determinato tipo o davanti a un arbitro, intrapresa direttamente allo scopo di conseguire o accertare o soddisfare o conservare il diritto; 2) con il riconoscimento del diritto da parte di una persona contro la quale esso è fatto valere; 3) con l’avvio di una mediazione». 10 Ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del medesimo codice: «1.   Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. 2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 11 Ai sensi dell’articolo 405 del codice civile: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 12 L’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice, così dispone: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 13 Il successivo articolo 498, paragrafi 1 e 2, stabilisce quanto segue: «1.   Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. 2.   Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 14 Ai sensi dell’articolo 499 di detto codice: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte. La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 L’11 ottobre 2006, ML ha stipulato con la mBank un contratto di mutuo ipotecario per un importo pari a 130000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 30670), ai fini dell’acquisto di un immobile. Tale contratto, concluso per una durata di 360 mesi, era espresso in franchi svizzeri (CHF), ma prevedeva il rimborso delle rate in zloty polacchi, il cui importo era determinato applicando il tasso di cambio per la vendita del franco svizzero pubblicato nella tabella dei tassi di cambio della mBank alla data di pagamento di tali rate. 16 Il 12 ottobre 2017, ML ha presentato alla mBank una domanda di composizione bonaria, chiedendo il rimborso delle somme rispettivamente pari a PLN 53244,39 (circa EUR 12530) e pari a CHF 14692,51 (circa EUR 15700), che la stessa riteneva di aver indebitamente versato a causa della presenza di clausole abusive in detto contratto. 17 Il 16 dicembre 2021, la mBank ha proposto un ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo la condanna di ML al rimborso del capitale del mutuo, ossia un importo pari a PLN 130000 (circa EUR 30670), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale. L’istituto bancario ha sostenuto che, poiché il contratto di mutuo ipotecario è nullo, ML è tenuta a rimborsare il capitale prestato, in applicazione delle disposizioni del diritto nazionale relative all’arricchimento senza causa. 18 Nel suo controricorso, ML ha chiesto il rigetto del ricorso e ha sollevato un’eccezione di prescrizione del credito. Indipendentemente da ciò, la convenuta ha presentato una dichiarazione di compensazione facendo valere crediti pari, rispettivamente, a PLN 53244,39 (circa EUR 12530) e a CHF 14692,51 (circa EUR 15700). 19 Il giudice del rinvio constata che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale contiene clausole abusive e che esso non può sussistere senza tali clausole. Ne conseguirebbe che tale contratto deve essere dichiarato nullo e che, conformemente al diritto nazionale, le parti sono tenute a restituirsi reciprocamente le prestazioni fornite in forza di detto contratto. 20 Inoltre, tale giudice osserva che, conformemente all’articolo 118 del codice civile, il termine di prescrizione di tre anni applicabile al credito dell’istituto bancario è scaduto il 31 dicembre 2020. Pertanto, alla data di proposizione del ricorso nel procedimento principale, ossia il 16 dicembre 2021, il credito di detto istituto sarebbe stato prescritto. Di conseguenza, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata da ML, detto giudice dovrebbe respingere il ricorso. 21 Tuttavia, il medesimo giudice rileva che, secondo una giurisprudenza nazionale, la presentazione di una dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, comporta la rinuncia all’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2, di detto codice. Infatti, da tale giurisprudenza risulterebbe che una parte che presenta una dichiarazione di compensazione riconosce, per ciò stesso, l’esistenza e l’esigibilità del credito controverso e manifesta la volontà di adempierlo, rinunciando così a far valere la prescrizione. Un siffatto approccio, ammesso anche dalla dottrina polacca, indurrebbe i giudici nazionali a ritenere che la presentazione di una dichiarazione di compensazione, anche quale difesa, equivalga a una rinuncia all’eccezione di prescrizione. Ne conseguirebbe che, in applicazione di detta giurisprudenza, l’eccezione di prescrizione sollevata da ML non potrebbe essere accolta e che il credito dell’istituto bancario non può essere considerato prescritto. 22 Orbene, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale giurisprudenza nazionale con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 23 A tal riguardo, detto giudice riferisce che ML avrebbe potuto presentare una dichiarazione di compensazione con l’unico intento di opporre il proprio credito a quello dell’istituto bancario, senza aver avuto l’intenzione di rinunciare all’eccezione di prescrizione, tanto più che essa ha sollevato simultaneamente tali due eccezioni. Inoltre, poiché ML non ha formulato una rinuncia espressa all’eccezione di prescrizione, non si può escludere che la stessa non fosse a conoscenza della circostanza che la dichiarazione di compensazione potesse essere interpretata in tal senso. 