CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ne ha confermato nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (in particolare, in ragione del suo ruolo di mero prestanome e dell'insussistenza dell'elemento soggettivo) - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con enunciati assertivi un alternativo apprezzamento di merito senza neppure dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 6,1gritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSrr, 41,e, r %tont Attive« 5tov 2