CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25354/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AVELLINO il 28/05/1991, amministratice della [OSCURATO:SOCIETA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 9 gennaio2026, il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito diannullamento disposto con sentenza n. 15816 del 20 marzo 2025 della Corte dicassazione, Quinta Sezione penale, della precedente ordinanza del 12 luglio 2024del medesimo Tribunale, confermava il decreto di sequestro preventivo emessoil 6 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.1.1. Con ordinanza del 12 luglio 2024, il Tribunale del Riesame diNapoli, adito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., aveva confermato il decretodel G.I.P. di Napoli del 6 maggio 2024, che aveva disposto il sequestropreventivo di società, patrimoni aziendali e disponibilità finanziarie riconducibiliagli indagati per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., estorsione aggravata eturbata libertà degli incanti, con contestazione dell’aggravante ex art. 416-bis.1cod. pen., nell’ambito di un’indagine sul controllo delle aste immobiliari presso ilTribunale di Avellino. Il sequestro, disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod.proc. pen. (in relazione agli artt. 416-bis, settimo comma, e all’ex art. 12-sexiesd.l. n. 306 del 1992), era finalizzato alla confisca obbligatoria, in quanto aventead oggetto beni ritenuti strumentali alla commissione dei reati e alperseguimento degli scopi dell’associazione. Tra i beni e le società attinti dalsequestro, per quanto qui rileva, figuravano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Puntoappartenenza al sodalizio mafioso), nonché i rapporti bancari ritenuti a luiriferibili: il conto corrente n. 1000/7287 presso [OSCURATO:PERSONA], formalmenteintestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. (saldo euro 104.111,51), e il conto corrente n. 5194presso BNL intestato a [OSCURATO:PERSONA] (saldo euro 20.341,55).Avverso il sequestro proponevano ricorso per cassazione, con unico atto,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quali terzi interessati allarestituzione, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]1.2. Con sentenza del 20 marzo 2025, la Cassazione dichiaravainammissibili i ricorsi delle due società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., mentre accoglieva i motivi dei terzi interessati: quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., lasentenza rescindente rilevava l’omessa motivazione sulla dedotta interposizionefittizia del conto (unico bene intestato alla società e oggetto di vincolo) e sullaprovenienza delle somme; quanto a [OSCURATO:PERSONA], per analoghe ragioni,censurava l’assenza di risposta alle censure e il mero richiamo a precedentiprovvedimenti, evidenziando altresì che il predetto non rivestiva più la qualità diindagato. In punto di confisca «allargata» (già art. 12-sexies l. n. 356/1992, oggiart. 240-bis cod. pen.), ribadiva che, in caso di intestazione a terzoasseritamente fittizio, la presunzione non operava automaticamente e cheincombeva sull’accusa l’onere di dimostrare la sproporzione o, comunque, glielementi dell’effettiva disponibilità in capo agli indagati.1.3. In sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha reso l’ordinanza oggiimpugnata, con la quale i giudici del riesame reale hanno ritenuto la «certariconducibilità» della società [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eArmando [OSCURATO:PERSONA], in forza del contenuto della conversazione telefonica n.7842 del 12/04/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenevano i giudicidella cautela che, «per stessa e plurima ammissione dei tre protagonisti dellavicenda, la [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata essere una società di capitali all’uopo costituitacon l’intento di schermare le persone fisiche, risultando [OSCURATO:PERSONA] un meroprestanome del padre [OSCURATO:PERSONA]».2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione GianlucaAprile e [OSCURATO:PERSONA] – amministratrice della società [OSCURATO:SOCIETA].-, con unicolimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in particolaredegli artt. 321, 324, 325 cod, proc. pen. e 240 bis cod. pen., in relazione alsequestro preventivo del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha eluso completamente il dictum della sentenzarescindente che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva imposto alGiudice del rinvio di motivare adeguatamente in merito alla disponibilitàeffettiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del conto corrente intestato alpredetto terzo, anche in considerazione della mutata posizione processuale diGianluca [OSCURATO:PERSONA], che non rivestiva più il ruolo di indagato nel procedimentoprincipale.Ebbene, l’ordinanza impugnata ha del tutto omesso di trattare del contocorrente personale intestato a [OSCURATO:PERSONA], focalizzandosi unicamente sullaposizione relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]Nessuna risposta è stata inoltre fornita in ordine alla ricorrenza delpresupposto del periculum in mora, tema che era stato oggetto di specifichecensure articolate in seno al ricorso per cassazione, sulle quali la Corte dilegittimità non si è pronunciata, dovendosi ritenere le stesse assorbite dalladecisione.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in particolaredegli artt. 321, 324, 325 cod, proc. pen. e 240 bis cod. pen., in relazione alsequestro preventivo del conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]..L’ordinanza impugnata ha eluso il dictum della sentenza rescindentefornendo una motivazione apparente. È stata infatti omessa qualsiasi analisi deiflussi finanziari del conto corrente n. 1000/7287 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., né si èindividuato alcun movimento finanziario tale da poter porre in correlazione lesomme giacenti sul conto con le attività delittuose. A fronte di un’apoditticaaffermazione circa la riconducibilità del rapporto agli indagati, il Tribunale haconfermato il sequestro del conto corrente senza fornire alcun elemento fattualetale da giustificare la derivazione o il collegamento della provvista con i reati percui si procedeva.L’unica circostanza che il Tribunale adduce quale prova dell’utilizzo dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. da parte degli indagati per la realizzazione degli scopidell’associazione mafiosa è la partecipazione alla procedura esecutiva 285/1995;ebbene, osserva la difesa ricorrente come, in relazione a detta procedura,corrispondente all’“asta [OSCURATO:PERSONA]”, in sede dibattimentale il Pubblico Ministeroaveva chiesto l’assoluzione degli imputati.Ne consegue che manca il presupposto del sequestro impeditivo ex art.321, primo comma, cod. proc. pen., per l’assoluta carenza di un nesso dipertinenzialità strutturale e non meramente occasionale tra res e reato; e che,quanto al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, secondo comma, cod.proc. pen., non vi è stata alcuna risposta in merito al requisito della sproporzionepatrimoniale richiesta dall’art. 240-bis cod. pen., in caso di bene intestato a unterzo, come richiesto nella sentenza rescindente.Nessuna risposta è stata inoltre fornita in ordine alla ricorrenza delpresupposto del periculum in mora, tema che era stato oggetto di specifichecensure articolate in seno al ricorso per cassazione, sulle quali la Corte dilegittimità non si è pronunciata, dovendosi ritenere le stesse assorbite dalladecisione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoprecisati; devono invece essere rigettate le doglianze proposte nell’interessedella [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].2. Va premesso che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso percassazione è consentito soltanto per violazione di legge, nozione nella qualerientrano non soltanto gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, maanche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativodel provvedimento impugnato del tutto mancante, meramente apparente ocomunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; conf. Sez. U, n.25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto).3. Tanto chiarito, occorre muovere dal perimetro del giudizio di rinviodelineato dalla sentenza rescindente.L’annullamento ha riguardato, per quanto qui rileva, due distinti cespitiformalmente riferibili a terzi: il conto corrente n. 5194 presso BNL, intestato aGianluca [OSCURATO:PERSONA], recante saldo pari ad euro 20.341,55, e il conto corrente n.1000/7287 presso [OSCURATO:PERSONA], intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., recante saldo pariad euro 104.111,51.Quanto alla posizione personale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenzarescindente aveva espressamente rilevato che «il Tribunale del riesame non haspiegato le ragioni cautelari alla base del sequestro preventivo e perché lecensure formulate sul punto dall'odierno ricorrente non sarebbero fondate.Peraltro, nel provvedimento qui impugnato si omette di considerare che laposizione di [OSCURATO:PERSONA] è mutata rispetto all'epoca in cui erano stati emessigli originari decreti di sequestro le cui motivazioni sono richiamate nel nuovoprovvedimento cautelare, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non riveste più la posizionedi indagato, non essendo stato rinviato a giudizio. Ne deriva che non può piùporsi a giustificazione del sequestro il pericolo che la disponibilità dei benisequestrati possa agevolare la reiterazione dei reati da parte dell'odiernoricorrente ed incongruo risulta il mero richiamo della motivazione delprovvedimento di sequestro divenuto inefficace».La medesima sentenza aveva altresì chiarito, con argomentazioneriferibile anche al bene intestato alla società, che «nell'ordinanza di convalida del6 maggio 2024 si fa riferimento (alle pagine da 60 e ss.) pure alla possibilità diconfisca dei beni ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992,disposizione ora sostituita dall'art. 240-bis cod. pen. Tuttavia, a tale proposito,deve osservarsi che la presunzione relativa di illecita accumulazionepatrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies,legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato siaformalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della personacondannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo,in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati alterzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso(Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406; Sez. 1, n. 6137 del11/12/2013 - dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012,Ascone, Rv. 254699; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv.247722)».4. Ebbene, con specifico riguardo al conto corrente personale intestato aGianluca [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata non si è conformata al vincolo derivantedalla pronuncia di annullamento.Il Tribunale del riesame, infatti, ha concentrato la propria motivazionesulla riconducibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. agli indagati del delitto associativo e sul ruolodi [OSCURATO:PERSONA] quale intestatario formale della società, ma non ha svoltoalcuna autonoma argomentazione in ordine al distinto conto corrente personaleintestato al medesimo [OSCURATO:PERSONA].La motivazione è, sul punto, assente. Non risultano indicate le ragioni perle quali le somme giacenti sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero nellaeffettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] o degli altri indagati, nérisultano esplicitati elementi idonei a sostenere, rispetto a quel rapportobancario, la sussistenza dei presupposti del sequestro funzionale alla confisca. Népuò valere, a colmare tale lacuna, il riferimento alla qualità di prestanomeargomento sviluppato esclusivamente con riguardo all’intestazione societaria enon anche con riferimento al conto personale.L’omissione assume rilievo decisivo anche perché la sentenza rescindenteaveva espressamente valorizzato la mutata posizione processuale di GianlucaAprile, non più indagato e non rinviato a giudizio, escludendo che potesse esserenuovamente richiamata, senza specifica rivalutazione, la finalità impeditivafondata sul pericolo di reiterazione dei reati da parte sua.In assenza di una motivazione specifica sul punto, ricorre dunque un viziodi motivazione radicale, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 325cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza limitatamente alsequestro del conto corrente personale intestato a [OSCURATO:PERSONA].5. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto al conto correnteintestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza rescindente, in relazione alla società, avevacensurato la precedente ordinanza nella parte in cui non aveva dato risposta alledoglianze concernenti la natura fittizia dell’intestazione, osservando che «appare,tuttavia, fondato il motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. laddove sostiene che non èstata data risposta alle censure volte a contestare la natura fittiziadell'intestazione, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni per le quali il contocorrente, sebbene formalmente intestato alla società ricorrente, sarebbe nelladisponibilità degli indagati sopra menzionati oppure perché le somme depositatesul conto deriverebbero dai reati ipotizzati».Il giudice del rinvio ha affrontato tale profilo, sia pure con motivazionesintetica, riconducendo il vincolo al sequestro preventivo funzionale alla confiscaobbligatoria prevista dall’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e valorizzando,quale indice della fittizietà dell’intestazione e della disponibilità effettiva del benein capo agli indagati, il contenuto della conversazione telefonica n. 7842 del 12aprile 2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da tale conversazione ilTribunale ha tratto il convincimento che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse società costituita eutilizzata per schermare le persone fisiche effettivamente interessateall’operazione e che [OSCURATO:PERSONA] fosse mero prestanome del padre ArmandoPompeo [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha dunque ritenuto che «non vi è dubbio che [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome del padre e che, pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA]. era unasocietà nel pieno controllo degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAprile [OSCURATO:PERSONA], che si avvalevano della stessa quale strumento perrealizzare gli scopi dell'associazione mafiosa». La motivazione, letta nel suocomplesso, non è meramente apparente, poiché individua il dato fattuale posto afondamento della decisione, ne trae la conclusione sulla natura schermante dellasocietà e collega tale valutazione alla funzione strumentale della [OSCURATO:SOCIETA]rispetto agli scopi del sodalizio.La soluzione è coerente con il principio secondo cui, ai fini del sequestroex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., «è necessaria l'esistenza di unacorrelazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e leS.r.l., Rv. 281516-01; Sez. 6, n. 6766 del 24/1/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.259073-01; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709-01; Sez. 1,n. 3392 del 16/7/1993, Acciarito, Rv. 195180-01), senza che in tali casi possaritenersi ostativa alla confisca la circostanza della intestazione a terzidell'impresa oggetto del provvedimento ablativo. Ciò alla luce del principioaffermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la confisca conseguenteall'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura dimisura di sicurezza patrimoniale e si applica, obbligatoriamente, a tutti i benisequestrati anche nel caso in cui ne siano titolari terzi estranei al delitto inquestione, qualora sussistano le condizioni per ritenere che il controllo diretto eindiretto sui beni sia esercitato dal condannato per detto reato, ovviamente acondizione che, come detto, detti beni siano collegabili all'attività delittuosa (Sez.U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061-01; nello stesso senso Sez. 2, n.33806, del 4/4/2018, Calabrese, Rv. 273541-01).6. Tanto posto, le censure difensive finiscono per sollecitare unarivalutazione del merito cautelare, non consentita in questa sede.Il richiamo alla mancata analisi dei flussi finanziari e alla mancatadimostrazione della provenienza delittuosa delle somme non coglie nel segno,poiché il Tribunale ha fondato il sequestro non sulla confisca per sproporzione dicui all’art. 240-bis cod. pen., ma sulla confisca obbligatoria ex art. 416-bis,settimo comma, cod. pen., rispetto alla quale il dato decisivo è costituito dallacorrelazione specifica e concreta tra il bene, l’impresa o la gestione societaria ele attività riconducibili all’associazione. Né la deduzione relativa alla richiestaassolutoria formulata dal pubblico ministero in relazione alla cd. asta [OSCURATO:PERSONA],oltre a introdurre un profilo fattuale non autonomamente verificabile in questasede nei termini rappresentati, è idonea a dimostrare l’inesistenza o l’apparenzadella motivazione resa dal giudice del rinvio.Neppure assume rilievo, nei termini prospettati, la doglianza relativa allasproporzione patrimoniale. La sentenza rescindente aveva richiamato tale temain ragione del riferimento, contenuto nel provvedimento genetico, anche allaconfisca già prevista dall’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 240-biscod. pen.; il giudice del rinvio, tuttavia, ha ricondotto il vincolo sul conto dellaA [OSCURATO:SOCIETA]. alla diversa ipotesi della confisca obbligatoria ex art. 416-bis, settimocomma, cod. pen., indicando gli elementi ritenuti dimostrativi della effettivadisponibilità del bene in capo agli indagati e della funzione schermante dellasocietà. In tale prospettiva, non ricorre la denunciata omissione motivazionale,essendo stato assolto il compito demandato al giudice del rinvio nei limitirilevanti ai fini del titolo di sequestro in concreto valorizzato.Sono fuori fuoco, rispetto al tema devoluto al giudice del rinvio, iriferimenti contenuti nel ricorso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. Il punto da verificare non era la sua estraneitàalla vicenda associativa, né la genuinità del rapporto fiduciario con GianlucaAprile o la consistenza delle sue capacità economiche, ma la funzione assuntadalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale schermo dell’effettiva disponibilità del conto sociale in capoagli indagati del delitto associativo.In questa prospettiva, l’assenza di uno specifico approfondimento sullaposizione personale della [OSCURATO:PERSONA] non integra alcuna lacuna della motivazione,poiché il Tribunale era chiamato a spiegare le ragioni della ritenuta intestazionefittizia del conto formalmente riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua effettivariconducibilità agli indagati. Del pari, il richiamo al conto corrente personale dellaMazzone resta estraneo al perimetro del sequestro considerato dalla sentenzarescindente e non interferisce con la verifica demandata al giudice del rinvio.7. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteal sequestro del conto corrente personale intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvioal Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo esame sul punto, colmando lelacune motivazionali sopra indicate.Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5,c.p.p. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., econdanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]