CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2023
Cassazione n. 30874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23795‒2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legal e rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI– IVA rimborso –sospensione avverso la sentenza n. 4605 / 04 / 202 3 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado de l LAZIO , depositata in data 31/07/2023, notificata in data 02/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto un provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] riferimento all’anno d’imposta 2013, che l’Agenzia delle entrate aveva emesso in conseguenza dell’emissione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società successivamente cessata e di cui la predetta [OSCURATO:PERSONA] era socia unica, dell’avviso di accertamento n. TK503R406141/16 portante un importo maggiore di quello chiesto a rimborso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l’avviso di accertamento sopra indicato era stato annullato con sentenza della CTR del Lazio n. 791/11/2020, depositata in data 13/02/2020con la conseguenza che erano venute meno le ragioni della disposta sospensione del rimborso. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 (erroneamente indicato come 2023) e dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997. 2. Sostiene la ricorrente, da un lato, che la sentenza sull’avviso di accertamento, posto a base del provvedimento di sospensione qui impugnato, era stata sospesa cautelativamente dal giudice d’appello con ordinanza n. 1880/13/202 e, dall’altro, che il provvedimento di sospensione ex art. 69 del R.D. n. 144 del 1923, applicabile ai rimborsi IVA, può essere adottato anche in presenza di decisione non ancora definitive. 3. Osserva il Collegio che all’odierna udienza è stata trattata la causa avente ad oggetto il sopra indicato avviso di accertamento con decisione di conferma della sentenza d’appello n. n. 791/11/2020, depositata in data 13/02/2020, che aveva annullato il predetto atto impositivo, il che comporta il venir meno delle ragioni poste a base del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, dello stesso provvedimento sospensivo. 4. Il motivo di ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia sul ricorso , sopravvenuta alla proposizione dello stesso e, per tale ragione, va anche disposta la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese proces