CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Verona n. 9. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Nomentana n. 91. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n. 284 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il 14. 6. 2016.R.G. N.14492/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 11. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 312 del 14. 6. 2016 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di rilascio del fondo rustico sito in Orosei, località Foiai, da lei acquistato nel 2001 da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Rosu, dichiarò l'acquisto per usucapione del terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti in giudizio nella qualità di eredi del convenuto. La Corte distrettuale motivò la conclusione accolta affermando che dalle testimonianze raccolte era risultata la prova che il Rosu, fin dai primi anni '80, aveva occupato il fondo, impiantandovi alberi da frutto e un pollaio e provvedendo alla sua manutenzione, e che ciò aveva fatto in termini di possesso e non di detenzione, non risultando verosimile l'assunto della controparte che egli ne avesse goduto a titolo di comodato concesso dall'allora proprietaria e dante causa dell'attrice. Con atto notificato l'8. 6. 2017 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mente gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il controricorrente ha depositato memoria. Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dal controricorrente di inesistenza della notifica in via telematica del ricorso, per non avere il procuratore della ricorrente provveduto a registrare il proprio indirizzo di posta elettronica nei pubblici elenchi previsti dall'art. 16 ter decreto legge n. 179 del 2012. L'eccezione va disattesa.R.G. N.14492/2017. La circostanza dedotta dal controricorrente, secondo cui la notificazione è stata eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi, come richiesto dall'art. 3 bis, legge n. 53 del 1994, introdotto dall'art. 16 quater, comma 1 lett. D), decreto legge n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 228 del 2012, che consente agli avvocati di procedere alla notificazione degli atti con modalità telematiche " esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici registri ", integra infatti un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. In questo senso va richiamato l'orientamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che la notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente ( Cass. n. 11466 del 2020, con riferimento alla notifica effettuata in difetto di autorizzazione del Consiglio dell'ordine; Cass. n. 5743 del 2011 ). Ne consegue che tale nullità deve ritenersi santa, nei confronti del controricorrente, dalla sua rituale e tempestiva costituzione in giudizio e, quindi dal raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 160 e 156, comma 3, cod. proc. civ. Né nei confronti degli altri intimati non costituiti, la Corte ritiene di dover disporre, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica, trattandosi di adempimento superfluo alla luce dell'esito del ricorso, tenuto conto che, conformemente all'indirizzo di questa Corte espresso in casi analoghi, la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti ( Cass.n. 6926 del 2010; Cass. n. 16141 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018; Cass.n. 15106 del 2013 ). Passando all'esame del ricorso, il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2724, 2725, 2721, 1140, 1141, 1144 e 1350 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il convenuto avesse iniziato ad utilizzare il terreno a titolo di possesso e non a R.G. N.14492/2017. titolo di detenzione, inferendo tale conclusione da una serie di circostanze in forza di un ragionamento presuntivo errato, condotto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle presunzioni semplici. In particolare si sostiene che la circostanza, addotta dallo stesso Rosu, di avere concluso nel 1978, con l'allora proprietaria [OSCURATO:PERSONA], un contratto verbale di acquisto dell'immobile non proverebbe il possesso, ma al contrario un mero stato di detenzione del bene, posto che l'occupazione dello stesso non poteva non avvenire in tal caso nomine alieno, in vista della successiva stipulazione del contratto scritto di acquisto. La Corte territoriale avrebbe altresì violato le regole legali delle presunzioni laddove ha ritenuto la situazione di possesso confermata sia dalla pendenza del giudizio proposto nel 1992 nei confronti della Sanna, per l'adempimento del contratto preliminare con cui ella si era impegnata a vendere il bene a tale [OSCURATO:PERSONA], che dalla presenza, nel contratto con cui la