24 Secondo lo stesso giudice, una giurisprudenza nazionale in forza della quale la dichiarazione di compensazione comporta automaticamente la rinuncia all’eccezione di prescrizione potrebbe risultare contraria agli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dalla direttiva 93/13. Una siffatta giurisprudenza potrebbe dissuadere i consumatori dal ricorrere al meccanismo di compensazione, sebbene quest’ultimo costituisca un mezzo efficace per far valere i loro diritti in presenza di clausole abusive. Inoltre, sia il principio della tutela dei consumatori sia quello della certezza del diritto deporrebbero a favore di un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale l’esperibilità di un’azione prescritta da parte di un professionista nei confronti di un consumatore potrebbe essere prevista solo in ipotesi eccezionali e chiaramente definite. 25 Tuttavia, il medesimo giudice osserva che, se l’obiettivo di ML, presentando una dichiarazione di compensazione, fosse quello di estinguere il credito della mBank, si potrebbe ritenere che la presentazione di tale dichiarazione implichi il riconoscimento dell’esistenza di detto credito, in assenza del quale la compensazione sarebbe priva di oggetto. Inoltre, ML sarebbe rappresentata da un avvocato che, tenuto conto della sua funzione, dovrebbe conoscere la giurisprudenza nazionale in forza della quale la presentazione di una dichiarazione di compensazione costituisce una rinuncia all’eccezione di prescrizione. 26 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale la presentazione da parte del consumatore della dichiarazione di compensazione del suo credito con il credito della banca alla restituzione dell’equivalente del capitale del mutuo comporta la rinuncia del consumatore ad invocare la prescrizione del suddetto credito della banca». Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 27 Entrambe le parti nel procedimento principale contestano la ricevibilità della questione pregiudiziale. 28 In primo luogo, la mBank sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, il giudice del rinvio non avrebbe fornito alcuna informazione sulle circostanze in cui ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione né sul contenuto di tale dichiarazione. 29 Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». 30 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale sufficiente a soddisfare tali requisiti. Infatti, da un lato, detta domanda riprende il tenore delle disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale e della giurisprudenza nazionale in materia. Dall’altro lato, la descrizione da parte del giudice del rinvio delle circostanze in cui ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione nonché degli interrogativi formulati da tale giudice in ordine alle conseguenze giuridiche che la giurisprudenza nazionale associa a una siffatta dichiarazione è sufficiente per comprendere le ragioni sottese alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui detto giudice chiede l’interpretazione e il collegamento da esso stabilito tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. 31 In secondo luogo, la mBank e ML deducono che la questione pregiudiziale è ipotetica, sulla base del rilievo che ML ha presentato la sua dichiarazione di compensazione solo in subordine e l’ha successivamente ritirata con atto del 4 novembre 2024. La questione relativa alla compensazione e agli effetti connessi a tale dichiarazione sarebbe pertanto irrilevante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. 32 In proposito, occorre rilevare che, a seguito di una richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, il giudice del rinvio ha confermato che ML aveva ritirato la sua dichiarazione di compensazione. Tuttavia, tale giudice ha indicato di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, con la motivazione che una risposta alla questione sollevata gli rimane necessaria per risolvere la controversia nel procedimento principale. Detto giudice ha precisato al riguardo che la normativa polacca consente il ritiro dell’eccezione di compensazione intesa come eccezione procedurale, ma non autorizza il ritiro di una dichiarazione di compensazione in quanto dichiarazione afferente al merito. Il giudice del rinvio ha aggiunto che, in ogni caso, la dichiarazione iniziale di compensazione equivale a un riconoscimento di debito, il quale, in forza dell’articolo 123 del codice civile, interrompe il decorso della prescrizione. Pertanto, quest’ultima ricomincerebbe a decorrere da tale riconoscimento implicito, senza che il successivo ritiro della dichiarazione possa avere effetto retroattivo ed invalidare detto riconoscimento implicito così operato. 33 Si deve rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 17 nonché giurisprudenza citata). 34 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22 , EU:C:2024:10 , punto 18 nonché giurisprudenza citata). 35 Nel caso di specie, da un lato, dalla risposta alla richiesta di informazioni, menzionata al punto 32 della presente sentenza, fornita dal giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, si evince che la dichiarazione di compensazione equivale, nel diritto polacco, a un riconoscimento di debito, che produce effetti giuridici indipendentemente dal suo eventuale ritiro, il quale, del resto, non sarebbe ammesso secondo il diritto nazionale applicabile. 36 Dall’altro lato, la controversia nel procedimento principale verte su un’azione di restituzione intentata da un istituto bancario per ottenere il rimborso del capitale prestato in forza di un contratto di mutuo ipotecario contenente clausole abusive e che deve essere annullato. Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di un consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello dell’istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione, con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività. 37 Ciò posto, non appare in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. 38 In terzo e ultimo luogo, la mBank sostiene che le disposizioni della direttiva 93/13 non sono applicabili agli effetti di una dichiarazione di compensazione formulata nell’ambito di un’azione di restituzione, cosicché tale questione sarebbe disciplinata unicamente dal diritto nazionale. 39 È sufficiente rilevare al riguardo che, laddove, come nel caso di specie, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di un atto del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detto atto alla controversia di cui al procedimento principale rientra nel merito delle questioni [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 40 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la questione pregiudiziale è ricevibile. Nel merito 41 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto. 42 Occorre ricordare che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 54 e giurisprudenza citata]. 43 Pertanto, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva 93/13 e, in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando, impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. A tal fine, spetta ai giudici nazionali escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 44 Se è vero che la Corte ha già più volte inquadrato il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale né le conseguenze da trarre dall’accertamento di tale carattere abusivo. Pertanto, in mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista da detta direttiva rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 39 , e del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punti 45 e 46 nonché giurisprudenza citata). 45 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è il solo a cui si riferiscono gli interrogativi del giudice del rinvio, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punto 48 e giurisprudenza citata). 46 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 29 e giurisprudenza citata). 47 Tra i mezzi adeguati ed efficaci che devono garantire al consumatore il diritto a un ricorso effettivo deve essere compresa la possibilità di intervenire nell’ambito di un ricorso proposto nei suoi confronti da un professionista, a condizioni procedurali ragionevoli, cosicché l’esercizio dei suoi diritti non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini, costi o altri requisiti procedurali, che rendano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA], C‑32/14 , EU:C:2015:637 , punto 59 , e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 53 nonché giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito di un’azione di restituzione intentata dalla mBank al fine di recuperare un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario che deve essere annullato sulla base del rilievo che lo stesso contiene clausole abusive, ML ha sollevato un’eccezione di prescrizione di tale credito e ha contestualmente presentato una dichiarazione di compensazione allo scopo di compensare il proprio credito con quello dell’istituto bancario. 49 Dalla decisione di rinvio emerge inoltre che, alla data di proposizione del ricorso nel procedimento principale, il credito dell’istituto bancario era prescritto, cosicché, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata da ML, il giudice del rinvio dovrebbe respingere il ricorso. Tuttavia, detto giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, la presentazione di una dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, comporta la rinuncia all’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2, dello stesso codice, perciò l’eccezione sollevata da ML non potrebbe essere accolta e il credito dell’istituto bancario non può essere considerato prescritto. 50 A tal riguardo, occorre evidenziare in primo luogo che subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione da qualsiasi dichiarazione di compensazione equivale, in realtà, a limitare la possibilità per il consumatore di esercitare un diritto procedurale previsto dalla normativa nazionale, vale a dire quello consistente nel far valere un credito reciproco derivante dall’annullamento del contratto di mutuo di cui trattasi. Una simile limitazione può, nell’ambito di un ricorso proposto dal professionista nei confronti del consumatore, costituire un ostacolo tale da impedire o da dissuadere lo stesso dall’esercitare utilmente i suoi diritti procedurali, in violazione della giurisprudenza citata ai punti 46 e 47 della presente sentenza. 51 In secondo luogo, anche la giurisprudenza nazionale di cui trattasi nel procedimento principale appare tale da compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 74 e giurisprudenza citata]. 52 Infatti, come risulta dagli elementi esposti dal giudice del rinvio e ricordati al punto 49 della presente sentenza, detta giurisprudenza nazionale sembra tale da implicare che un professionista possa recuperare un credito prescritto sulla base del semplice rilievo che il consumatore, contestualmente alla deduzione di un’eccezione di prescrizione, si è avvalso di una tutela procedurale riconosciutagli dal diritto nazionale, ossia la presentazione di una dichiarazione di compensazione. Detta giurisprudenza può quindi privare di effettività il meccanismo istituito dalla direttiva 93/13 per prevenire l’utilizzo di clausole abusive nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori, in quanto la stessa comporta che vengano neutralizzati gli effetti giuridici connessi all’annullamento del contratto di cui trattasi e che venga consentito al professionista di trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito, il quale è all’origine di tale annullamento. 53 In terzo e ultimo luogo, occorre ricordare che il sistema di tutela del consumatore contro le clausole abusive nonché contro le conseguenze pregiudizievoli provocate dall’annullamento integrale del contratto, istituito dalla direttiva 93/13, non si applica se il consumatore vi si oppone. Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’invalidazione del contratto. Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva, e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punti 94 , 95 e 97 ). 54 Analogamente, una rinuncia all’eccezione di prescrizione non può essere presunta sul solo fondamento di una giurisprudenza nazionale che consideri un atto procedurale, quale una dichiarazione di compensazione, una manifestazione di volontà implicita di rinunciare a tale eccezione, senza verificare che il consumatore abbia espresso una volontà libera e informata a tal fine. La stessa interpretazione deve essere adottata a fortiori in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il consumatore, con un altro atto procedurale presentato contestualmente, ha manifestato espressamente la volontà contraria di avvalersi della prescrizione. 55 Come sottolineato, in sostanza, dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività richiedono che il consumatore sia in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli da tale direttiva, senza che l’esercizio di un determinato diritto procedurale possa essere automaticamente assimilato alla rinuncia implicita ad un altro. Si deve quindi ritenere che una giurisprudenza nazionale che deduce una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione dalla mera presentazione di una dichiarazione di compensazione, senza verifica della volontà del consumatore, violi tale requisito. 56 Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che ML era rappresentata da un avvocato che, alla luce della sua funzione, dovrebbe conoscere la giurisprudenza nazionale di cui trattasi, circostanza che, in linea di principio, non incide sulla tutela conferita ai consumatori dalla direttiva 93/13 (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 40 e giurisprudenza citata). 57 Si deve inoltre rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. L’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punti 65 e 66 nonché giurisprudenza citata). 58 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le disposizioni del diritto nazionale non possano essere interpretate in modo da impedire o dissuadere il consumatore dalla possibilità di invocare utilmente l’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dall’istituto bancario, sulla base del solo rilievo che tale consumatore ha formulato una dichiarazione di compensazione. 59 Pertanto, spetta a detto giudice disapplicare, se necessario, di propria iniziativa, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto quest’ultima non appare compatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 60 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris