CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28018/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi punita dall'art. 648 cod. peri.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, alla luce della congrua motivazione in fatto, sul punto, della Corte di merito (che ha osservato come il prevenuto sia stato sorpreso in possesso del motorino rubato in prossimità spaziale e temporale rispetto al furto del medesimo); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022