CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, riducendo, però, il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità asseritamente fondata solo sulla "geolocalizzazione", è generico, poiché non si confronta con le ragioni della decisione, fondate sugli esiti di pedinamenti e di intercettazioni telefoniche (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14