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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31391/2026

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del TRIBUNALE di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art.309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari presso il suddetto Tribunale, in data 7.1.2026 aveva applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo configurabili a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine: al reatodi partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di unpluralità di reati in materia di accesso abusivo a un sistema informatico, di falsoin atto pubblico e di truffa, in qualità di capo e promotore di tale sodalizio; anumerosi reati ex artt. 615 ter, 476 e 479, cod. pen. e al reato di truffa ex art.640 cod. pen., di cui al capo 220 della contestazione provvisoria.In estrema sintesi, evidenzia il Tribunale del riesame, l’ipotesi accusatoria ritienedimostrata l’esistenza di un’associazione a delinquere, finalizzata alla realizzazionedi una pluralità di truffe ai danni di enti pubblici attraverso molteplici reati-fine:falso in atto pubblico; accesso abusivo a sistema informatico in forma aggravatae falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioniamministrative, condotte tutte realizzate in un contesto nel quale assume rilievocentrale la distribuzione dell’ossigeno medicale nell’ambito dell’ossigenoterapia alungo termine (OTLT) gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal ServizioSanitario della Regione [OSCURATO:PERSONA], secondo un modello procedimentaledettagliatamente disciplinato dalla normativa di settore e compiutamentericostruito dai giudici di merito.Osserva, in particolare, il giudice dell’impugnazione cautelare che le risultanzeinvestigative “hanno accertato una gestione illecita della distribuzione dellebombole destinate all’ossigenoterapia, con attribuzioni in sovrannumero a pazientiaventi diritto (eccedenze contabilizzate ai fini del rimborso, ma mai consegnate),consegne a soggetti non titolati in quanto in buona salute e perfino a soggettideceduti”.Per meglio comprendere l’architettura criminale in cui si inseriscono le condottecontestate al ricorrente, come sottolineato nell’impugnato provvedimento in cui èriportata una parte della motivazione dell’ordinanza cautelare, va evidenziato chela distribuzione a domicilio delle bombole di ossigeno nella regione [OSCURATO:PERSONA] èsubordinata al rilascio di un piano terapeutico da parte di un medico specialista ealla correlata prescrizione su ricetta del [OSCURATO:PERSONA], rilasciatadagli stessi specialisti e dai medici di medicina generale, in conformità a quantoprevisto dal piano terapeutico.

Secondo la disciplina di settore, è il paziente,titolare del piano., che deve recarsi dal proprio medico di base per ottenerel’impegnativa e presentarla poi in farmacia per effettuare l’ordine delle bombole,indicando anche la ditta fornitrice.I piani terapeutici e gli ordinativi delle bombole di ossigeno dei singoli pazienti, peri quali è necessario che il medico di medicina generale rediga la cd.

“ricetta rossa”,che contengono l’indicazione dell’azienda fornitrice dell’ossigeno prescelta dalpaziente, vanno inseriti dai soggetti a ciò abilitati (medici e titolari delle farmacieconvenzionate) nelle piattaforme informatiche regionali “Webcare” e “FarmaStat”,in modo che, sulla base dei dati in esse contenuti, sia possibile procedere allaliquidazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] pubblico, delle somme riconosciute a favore deidiversi operatori della filiera appena descritta.Si tratta, in particolare, delle ditte produttrici delle bombole di ossigeno, chevengono acquistate direttamente dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; delle ditte che sioccupano del trasporto delle bombole di ossigeno al domicilio dei pazienti; dellefarmacie convenzionate intermediarie.Orbene, come scrive il G.I.P., oltre ai falsi piani terapeutici rilasciati a non aventidiritto o ad aventi diritto ma per quantitativi superiori al necessario, si accertavache la società “[OSCURATO:SOCIETA].”, tramite la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, aveva difatto falsato il mercato della distribuzione dell’ossigeno, assumendo una posizionequasi monopolistica grazie a solidi legami con medici e farmacisti compiacenti.Questi, in violazione dei propri doveri, oltre a rilasciare certificazioni con dati falsi,indirizzavano i pazienti verso la multinazionale, che negli anni presi inconsiderazione dalle indagini era diventata l’azienda leader del settore in [OSCURATO:PERSONA],generando, insieme a un’ingiusta interferenza concorrenziale, un evidente dannoper le finanze pubbliche.In questo contesto appare centrale, come si è accennato, il ruolo della società dicui il [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante e gestore, vale a dire la “MachedaTrasporti”, incaricata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, con cui condivideva la sede, delladistribuzione delle bombole di ossigeno nella provincia di [OSCURATO:PERSONA].Con particolare riferimento alla persona del [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale delriesame giunge alle seguenti conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi concorrente a titolo di concorso morale e materiale neinumerosissimi accessi abusivi alle piattaforme informatiche destinateall’inserimento delle prescrizioni e dei piani di ossigenoterapia, in cui erano statiinseriti piani terapeutici non veritieri, in quanto non preceduti da apposita visitamedica o perché relativi a soggetti già deceduti prima dell’accesso ovvero nonbisognevoli di questo particolare tipo di terapia ad opera di dipendenti dellasuddetta società, che a tal fine avevano utilizzato le strumentazioni tecniche adisposizione della “[OSCURATO:PERSONA]”.Non è pensabile, infatti, che un tale numero di accessi sia avvenuto senza ilconsenso o all’insaputa del ricorrente, posto che quest’ultimo, in quantorappresentante legale e socio della società, e non i suoi dipendenti, era l’unico atrarre vantaggio dall’aumento di fatturato che sarebbe conseguito dall’incrementodegli ordinativi delle bombole di ossigeno registrati sulle piattaforme informatiche,al quale corrispondeva un aumento dei compensi che la menzionata societàavrebbe ricavato per il trasporto e la consegna delle stesse.Al tempo stesso, per raggiungere tale obiettivo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva messo adisposizione dei suoi dipendenti gli strumenti informatici necessari per eseguire gliaccessi.Che si tratti, poi, di accessi abusivi aggravati ex art. 615 ter, cod. pen., il Giudicedell’impugnazione cautelare non dubita, trattandosi di accessi operati in unsistema informatico relativo alla sanità, da soggetti non legittimati, che nonavrebbero dovuto avere a disposizione le relative credenziali ad essi fornite daimedici e dai farmacisti compiacenti, con abuso della posizione di pubblico ufficialeo incaricato di un pubblico servizio, per finalità illecite, in quanto essi violavano ilcomplesso delle prescrizioni generali di sistema, che prevedeva l’inserimento dipiani terapeutici veri e per i quali erano state svolte le relative formalitàterapeutiche.Su queste basi si fonda la conferma dell’ordinanza cautelare anche per gli altrireati oggetto della contestazione provvisoria e, precisamente, per il delitto di truffadi cui al capo 220; per i plurimi delitti di falso contestati al Marcheda comecommessi in concorso con la sua dipendente [OSCURATO:PERSONA] e con il medico VillaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; per la ritenuta partecipazione dell’indagato, in qualità di capo epromotore in ragione del ruolo dirigenziale ed organizzativo svolto, aun’associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. di cui, ad avviso dei giudici dimerito, sussistono tutti gli elementi costitutivi, con riferimento al numero deicomponenti, superiore a tre, alla ripartizione dei ruoli, alla condivisione distrumenti e sedi di operatività, all’avere agito per un lungo lasso di tempo per lacommissione di una serie ex ante non determinata di delitti.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistentel’esigenza di tutela della collettività e, quanto alla scelta della misura, gli arrestidomiciliari come unica misura idonea a soddisfare la suddetta esigenza.2.

Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del riesame, di cui chiedel’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione Machedariferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato ex art. 615 ter, cod.pen.Ad avviso del ricorrente, da un lato, premesso che i dipendenti della Marchedahanno ricevuto le credenziali di accesso al sistema informatico da soggettilegittimati ad accedervi (“farmacisti e medici”), la falsità degli atti (il pianoterapeutico e le ricette per l’ossigeno) inseriti nel sistema informatico non rendeabusivo l’accesso stesso ai sensi dell’art. 615 ter cod. pen., essendo estraneo allastruttura del reato lo scopo per cui l’accesso e il mantenimento nel sistema siverifica, come dimostrato logicamente dall’osservazione che, ove fosse fondatol’assunto del Tribunale del riesame, allora nei casi di accesso alla piattaforma perl’inserimento di piani terapeutici ovvero di ordini di ossigeno non falsi, il reato nonsi configurerebbe, con la conseguenza che in relazione ad essi l’ordinanzaandrebbe annullata; dall’altro, dal contenuto della stessa ordinanza cautelarerisulta smentito il fulcro del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame,secondo cui l’unico soggetto interessato all’inserimento dei dati falsi sarebbe statoil [OSCURATO:PERSONA] in quanto solo lui ne avrebbe tratto un vantaggio economico, postoche, come segnalato nella memoria difensiva non considerata dal Tribunale delriesame, lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato come idipendenti della [OSCURATO:PERSONA] prendessero una percentuale per l’inserimento deipazienti e fossero dunque portatori di un interesse personale, al pari dei farmacistie dei medici, inserimento che avveniva all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA], il quale non erain grado di averne contezza proprio perché esso avveniva attraverso gli stessistrumenti utilizzati per gli inserimenti “leciti”;2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex art.640, cod. pen., in relazione al quale lamotivazione del Tribunale del riesame deve ritenersi meramente apparente nellaindividuazione degli elementi costitutivi del delitto in questione, in quanto ilGiudice dell’impugnazione cautelare non chiarisce quale sia stato il meccanismocausale attraverso cui l’asserita irregolarità certificativa avrebbe determinato l’attodi disposizione patrimoniale da parte del S.S.N., né individua l’errore in cuiquest’ultimo sarebbe stato tratto o in che termini sia configurabile l’ingiustizia delprofitto, né la motivazione risulta sorretta da una puntuale analisi sulla sussistenzadel dolo specifico di profitto in capo all’indagato;3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex artt. 476 e 479, cod. pen., in quanto sul punto ilTribunale del riesame si è limitato a rinviare alle valutazioni già espresse in temadi ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato ex art. 615 tercod. pen., senza spiegare come si sia realizzato il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reatoproprio del pubblico ufficiale, vale a dire in che termini nel processo volitivo dellaformazione dell’atto da parte del pubblico ufficiale sia intervenuta una qualchevolontà del pubblico ufficiale alla redazione del documento falso;4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., posto che il Giudicedell’impugnazione cautelare ha operato una valutazione parcellizzata dellerisultanze investigative, omettendo di considerare i rilievi contenuti nella memoriadifensiva prodotta innanzi al Tribunale del riesame, con cui si evidenziavanoelementi incompatibili con la ritenuta sussistenza di una compagine associativa.In particolare il giudice dell’impugnazione cautelare non ha considerato che: 1) irapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i presunti sodali sono tutti da ricondurre a normalirapporti di lavoro relativi all’attività dell’impresa del ricorrente, tanto che quandoil dott. [OSCURATO:PERSONA] abbandona la [OSCURATO:PERSONA] passando alla concorrente Pirossigeno, ilricorrente continua a mantenere un rapporto con lui, addirittura aiutandolo nellaricerca di un polissonigrafo richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] 2) la [OSCURATO:PERSONA], su indicazione deldott. [OSCURATO:PERSONA], per il quale l’ordinanza cautelare è stata annullata in relazione al delittodi cui si discute, ha inserito anche i piani terapeutici di pazienti che si servivano dialtre ditte per il trasporto e la consegna delle bombole di ossigeno, in violazionedegli interessi del preteso sodalizio criminale; 3) se, come dimostrato edocumentato nella memoria difensiva, i medici, i farmacisti e la Calliparilavoravano con ditte concorrenziali della [OSCURATO:PERSONA], vengono meno il primo e ilsecondo dei tre livelli sui quali, secondo l’impostazione accusatoria, si sarebbearticolata l’associazione, apparendo illogico che tali soggetti operassero anchenell’interesse di ditte concorrenti, in danno della [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro incorrerein nessuna protesta da parte dell’indagato, circostanza, quest’ultima, valorizzatadal ricorrente anche per escludere che il [OSCURATO:PERSONA] rivestisse un ruolo apicaleall’interno del supposto sodalizio criminale; 4) la modestia del profitto assicuratoalla [OSCURATO:PERSONA], quantificabile in qualche decina di migliaia di euro in 4 anni, rendesul piano logico non sostenibile che si sia dato vita a un’associazione a delinquereparticolarmente articolata per raggiungere un risultato economico così pocosignificativo.5) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione a delinquereex art. 416 cod. pen., in veste di capo e promotore, che il Tribunale del riesameha, in definitiva, desunto dal semplice ruolo di responsabile legale e socio dellasocietà di trasporto rivestito dall’indagato, in realtà interessato al buon andamentodell’impresa e non certo del sodalizio criminoso:6) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari, che non ha formato oggetto di unavalutazione calibrata sulla personalità dell’indagato, come richiesto dall’art. 274,co 1, lett. c), cod. proc. pen., senza tacere che difetta del tutto la motivazionesull’attualità del pericolo di recidiva e che lo stesso Tribunale del riesame haconsiderato del tutto marginale il ruolo della società [OSCURATO:PERSONA] annullando ilprovvedimento di sequestro preventivo dei relativi beni, mentre nei confronti deglialtri dipendenti della società è stata adottata una misura meno afflittiva e neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza cautelare è stata addirittura annullata.3.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al profilo dellaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mentre nel resto va rigettato,essendo sorretto da motivi, sia inammissibili, sia infondati.4.

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamentocostante, in materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non haalcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettivedell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure,trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinatoe, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, 2.2.2017, n. 9212, rv.269438; Sez. 4, 3.2.2011, n. 14726; Sez. 3, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698;Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv.215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244), essendo sufficiente ai finicautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilitàdell’imputato (cfr. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18103, rv. 224395; Sez.

III, 23.2.1998,n. 742).Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi delprovvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte diCassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto dellapronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità dicolpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Sez.

V,20.10.2011, n. 44139, O.M.M.)

66. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di ReggioCalabria abbia fatto buon uso di tali principi, avendo i giudici dell’impugnazionecautelare operato una ricostruzione della complessa vicenda oggetto di indagine,sintetizzata nelle pagine precedenti.6.1.

Sul punto devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso con cui si proponeuna lettura alternativa delle risultanze investigative, posto che, come è noto, nelgiudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare una valutazioneo rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni incontrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità ungiudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte diCassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indaginedi legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione esserelimitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di unlogico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di meritosi è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore delgiudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispettodella catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod.proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, inmotivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, perl'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, pronunzia che trova precedenticonformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Va, inoltre, rilevata un’ulteriore causa di inammissibilità, con particolareriferimento alle doglianze con cui si deduce la mancata considerazione dellamemoria difensiva da parte del Tribunale del riesame.Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte con un condivisibileorientamento, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoriadifensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede dilegittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmentedecisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essasviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti,come nel caso in esame, dal complessivo impianto motivazionale, in quantologicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata(cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 – 01).6.2.

Infondati appaiono, invece, i motivi di impugnazione con cui vengonoprospettate specifiche censure in punto di ritenuta configurabilità dei reati oggettodell’imputazione provvisoria.6.3.

A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, appare sicuramenteconfigurabile l’ipotesi di reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., perché, comeammesso dallo stesso difensore del [OSCURATO:PERSONA], le credenziali di accesso ai sistemiinformatici finalizzato all’inserimento delle prescrizioni mediche e dei rinnovi deipiani di ossigenoterapia erano state comunicate spontaneamente dai legittimititolari delle suddette credenziali, concorrenti nel reato, sulla base di una sorta didelega all’accesso che escluderebbe, nell’impostazione difensiva, l’illiceità dellacondotta.Le credenziali necessarie per accedere ai menzionati sistemi informatici, dunque,sono state utilizzate da soggetti non legittimati, ai quali, proprio perché nonlegittimati, non erano state formalmente concesse in uso, trattandosi di soggettidistinti dai medici e dai farmacisti che le avevano legittimamente ricevute indotazione.Tale esclusione non trova logica giustificazione se non nel fatto che ai soggettidiversi dai medici e dagli infermieri non era consentito accedere ai menzionatisistemi informatici, senza che sia emerso, d’altro canto, la possibilità,eventualmente prevista dalla disciplina di settore, di ottenerle in dotazione sullabase di una delega da parte dei soggetti legittimati all’accesso.Ma vi è di più.Come esaustivamente evidenziato in motivazione, tali accessi erano stati effettuatiper finalità illecite, attraverso la rappresentazione di dati non veri, come “ordiniper consegna di bombole di ossigeno a soggetti già deceduti in data antecedenterispetto alla consegna” ovvero “rinnovi di piani terapeutici con attestata previavisita mediante espletamento di specifici accertamenti, quale ad esempio emogasanalisi, in concreto mai effettuati” (cfr. p. 8 dell’ordinanza oggetto di ricorso),circostanze che di per sé rivelano l’illiceità degli accessi contestati, ove anche sivolesse superare il dato, invero allo stato insuperabile, della mancanza di unaformale attribuzione delle credenziali di cui si discute al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoicollaboratori.Anzi, la finalità per le quali gli accessi sono stati effettuati, vale a dire larappresentazione di dati falsi che giustificassero un incremento degli ordini diacquisto delle bombole di ossigeno e del relativo trasporto, nel percorsoargomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione cautelare, rappresentalogicamente un ulteriore elemento che disvela la natura abusiva dell’accesso aisistemi informatici.Può, dunque, in definitiva affermarsi che il Tribunale del riesame abbia fatto buongoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cuiintegra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. lacondotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, puressendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare diun sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda osi mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelleper le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41210del 18/05/2017, 01; Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, Rv. 274392 – 01).In applicazione di tale principio, Sez. 6, n. 17307 del 24/01/2024, Rv. 286338 –01, ha di recente affermato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.la condotta dell'utilizzatore abilitato che acceda alla banca dati del PubblicoRegistro Automobilistico per motivi diversi da quelli d'ufficio, che lo avrebberolegittimato all'accesso.Nel ricevere le credenziali di cui non avevano l’originaria dotazione per inseriredati falsi nei sistemi informatici ai quali non avrebbero avuto accesso se non leavessero ricevute dai soggetti legittimati, il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti hannoconcorso, in uno con i medici e i farmacisti, nel reato previsto dall’art. 615-ter cod.pen., come correttamente ritenuto dai giudici di merito.Non sembra superfluo, al riguardo, operare, per quanto di stretto interesse allasoluzione della questione di diritto proposta, una breve ricostruzione deiconsolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorsodi persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di personenel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma ènecessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria conla consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune(cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177).Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice dimerito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrentenell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguatae logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimentodell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, datodall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755).Sotto altro profilo si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato ilcontributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso formedifferenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazioneall'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione oautorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione diesso), precisando, al tempo stesso, che tale pluralità di modi in cui puòconcretamente atteggiarsi il contributo morale alla materiale consumazione delreato non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla provadell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria delreato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto dicausalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, nonpotendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur previstadall'art. 110, c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (cfr. Cass., sez.

U. 30.10.2003, n. 45276, rv. 226101),principio ribadito in seguito da altre condivisibili decisioni dei giudici di legittimità(cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310).Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentatedall’agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dalrafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi cheil contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficaciacausale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assumala forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta diagevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze diriuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta dipartecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi uncontributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento delproposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che ilpartecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbiaaumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapportoassociativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez.V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez.

VI, 22.5.2012, n. 36818, rv.253347)Sempre all’interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiorechiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo daricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normatival’evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzionetra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto,individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo allarealizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativopositivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anchesolo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggioresenso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condottadelittuosa (cfr. Cass., sez.

V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez.

V,12.1.2012, n. 14991, rv. 252322).In questa prospettiva si è sottolineato come, nel caso in cui il concorso vengaprospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui propositocriminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile,che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invececonsiderare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole dellacomune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dalconcorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento(cfr. Cass., sez.

I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114).Né va taciuto, che, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressionepiù autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrerenon presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciprocaconsapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza delcontributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenzache essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesaistantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.(cfr. Cass., sez.

U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo ilconcorso morale nell’altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessitàdi un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante unacondotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell’altrui propositocriminoso.La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previoaccordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata daqualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, intutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazionedell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del"fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrentirisultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo,perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascunagente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condottaaltrui (cfr. Cass., sez.

II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260).La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, nonpresuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro deiconcorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato conconsapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione delfatto criminoso (cfr. Cass., sez.