Murreddu nel 2001 aveva acquistato il terreno, di una clausola che esonerava espressamente la venditrice dalla garanzia per evizione, ravvisando la causa di tali circostanze proprio dall'ostacolo rappresentato dal fatto che il bene era, nello stesso periodo, posseduto da! convenuto. Si sostiene pertanto che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere che l'uso del fondo era avvenuto per atto o fatto del proprietario, il che rendeva anche inapplicabile la presunzione di possesso ex art. 1141 cod. civ., e che non erano intervenuti, almeno fino al 2003, atti di interversione della detenzione in possesso, sicché avrebbe dovuto respingere la domanda di usucapione per mancanza dei suoi presupposti sostanziali, relativi al possesso ed al decorso del termine ventennale. Il mezzo è inammissibile. Tale conclusione si impone perché le censure sollevate non investono l'effettiva ratio della decisione impugnata, che ha accolto la domanda di usucapione senza attribuire specifica rilevanza in sé, ai fini della prova dei requisiti dell'usucapione, alla circostanza che il Rosu avrebbe acquistato il terreno in forza di un contratto verbale di compravendita intercorso con la Sanna, allora proprietaria del fondo, che costituisce, nell'impianto motivazionale della sentenza, un mero antecedente di fatto. La lettura della R.G. N.14492/2017. decisione mostra al contrario che la Corte cagliaritana ha fondato la sua statuizione di accoglimento della domanda di usucapione in forza delle dichiarazioni dei testi che ha richiamato e che avevano confermato, a suo giudizio, che il convenuto, dall'inizio degli anni '80, aveva occupato il terreno, piantando e coltivando delle piante da frutto, installandovi un pollaio e provvedendo alla sua manutenzione, così applicando, in modo implicito, la presunzione di possesso posta dall'art. 1141, comma 1, cod. civ., secondo cui il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, se non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione. La circostanza che il convenuto abbia dichiarato di avere occupato il bene in forza di un acquisto verbale, e quindi di un atto nullo per difetto della forma prescritta dall'art. 1350 n. 1 cod. civ., non solo non è stata considerata dalla Corte territoriale ai fini della prova dell'intervenuta usucapione del bene, ma appare di per sé, merita aggiungere, del tutto inidonea a dimostrare che il Rosu era un semplice detentore, per avere occupato il fondo in vista della formalizzazione del contratto di vendita, atteso che quest'ultimo presupposto è meramente assertivo, non sostenuto da alcun elemento di riscontro ed oltretutto nuovo, non risultando che sia stato dedotto nei giudizi di merito. La lettura della sentenza impugnata dimostra altresì l'irrilevanza delle altre censure, che richiamano circostanze di fatto sì valutate dalla Corte ma in via secondaria, quale mera conferma delle risultanze delle prove assunte, e non aventi, nell'impianto motivazionale della sentenza, carattere decisivo. In ogni caso deve osservarsi che il loro apprezzamento rientra nell'ambito dell'operazione di valutazione degli elementi istruttori, compito che la legge assegna al giudice di merito ed il cui esercizio non è sottoposto al sindacato di legittimità affidato a questa Corte. Il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, denunzia nullità della sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il mezzo lamenta che la Corte di appello abbia posto a base del proprio convincimento circostanze irrilevanti, quali quelle già indicate nel motivo precedente, ovvero valutazioni personali, in ordine in particolare al fatto che non era verosimile l'affermazione della Mureddu secondo cui la sua dante causa avesse concesso R.G. N.14492/2017. l'uso del terreno al Rosu a titolo di comodato senza limiti di tempo, essendo in quel momento il fondo occupato da altri a titolo di affitto, ed abbia altresì valutato malamente le prove, trascurando le dichiarazioni dei numerosi testi, che avevano riferito circostanze che in vario modo escludevano il possesso del terreno da parte del convenuto per il periodo richiesto ai fini dell'usucapione. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile in ragione delle considerazioni svolte nell'esame del motivo precedente, tenuto conto che le censure investono l'apprezzamento delle prove e quindi il formarsi del libero convincimento del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità. Si aggiunga che, alla luce della nuova disposizione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in questo giudizio, è denunziabile con il ricorso per cassazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e non il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri