CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 1990
Cassazione n. 05835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1990 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 9 giugno 2020, la corte di appello di Bologna, confermava la pronuncia del tribunale di Ferrara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di concorso in rapina e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non escludeva che l'aggressione potesse esser stata cagionata da altro episodio ovvero violazione di legge in punto di valutazione delle prove; - violazione di legge riferita alla mancata traduzione della sentenza ed al mancato rispetto del diritto all'interprete; -errata applicazione della legge penale quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati, ovvero tardivamente avanzati, ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Le doglianze avanzate nel primo motivo tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulle dichiarazioni della vittima, sui riscontri oggettivi costituiti dai certificati medici che attestavano le gravi lesioni patite dalla stessa e sulla restituzione del cellulare sottratto alla p.o. in occasione dell'aggressione proprio da parte dell'imputato, come dallo stesso riconosciuto nel corso del suo esame. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi fondate su un'esatta valutazione degli elementi di prova in assenza dei vizi denunciati dal ricorso che propone soltanto una possibile alternativa in punto di fatto non consentita nella presente sede di legittimità. 2.2 Quanto al secondo motivo, deve essere in primo luogo evidenziato come il diritto all'interprete venga per la prima volta sollecitato nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte di cassazione non risultando che né durante il giudizio di primo né in sede di proposizione dell'appello né durante la fase del secondo giudizio sia mai stata dedotta tale necessità; peraltro, entrambi i giudici di merito, hanno segnalato come l'imputato si sia sottoposto ad esame rendendo una propria accurata versione dei fatti e così dimostrando la conoscenza della lingua italiana. In ogni caso va ricordato al proposito come in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 - 01). E si è anche recentemente sostenuto come in tema di omessa traduzione della sentenza pronunciata nei confronti di imputato alloglotta, la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte dell'imputato non può essere, in quanto atto personalissimo, surrogata dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito a detta eccezione. (Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, Rv. 278873 - 01). Ne deriva affermare che nel caso in esame l'avvenuta proposizione dell'eccezione di mancata traduzione soltanto dal difensore, e per la prima volta nella fase di legittimità, appare tardivamente ed irritualnnente proposta avendo l'imputato anche reso esame nel corso del giudizio di primo grado. 2.3 Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 4 febbraio 2022 L CONSIGLIERE EST. Ignazio