I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089).Orbene il giudice dell’impugnazione cautelare ha fatto buon governo dei principisinteticamente esposti nelle pagine che precedono, non essendo revocabile indubbio che nel mettere a disposizione degli operatori le strumentazionitecnologiche attraverso le quali è stato possibile realizzare i numerosi accessi nonconsentiti ai sistemi informatici in precedenza indicati, sia stata integrata da partedell’indagato, quanto meno, una forma di concorso morale nel reato di cui all’art.615 ter, cod. pen., in quanto egli non ha tenuto un comportamento meramentepassivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, ma hafornito un contributo partecipativo positivo - morale e materiale - all'altruicondotta criminosa, che, come si è detto, si realizza anche solo assicurandoall'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso disicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condottadelittuosa.Sul punto il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui a rivelare lacondivisione dell’intento illecito di chi materialmente eseguiva gli accessi illecitiassume un ruolo decisivo la circostanza che solo il [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste dititolare e socio della “[OSCURATO:PERSONA]”, ne avrebbe conseguito un vantaggio intermini economici attraverso l’incremento del fatturato, eccependo che anche isuoi dipendenti, al pari dei medici e dei farmacisti, fossero portatori di un interessepersonale, ricevendo una percentuale per l’inserimento dei pazienti, che, a suodire, avveniva in totale autonomia.Osservazione, pur suggestiva, che, tuttavia, alla luce dei principi generali inprecedenza indicati in ordine ai limiti del giudizio di cassazione, non è idonea adisarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame.Tale percorso, infatti, appare giustificato da una valutazione complessiva dellerisultanze investigative non incongrua o manifestamente illogica, essendoincentrata sulla valorizzazione di dati oggettivamente incontestabili, consistentinell’oggettivo interesse economico dell’imputato a un incremento degli ordinativi,posto che la “[OSCURATO:PERSONA]” “riceveva una somma per ogni trasportoeseguito”, certo non escluso da un potenziale concorrente interesse di altrisoggetti, quali i suoi dipendenti, i medici e i farmacisti; nel numero massivo degliaccessi non consentiti e nel lungo periodo di tempo (quattro anni, dal 2019 al2022) in cui si sono susseguite le menzionate condotte illecite.Peraltro, l’esistenza di un interesse economico comune all’aumento degli ordinidelle bombole di ossigeno da consegnare, nella ricostruzione fornita dal Tribunaledel riesame, costituisce logicamente l’elemento fondativo del pactum scelerisintorno al quale si è costituita l’associazione a delinquere di cui si discute, sicché,in ultima analisi, non può certo ritenersi priva di coerenza l’affermazione dei giudicidell’impugnazione cautelare, secondo cui appare non credibile, sul piano logico,che tale attività si svolgesse a completa insaputa del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 8 e 9dell’impugnata ordinanza).Identiche considerazioni valgono per la ritenuta sussistenza del reato associativoe della partecipazione all’associazione del [OSCURATO:PERSONA] nella veste di capo epromotore.Al riguardo non può non rilevarsi come le censure difensive sintetizzate nellepagine precedenti sub n. 4) e n. 5) siano del tutto versate in fatto e, in quanto,tali inammissibili.In particolare, la circostanza che “i medici, i farmacisti e la Calipari lavoravano conditte concorrenziali della [OSCURATO:PERSONA]” non è di per sé di rilevanza tale da escluderela loro partecipazione al sodalizio costituito intorno alla suddetta società, in cui,come si è già detto, convergevano gli interessi economici dei consociati, che hannoricevuto sicura soddisfazione dall’incremento del giro di affari della “MachedaTrasporti”, essendo del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reatoassociativo e paradigmatico della natura meramente fattuale delle censure mossedal ricorrente il rilievo sulla modestia del profitto assicurato alla società nel giro diquattro anni.[OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione cautelare, dal suo canto, ha reso una motivazione deltutto immune dai denunciati vizi, evidenziando, attraverso una puntuale disaminadelle risultanze investigative, come nel caso in esame risulti dimostrata lasussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 416 cod. pen., conparticolare riferimento al numero dei componenti pari o superiore a tre (i duefratelli [OSCURATO:PERSONA]; quattro dipendenti della loro società; numerosi medici efarmacisti); alla ripartizione dei compiti, con assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo dirigenziale all’interno del sodalizio;alla creazione di un’articolata organizzazione strutturale di uomini e di mezzi (lasede fisica della “[OSCURATO:PERSONA]”, i beni strumentali all’esercizio dell’attività ditrasporto, telefoni cellulari e reti internet mediante i quali venivano effettuati gliaccessi abusivi, con utenze sovente intestate propriamente alla “MachedaTrasporti” nei casi in cui la piattaforma informatica richiedeva la cd. autenticazionea doppio fattore), finalizzata alla commissione ex ante di una pluralitàindeterminata di reati di accesso abusivo a sistemi informatici, falso e truffa, nellaconsapevolezza da parte di ciascun associato di far parte di un sodalizio, durevolenel tempo, sorto per tale scopo, costituito da una pluralità di soggetti, al qualefornire il proprio consapevole contributo causalmente rilevante (cfr. pp. 10-13dell’impugnata ordinanza).Va, infine, osservato che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanzacautelare è stata annullata esclusivamente con riferimento all’idoneità della misuracautelare da applicare.Le conclusioni cui è giunto il giudice dell’impugnazione cautelare appare del tuttoconforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, allaluce dei quali, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere,è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima,di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti,nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodaliziodurevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione delprogramma criminoso comune (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013,Rv. 256054 – 01).Con particolare riferimento al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] va ribadito il consolidatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale l'elementomateriale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre opiù persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta unadistribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione ela presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al paridell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali,configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa(cfr., ex plurimis, da ultima Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, Rv. 287446 – 01).Quanto al ruolo di “capo” ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di aderire al tradizionale insegnamento,secondo cui nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il verticedell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichidirettivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidianoin relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7839del 12/02/2021, Rv. 280890 – 01).Orbene il giudice dell’impugnazione cautelare ha fatto buon governo di tali principi,evidenziando l’esercizio di tali poteri da parte del [OSCURATO:PERSONA], nei suoi rapporti con imolteplici soggetti concorrenti nel reato, non riconducibili, come pretenderebbe ilricorrente con rilievo versato in fatto, alla normale gestione della “MachedaTrasporti” (cfr. pp. 12-13 dell’impugnata ordinanza).In ordine ai delitti di falso, contestati al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con la dipendenteCallipari [OSCURATO:PERSONA] e con il medico [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, a fronte dimotivi del tutto generici, il Tribunale del riesame ha reso una congrua motivazione,incentrata sull’accertato concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’inserimento nei sistemiinformatici di dati oggettivamente falsi, il cui scopo era quello di ottenere rimborsia carico della pubblica amministrazione non dovuti.Identiche considerazioni valgono per il reato di truffa di cui al capo 220: anche inquesto caso i rilievi difensivi appaiono generici, a fronte di una motivazione che,pur dando atto, come per i reati in materia di falso, della mancanza di specifichecensure sul punto da parte dell’indagato, ha correttamente qualificato la condottadell’indagato in termini di truffa, quanto meno con riferimento a quei casi in cuidagli artifici e raggiri consistiti nell’immissione nei sistemi informatici dei dati falsi,sia derivato per il [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto con altrui danno, rappresentatodall’avere la sua società ottenuto rimborsi non dovuti per prestazioni nonadeguatamente certificate (cfr. pp. 9 e 10 dell’impugnata ordinanza).7.

Vanno, invece, accolti i rilievi difensivi in punto di ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari, avendo sul punto il giudice dell’impugnazione cautelare resouna motivazione non conforme ai principi processuali che disciplinano la materia.Al riguardo si osserva che, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazionedel reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., l’unico ritenuto sussistentenel caso in esame, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi realie non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi inordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale,fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità delfatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Talevalutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specificaoccasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.L’attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez.5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Rv.282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991).Secondo altro minoritario orientamento, recentemente riproposto da Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, Rv. 286182, l’attualità del pericolo di reiterazione delreato, implica che, per poterlo ritenere configurabile, non sia più sufficienteritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se nepresenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presentieffettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessaspecie.A tali princìpi non si è attenuta la motivazione del tribunale del riesame, che haomesso di rendere una reale valutazione in termini di concretezza e, soprattutto,di attualità del pericolo di reiterazione del reato, soffermandosi esclusivamentesulle modalità delle condotte illecite poste in essere dall’indagato.Sul punto, pertanto, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione collegiale, per nuovo giudizioda svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza, impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvioper nuovo giudizio al tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art.309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari presso il suddetto Tribunale, in data 7.1.2026 aveva applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo configurabili a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine: al reatodi partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di unpluralità di reati in materia di accesso abusivo a un sistema informatico, di falsoin atto pubblico e di truffa, in qualità di capo e promotore di tale sodalizio; anumerosi reati ex artt. 615 ter, 476 e 479, cod. pen. e al reato di truffa ex art.640 cod. pen., di cui al capo 220 della contestazione provvisoria.In estrema sintesi, evidenzia il Tribunale del riesame, l’ipotesi accusatoria ritienedimostrata l’esistenza di un’associazione a delinquere, finalizzata alla realizzazionedi una pluralità di truffe ai danni di enti pubblici attraverso molteplici reati-fine:falso in atto pubblico; accesso abusivo a sistema informatico in forma aggravatae falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioniamministrative, condotte tutte realizzate in un contesto nel quale assume rilievocentrale la distribuzione dell’ossigeno medicale nell’ambito dell’ossigenoterapia alungo termine (OTLT) gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal ServizioSanitario della Regione [OSCURATO:PERSONA], secondo un modello procedimentaledettagliatamente disciplinato dalla normativa di settore e compiutamentericostruito dai giudici di merito.Osserva, in particolare, il giudice dell’impugnazione cautelare che le risultanzeinvestigative “hanno accertato una gestione illecita della distribuzione dellebombole destinate all’ossigenoterapia, con attribuzioni in sovrannumero a pazientiaventi diritto (eccedenze contabilizzate ai fini del rimborso, ma mai consegnate),consegne a soggetti non titolati in quanto in buona salute e perfino a soggettideceduti”.Per meglio comprendere l’architettura criminale in cui si inseriscono le condottecontestate al ricorrente, come sottolineato nell’impugnato provvedimento in cui èriportata una parte della motivazione dell’ordinanza cautelare, va evidenziato chela distribuzione a domicilio delle bombole di ossigeno nella regione [OSCURATO:PERSONA] èsubordinata al rilascio di un piano terapeutico da parte di un medico specialista ealla correlata prescrizione su ricetta del [OSCURATO:PERSONA], rilasciatadagli stessi specialisti e dai medici di medicina generale, in conformità a quantoprevisto dal piano terapeutico. Secondo la disciplina di settore, è il paziente,titolare del piano., che deve recarsi dal proprio medico di base per ottenerel’impegnativa e presentarla poi in farmacia per effettuare l’ordine delle bombole,indicando anche la ditta fornitrice.I piani terapeutici e gli ordinativi delle bombole di ossigeno dei singoli pazienti, peri quali è necessario che il medico di medicina generale rediga la cd. “ricetta rossa”,che contengono l’indicazione dell’azienda fornitrice dell’ossigeno prescelta dalpaziente, vanno inseriti dai soggetti a ciò abilitati (medici e titolari delle farmacieconvenzionate) nelle piattaforme informatiche regionali “Webcare” e “FarmaStat”,in modo che, sulla base dei dati in esse contenuti, sia possibile procedere allaliquidazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] pubblico, delle somme riconosciute a favore deidiversi operatori della filiera appena descritta.Si tratta, in particolare, delle ditte produttrici delle bombole di ossigeno, chevengono acquistate direttamente dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; delle ditte che sioccupano del trasporto delle bombole di ossigeno al domicilio dei pazienti; dellefarmacie convenzionate intermediarie.Orbene, come scrive il G.I.P., oltre ai falsi piani terapeutici rilasciati a non aventidiritto o ad aventi diritto ma per quantitativi superiori al necessario, si accertavache la società “[OSCURATO:SOCIETA].”, tramite la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, aveva difatto falsato il mercato della distribuzione dell’ossigeno, assumendo una posizionequasi monopolistica grazie a solidi legami con medici e farmacisti compiacenti.Questi, in violazione dei propri doveri, oltre a rilasciare certificazioni con dati falsi,indirizzavano i pazienti verso la multinazionale, che negli anni presi inconsiderazione dalle indagini era diventata l’azienda leader del settore in [OSCURATO:PERSONA],generando, insieme a un’ingiusta interferenza concorrenziale, un evidente dannoper le finanze pubbliche.In questo contesto appare centrale, come si è accennato, il ruolo della società dicui il [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante e gestore, vale a dire la “MachedaTrasporti”, incaricata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, con cui condivideva la sede, delladistribuzione delle bombole di ossigeno nella provincia di [OSCURATO:PERSONA].Con particolare riferimento alla persona del [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale delriesame giunge alle seguenti conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi concorrente a titolo di concorso morale e materiale neinumerosissimi accessi abusivi alle piattaforme informatiche destinateall’inserimento delle prescrizioni e dei piani di ossigenoterapia, in cui erano statiinseriti piani terapeutici non veritieri, in quanto non preceduti da apposita visitamedica o perché relativi a soggetti già deceduti prima dell’accesso ovvero nonbisognevoli di questo particolare tipo di terapia ad opera di dipendenti dellasuddetta società, che a tal fine avevano utilizzato le strumentazioni tecniche adisposizione della “[OSCURATO:PERSONA]”.Non è pensabile, infatti, che un tale numero di accessi sia avvenuto senza ilconsenso o all’insaputa del ricorrente, posto che quest’ultimo, in quantorappresentante legale e socio della società, e non i suoi dipendenti, era l’unico atrarre vantaggio dall’aumento di fatturato che sarebbe conseguito dall’incrementodegli ordinativi delle bombole di ossigeno registrati sulle piattaforme informatiche,al quale corrispondeva un aumento dei compensi che la menzionata societàavrebbe ricavato per il trasporto e la consegna delle stesse.Al tempo stesso, per raggiungere tale obiettivo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva messo adisposizione dei suoi dipendenti gli strumenti informatici necessari per eseguire gliaccessi.Che si tratti, poi, di accessi abusivi aggravati ex art. 615 ter, cod. pen., il Giudicedell’impugnazione cautelare non dubita, trattandosi di accessi operati in unsistema informatico relativo alla sanità, da soggetti non legittimati, che nonavrebbero dovuto avere a disposizione le relative credenziali ad essi fornite daimedici e dai farmacisti compiacenti, con abuso della posizione di pubblico ufficialeo incaricato di un pubblico servizio, per finalità illecite, in quanto essi violavano ilcomplesso delle prescrizioni generali di sistema, che prevedeva l’inserimento dipiani terapeutici veri e per i quali erano state svolte le relative formalitàterapeutiche.Su queste basi si fonda la conferma dell’ordinanza cautelare anche per gli altrireati oggetto della contestazione provvisoria e, precisamente, per il delitto di truffadi cui al capo 220; per i plurimi delitti di falso contestati al Marcheda comecommessi in concorso con la sua dipendente [OSCURATO:PERSONA] e con il medico VillaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; per la ritenuta partecipazione dell’indagato, in qualità di capo epromotore in ragione del ruolo dirigenziale ed organizzativo svolto, aun’associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. di cui, ad avviso dei giudici dimerito, sussistono tutti gli elementi costitutivi, con riferimento al numero deicomponenti, superiore a tre, alla ripartizione dei ruoli, alla condivisione distrumenti e sedi di operatività, all’avere agito per un lungo lasso di tempo per lacommissione di una serie ex ante non determinata di delitti.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistentel’esigenza di tutela della collettività e, quanto alla scelta della misura, gli arrestidomiciliari come unica misura idonea a soddisfare la suddetta esigenza.2. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del riesame, di cui chiedel’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione Machedariferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato ex art. 615 ter, cod.pen.Ad avviso del ricorrente, da un lato, premesso che i dipendenti della Marchedahanno ricevuto le credenziali di accesso al sistema informatico da soggettilegittimati ad accedervi (“farmacisti e medici”), la falsità degli atti (il pianoterapeutico e le ricette per l’ossigeno) inseriti nel sistema informatico non rendeabusivo l’accesso stesso ai sensi dell’art. 615 ter cod. pen., essendo estraneo allastruttura del reato lo scopo per cui l’accesso e il mantenimento nel sistema siverifica, come dimostrato logicamente dall’osservazione che, ove fosse fondatol’assunto del Tribunale del riesame, allora nei casi di accesso alla piattaforma perl’inserimento di piani terapeutici ovvero di ordini di ossigeno non falsi, il reato nonsi configurerebbe, con la conseguenza che in relazione ad essi l’ordinanzaandrebbe annullata; dall’altro, dal contenuto della stessa ordinanza cautelarerisulta smentito il fulcro del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame,secondo cui l’unico soggetto interessato all’inserimento dei dati falsi sarebbe statoil [OSCURATO:PERSONA] in quanto solo lui ne avrebbe tratto un vantaggio economico, postoche, come segnalato nella memoria difensiva non considerata dal Tribunale delriesame, lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato come idipendenti della [OSCURATO:PERSONA] prendessero una percentuale per l’inserimento deipazienti e fossero dunque portatori di un interesse personale, al pari dei farmacistie dei medici, inserimento che avveniva all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA], il quale non erain grado di averne contezza proprio perché esso avveniva attraverso gli stessistrumenti utilizzati per gli inserimenti “leciti”;2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex art.640, cod. pen., in relazione al quale lamotivazione del Tribunale del riesame deve ritenersi meramente apparente nellaindividuazione degli elementi costitutivi del delitto in questione, in quanto ilGiudice dell’impugnazione cautelare non chiarisce quale sia stato il meccanismocausale attraverso cui l’asserita irregolarità certificativa avrebbe determinato l’attodi disposizione patrimoniale da parte del S.S.N., né individua l’errore in cuiquest’ultimo sarebbe stato tratto o in che termini sia configurabile l’ingiustizia delprofitto, né la motivazione risulta sorretta da una puntuale analisi sulla sussistenzadel dolo specifico di profitto in capo all’indagato;3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex artt. 476 e 479, cod. pen., in quanto sul punto ilTribunale del riesame si è limitato a rinviare alle valutazioni già espresse in temadi ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato ex art. 615 tercod. pen., senza spiegare come si sia realizzato il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reatoproprio del pubblico ufficiale, vale a dire in che termini nel processo volitivo dellaformazione dell’atto da parte del pubblico ufficiale sia intervenuta una qualchevolontà del pubblico ufficiale alla redazione del documento falso;4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., posto che il Giudicedell’impugnazione cautelare ha operato una valutazione parcellizzata dellerisultanze investigative, omettendo di considerare i rilievi contenuti nella memoriadifensiva prodotta innanzi al Tribunale del riesame, con cui si evidenziavanoelementi incompatibili con la ritenuta sussistenza di una compagine associativa.In particolare il giudice dell’impugnazione cautelare non ha considerato che: 1) irapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i presunti sodali sono tutti da ricondurre a normalirapporti di lavoro relativi all’attività dell’impresa del ricorrente, tanto che quandoil dott. [OSCURATO:PERSONA] abbandona la [OSCURATO:PERSONA] passando alla concorrente Pirossigeno, ilricorrente continua a mantenere un rapporto con lui, addirittura aiutandolo nellaricerca di un polissonigrafo richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] 2) la [OSCURATO:PERSONA], su indicazione deldott. [OSCURATO:PERSONA], per il quale l’ordinanza cautelare è stata annullata in relazione al delittodi cui si discute, ha inserito anche i piani terapeutici di pazienti che si servivano dialtre ditte per il trasporto e la consegna delle bombole di ossigeno, in violazionedegli interessi del preteso sodalizio criminale; 3) se, come dimostrato edocumentato nella memoria difensiva, i medici, i farmacisti e la Calliparilavoravano con ditte concorrenziali della [OSCURATO:PERSONA], vengono meno il primo e ilsecondo dei tre livelli sui quali, secondo l’impostazione accusatoria, si sarebbearticolata l’associazione, apparendo illogico che tali soggetti operassero anchenell’interesse di ditte concorrenti, in danno della [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro incorrerein nessuna protesta da parte dell’indagato, circostanza, quest’ultima, valorizzatadal ricorrente anche per escludere che il [OSCURATO:PERSONA] rivestisse un ruolo apicaleall’interno del supposto sodalizio criminale; 4) la modestia del profitto assicuratoalla [OSCURATO:PERSONA], quantificabile in qualche decina di migliaia di euro in 4 anni, rendesul piano logico non sostenibile che si sia dato vita a un’associazione a delinquereparticolarmente articolata per raggiungere un risultato economico così pocosignificativo.5) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravitàindiziaria in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione a delinquereex art. 416 cod. pen., in veste di capo e promotore, che il Tribunale del riesameha, in definitiva, desunto dal semplice ruolo di responsabile legale e socio dellasocietà di trasporto rivestito dall’indagato, in realtà interessato al buon andamentodell’impresa e non certo del sodalizio criminoso:6) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari, che non ha formato oggetto di unavalutazione calibrata sulla personalità dell’indagato, come richiesto dall’art. 274,co 1, lett. c), cod. proc. pen., senza tacere che difetta del tutto la motivazionesull’attualità del pericolo di recidiva e che lo stesso Tribunale del riesame haconsiderato del tutto marginale il ruolo della società [OSCURATO:PERSONA] annullando ilprovvedimento di sequestro preventivo dei relativi beni, mentre nei confronti deglialtri dipendenti della società è stata adottata una misura meno afflittiva e neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza cautelare è stata addirittura annullata.3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al profilo dellaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mentre nel resto va rigettato,essendo sorretto da motivi, sia inammissibili, sia infondati.4. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamentocostante, in materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non haalcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettivedell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure,trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinatoe, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, 2.2.2017, n. 9212, rv.269438; Sez. 4, 3.2.2011, n. 14726; Sez. 3, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698;Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv.215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244), essendo sufficiente ai finicautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilitàdell’imputato (cfr. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18103, rv. 224395; Sez. III, 23.2.1998,n. 742).Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi delprovvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte diCassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto dellapronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità dicolpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Sez. V,20.10.2011, n. 44139, O.M.M.) 66. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di ReggioCalabria abbia fatto buon uso di tali principi, avendo i giudici dell’impugnazionecautelare operato una ricostruzione della complessa vicenda oggetto di indagine,sintetizzata nelle pagine precedenti.6.1. Sul punto devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso con cui si proponeuna lettura alternativa delle risultanze investigative, posto che, come è noto, nelgiudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare una valutazioneo rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni incontrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità ungiudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte diCassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indaginedi legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione esserelimitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di unlogico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di meritosi è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore delgiudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispettodella catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod.proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, inmotivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, perl'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, pronunzia che trova precedenticonformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Va, inoltre, rilevata un’ulteriore causa di inammissibilità, con particolareriferimento alle doglianze con cui si deduce la mancata considerazione dellamemoria difensiva da parte del Tribunale del riesame.Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte con un condivisibileorientamento, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoriadifensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede dilegittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmentedecisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essasviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti,come nel caso in esame, dal complessivo impianto motivazionale, in quantologicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata(cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 – 01).6.2. Infondati appaiono, invece, i motivi di impugnazione con cui vengonoprospettate specifiche censure in punto di ritenuta configurabilità dei reati oggettodell’imputazione provvisoria.6.3. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, appare sicuramenteconfigurabile l’ipotesi di reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., perché, comeammesso dallo stesso difensore del [OSCURATO:PERSONA], le credenziali di accesso ai sistemiinformatici finalizzato all’inserimento delle prescrizioni mediche e dei rinnovi deipiani di ossigenoterapia erano state comunicate spontaneamente dai legittimititolari delle suddette credenziali, concorrenti nel reato, sulla base di una sorta didelega all’accesso che escluderebbe, nell’impostazione difensiva, l’illiceità dellacondotta.Le credenziali necessarie per accedere ai menzionati sistemi informatici, dunque,sono state utilizzate da soggetti non legittimati, ai quali, proprio perché nonlegittimati, non erano state formalmente concesse in uso, trattandosi di soggettidistinti dai medici e dai farmacisti che le avevano legittimamente ricevute indotazione.Tale esclusione non trova logica giustificazione se non nel fatto che ai soggettidiversi dai medici e dagli infermieri non era consentito accedere ai menzionatisistemi informatici, senza che sia emerso, d’altro canto, la possibilità,eventualmente prevista dalla disciplina di settore, di ottenerle in dotazione sullabase di una delega da parte dei soggetti legittimati all’accesso.Ma vi è di più.Come esaustivamente evidenziato in motivazione, tali accessi erano stati effettuatiper finalità illecite, attraverso la rappresentazione di dati non veri, come “ordiniper consegna di bombole di ossigeno a soggetti già deceduti in data antecedenterispetto alla consegna” ovvero “rinnovi di piani terapeutici con attestata previavisita mediante espletamento di specifici accertamenti, quale ad esempio emogasanalisi, in concreto mai effettuati” (cfr. p. 8 dell’ordinanza oggetto di ricorso),circostanze che di per sé rivelano l’illiceità degli accessi contestati, ove anche sivolesse superare il dato, invero allo stato insuperabile, della mancanza di unaformale attribuzione delle credenziali di cui si discute al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoicollaboratori.Anzi, la finalità per le quali gli accessi sono stati effettuati, vale a dire larappresentazione di dati falsi che giustificassero un incremento degli ordini diacquisto delle bombole di ossigeno e del relativo trasporto, nel percorsoargomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione cautelare, rappresentalogicamente un ulteriore elemento che disvela la natura abusiva dell’accesso aisistemi informatici.Può, dunque, in definitiva affermarsi che il Tribunale del riesame abbia fatto buongoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cuiintegra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. lacondotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, puressendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare diun sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda osi mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelleper le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41210del 18/05/2017, 01; Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, Rv. 274392 – 01).In applicazione di tale principio, Sez. 6, n. 17307 del 24/01/2024, Rv. 286338 –01, ha di recente affermato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.la condotta dell'utilizzatore abilitato che acceda alla banca dati del PubblicoRegistro Automobilistico per motivi diversi da quelli d'ufficio, che lo avrebberolegittimato all'accesso.Nel ricevere le credenziali di cui non avevano l’originaria dotazione per inseriredati falsi nei sistemi informatici ai quali non avrebbero avuto accesso se non leavessero ricevute dai soggetti legittimati, il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti hannoconcorso, in uno con i medici e i farmacisti, nel reato previsto dall’art. 615-ter cod.pen., come correttamente ritenuto dai giudici di merito.Non sembra superfluo, al riguardo, operare, per quanto di stretto interesse allasoluzione della questione di diritto proposta, una breve ricostruzione deiconsolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorsodi persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di personenel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma ènecessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria conla consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune(cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177).Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice dimerito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrentenell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguatae logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimentodell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, datodall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755).Sotto altro profilo si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato ilcontributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso formedifferenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazioneall'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione oautorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione diesso), precisando, al tempo stesso, che tale pluralità di modi in cui puòconcretamente atteggiarsi il contributo morale alla materiale consumazione delreato non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla provadell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria delreato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto dicausalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, nonpotendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur previstadall'art. 110, c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (cfr. Cass., sez. U. 30.10.2003, n. 45276, rv. 226101),principio ribadito in seguito da altre condivisibili decisioni dei giudici di legittimità(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310).Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentatedall’agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dalrafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi cheil contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficaciacausale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assumala forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta diagevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze diriuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta dipartecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi uncontributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento delproposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che ilpartecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbiaaumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapportoassociativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez.V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv.253347)Sempre all’interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiorechiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo daricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normatival’evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzionetra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto,individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo allarealizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativopositivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anchesolo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggioresenso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condottadelittuosa (cfr. Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V,12.1.2012, n. 14991, rv. 252322).In questa prospettiva si è sottolineato come, nel caso in cui il concorso vengaprospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui propositocriminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile,che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invececonsiderare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole dellacomune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dalconcorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento(cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114).Né va taciuto, che, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressionepiù autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrerenon presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciprocaconsapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza delcontributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenzache essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesaistantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.(cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo ilconcorso morale nell’altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessitàdi un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante unacondotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell’altrui propositocriminoso.La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previoaccordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata daqualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, intutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazionedell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del"fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrentirisultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo,perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascunagente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condottaaltrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260).La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, nonpresuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro deiconcorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato conconsapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione delfatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089).Orbene il giudice dell’impugnazione cautelare ha fatto buon governo dei principisinteticamente esposti nelle pagine che precedono, non essendo revocabile indubbio che nel mettere a disposizione degli operatori le strumentazionitecnologiche attraverso le quali è stato possibile realizzare i numerosi accessi nonconsentiti ai sistemi informatici in precedenza indicati, sia stata integrata da partedell’indagato, quanto meno, una forma di concorso morale nel reato di cui all’art.615 ter, cod. pen., in quanto egli non ha tenuto un comportamento meramentepassivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, ma hafornito un contributo partecipativo positivo - morale e materiale - all'altruicondotta criminosa, che, come si è detto, si realizza anche solo assicurandoall'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso disicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condottadelittuosa.Sul punto il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui a rivelare lacondivisione dell’intento illecito di chi materialmente eseguiva gli accessi illecitiassume un ruolo decisivo la circostanza che solo il [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste dititolare e socio della “[OSCURATO:PERSONA]”, ne avrebbe conseguito un vantaggio intermini economici attraverso l’incremento del fatturato, eccependo che anche isuoi dipendenti, al pari dei medici e dei farmacisti, fossero portatori di un interessepersonale, ricevendo una percentuale per l’inserimento dei pazienti, che, a suodire, avveniva in totale autonomia.Osservazione, pur suggestiva, che, tuttavia, alla luce dei principi generali inprecedenza indicati in ordine ai limiti del giudizio di cassazione, non è idonea adisarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame.Tale percorso, infatti, appare giustificato da una valutazione complessiva dellerisultanze investigative non incongrua o manifestamente illogica, essendoincentrata sulla valorizzazione di dati oggettivamente incontestabili, consistentinell’oggettivo interesse economico dell’imputato a un incremento degli ordinativi,posto che la “[OSCURATO:PERSONA]” “riceveva una somma per ogni trasportoeseguito”, certo non escluso da un potenziale concorrente interesse di altrisoggetti, quali i suoi dipendenti, i medici e i farmacisti; nel numero massivo degliaccessi non consentiti e nel lungo periodo di tempo (quattro anni, dal 2019 al2022) in cui si sono susseguite le menzionate condotte illecite.Peraltro, l’esistenza di un interesse economico comune all’aumento degli ordinidelle bombole di ossigeno da consegnare, nella ricostruzione fornita dal Tribunaledel riesame, costituisce logicamente l’elemento fondativo del pactum scelerisintorno al quale si è costituita l’associazione a delinquere di cui si discute, sicché,in ultima analisi, non può certo ritenersi priva di coerenza l’affermazione dei giudicidell’impugnazione cautelare, secondo cui appare non credibile, sul piano logico,che tale attività si svolgesse a completa insaputa del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 8 e 9dell’impugnata ordinanza).Identiche considerazioni valgono per la ritenuta sussistenza del reato associativoe della partecipazione all’associazione del [OSCURATO:PERSONA] nella veste di capo epromotore.Al riguardo non può non rilevarsi come le censure difensive sintetizzate nellepagine precedenti sub n. 4) e n. 5) siano del tutto versate in fatto e, in quanto,tali inammissibili.In particolare, la circostanza che “i medici, i farmacisti e la Calipari lavoravano conditte concorrenziali della [OSCURATO:PERSONA]” non è di per sé di rilevanza tale da escluderela loro partecipazione al sodalizio costituito intorno alla suddetta società, in cui,come si è già detto, convergevano gli interessi economici dei consociati, che hannoricevuto sicura soddisfazione dall’incremento del giro di affari della “MachedaTrasporti”, essendo del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reatoassociativo e paradigmatico della natura meramente fattuale delle censure mossedal ricorrente il rilievo sulla modestia del profitto assicurato alla società nel giro diquattro anni.[OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione cautelare, dal suo canto, ha reso una motivazione deltutto immune dai denunciati vizi, evidenziando, attraverso una puntuale disaminadelle risultanze investigative, come nel caso in esame risulti dimostrata lasussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 416 cod. pen., conparticolare riferimento al numero dei componenti pari o superiore a tre (i duefratelli [OSCURATO:PERSONA]; quattro dipendenti della loro società; numerosi medici efarmacisti); alla ripartizione dei compiti, con assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo dirigenziale all’interno del sodalizio;alla creazione di un’articolata organizzazione strutturale di uomini e di mezzi (lasede fisica della “[OSCURATO:PERSONA]”, i beni strumentali all’esercizio dell’attività ditrasporto, telefoni cellulari e reti internet mediante i quali venivano effettuati gliaccessi abusivi, con utenze sovente intestate propriamente alla “MachedaTrasporti” nei casi in cui la piattaforma informatica richiedeva la cd. autenticazionea doppio fattore), finalizzata alla commissione ex ante di una pluralitàindeterminata di reati di accesso abusivo a sistemi informatici, falso e truffa, nellaconsapevolezza da parte di ciascun associato di far parte di un sodalizio, durevolenel tempo, sorto per tale scopo, costituito da una pluralità di soggetti, al qualefornire il proprio consapevole contributo causalmente rilevante (cfr. pp. 10-13dell’impugnata ordinanza).Va, infine, osservato che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanzacautelare è stata annullata esclusivamente con riferimento all’idoneità della misuracautelare da applicare.Le conclusioni cui è giunto il giudice dell’impugnazione cautelare appare del tuttoconforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, allaluce dei quali, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere,è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima,di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti,nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodaliziodurevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione delprogramma criminoso comune (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013,Rv. 256054 – 01).Con particolare riferimento al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] va ribadito il consolidatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale l'elementomateriale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre opiù persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta unadistribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione ela presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al paridell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali,configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa(cfr., ex plurimis, da ultima Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, Rv. 287446 – 01).Quanto al ruolo di “capo” ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di aderire al tradizionale insegnamento,secondo cui nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il verticedell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichidirettivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidianoin relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7839del 12/02/2021, Rv. 280890 – 01).Orbene il giudice dell’impugnazione cautelare ha fatto buon governo di tali principi,evidenziando l’esercizio di tali poteri da parte del [OSCURATO:PERSONA], nei suoi rapporti con imolteplici soggetti concorrenti nel reato, non riconducibili, come pretenderebbe ilricorrente con rilievo versato in fatto, alla normale gestione della “MachedaTrasporti” (cfr. pp. 12-13 dell’impugnata ordinanza).In ordine ai delitti di falso, contestati al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con la dipendenteCallipari [OSCURATO:PERSONA] e con il medico [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, a fronte dimotivi del tutto generici, il Tribunale del riesame ha reso una congrua motivazione,incentrata sull’accertato concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’inserimento nei sistemiinformatici di dati oggettivamente falsi, il cui scopo era quello di ottenere rimborsia carico della pubblica amministrazione non dovuti.Identiche considerazioni valgono per il reato di truffa di cui al capo 220: anche inquesto caso i rilievi difensivi appaiono generici, a fronte di una motivazione che,pur dando atto, come per i reati in materia di falso, della mancanza di specifichecensure sul punto da parte dell’indagato, ha correttamente qualificato la condottadell’indagato in termini di truffa, quanto meno con riferimento a quei casi in cuidagli artifici e raggiri consistiti nell’immissione nei sistemi informatici dei dati falsi,sia derivato per il [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto con altrui danno, rappresentatodall’avere la sua società ottenuto rimborsi non dovuti per prestazioni nonadeguatamente certificate (cfr. pp. 9 e 10 dell’impugnata ordinanza).7. Vanno, invece, accolti i rilievi difensivi in punto di ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari, avendo sul punto il giudice dell’impugnazione cautelare resouna motivazione non conforme ai principi processuali che disciplinano la materia.Al riguardo si osserva che, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazionedel reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., l’unico ritenuto sussistentenel caso in esame, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi realie non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi inordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale,fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità delfatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Talevalutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specificaoccasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.L’attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez.5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Rv.282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991).Secondo altro minoritario orientamento, recentemente riproposto da Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, Rv. 286182, l’attualità del pericolo di reiterazione delreato, implica che, per poterlo ritenere configurabile, non sia più sufficienteritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se nepresenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presentieffettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessaspecie.A tali princìpi non si è attenuta la motivazione del tribunale del riesame, che haomesso di rendere una reale valutazione in termini di concretezza e, soprattutto,di attualità del pericolo di reiterazione del reato, soffermandosi esclusivamentesulle modalità delle condotte illecite poste in essere dall’indagato.Sul punto, pertanto, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione collegiale, per nuovo giudizioda svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza, impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvioper nuovo giudizio al tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris