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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1974

Cassazione n. 45349/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso del tutto generici (quanto alla lesione alle relative prerogative difensive correlata alla tradiva correzione dell'errore materiale di cui al quarto motivo); per altro verso manifestamente infondati in relazione alla ritenuta inutilizzabilità prospettata con il secondo motivo, travolta dalla scelta del rito a prova contratta, sia con riguardo alla incidenza da ascrivere, rispetto alla lamentata violazione dell'ad 521 cpp, alla erronea indicazione della data di esecuzione della condotta, sia in ordine alla misura della pena adottata, alle generiche denegate e alla recidiva riscontrata, tutti argomenti già prospettati in appello con censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con valutazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso del tutto generici (quanto alla lesione alle relative prerogative difensive correlata alla tradiva correzione dell'errore materiale di cui al quarto motivo); per altro verso manifestamente infondati in relazione alla ritenuta inutilizzabilità prospettata con il secondo motivo, travolta dalla scelta del rito a prova contratta, sia con riguardo alla incidenza da ascrivere, rispetto alla lamentata violazione dell'ad 521 cpp, alla erronea indicazione della data di esecuzione della condotta, sia in ordine alla misura della pena adottata, alle generiche denegate e alla recidiva riscontrata, tutti argomenti già prospettati in appello con censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con valutazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 45349/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris