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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01397/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21183/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Campagna, Via S.S. 91 per Eboli n. 206. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale Rappresentante pro tempore, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2107/2023 depositata in data 29 marzo 2023.

IRPEF-comunicazione di presa in carico Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1 In data 02/12/2021, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. notificava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di presa in carico n. 10077202100004037000 per un importo pari alla somma complessiva di € 620.698,96.

Tale atto veniva notificato per il recupero delle somme portate dall’avviso di accertamento n.

TF9011005832, notificato in data 31/12/2019 ed emesso per maggiore imposta IRPEF relativa all’anno d’imposta 2014.

In particolare, con tale avviso venivano accertati a carico della contribuente i maggiori utili presuntivamente distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la contribuente era socia per l’anno d’imposta 2014 con una quota del 50%.

2. Avverso l’avviso di presa in carico, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Salerno eccependone la nullità per omessa notifica del prodromico atto di accertamento esecutivo; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Salerno, con sentenza n. 2074/2022, rigettava il ricorso della contribuente, non rientrando la comunicazione di presa in carico tra gli atti contestabili ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n. 546/92.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 2107/2023, depositata in data 29 marzo 2023, rigettava l’appello della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 143 c.p.c. e 60 lett. e) del DPR 600/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r non ha ritenuto la comunicazione di presa in carico affetta da nullità assoluta e insanabile, stante la nullità della notifica dell’atto prodromico (l’avviso di accertamento) per la mancata indicazione nella relata delle ricerche effettivamente poste in essere dal messo comunale.

2. Prima di esaminare il merito della censura, occorre affrontare la questione pregiudiziale, assorbita dai giudici di merito, relativa all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico.

La giurisprudenza di questa Corte, pur non essendo sempre stata omogenea, si è consolidata nel ritenere che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 non abbia carattere tassativo, dovendo essere interpretato in senso estensivo.

In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presa in carico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza della pratica dall'ente impositore all'agente della riscossione; pertanto, di regola, non è un atto autonomamente impugnabile.

2.1. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una fondamentale eccezione: «[...] è differente la circostanza quando l’avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass. n. 02/06/2025, n. 14768).

In altri termini, l'impugnazione dell'avviso di presa in carico è ammessa quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.

In questo caso, l'impugnazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo, è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto.

Tale principio è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, l’estratto di ruolo o la comunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.” (Cass., Sez.

Un., Sent. n. 19704 del 02/10/2015).

2.2. Nella fattispecie, la contribuente ha lamentato proprio di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di aver appreso della pretesa solo tramite l'avviso di presa in carico. 3.Superata la questione pregiudiziale, il motivo di ricorso è fondato.

La notificazione degli atti tributari è disciplinata dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, il quale, pur rinviando alle norme del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), introduce specifiche modifiche.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente distinto tra "irreperibilità relativa" e "irreperibilità assoluta" del destinatario dell'atto, riconducendo a ciascuna fattispecie un diverso e specifico procedimento notificatorio.

Si ha "irreperibilità relativa" quando il destinatario, pur avendo un'abitazione, un ufficio o un'azienda nel Comune, non viene temporaneamente rinvenuto in tali luoghi, ovvero quando non è possibile eseguire la consegna per incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione.

In tali circostanze, la notificazione deve essere eseguita secondo le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., che includono il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell'avvenuto deposito.

Si configura, invece, l’irreperibilità assoluta" quando il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione.

Solo in questa ipotesi è consentito il ricorso alla procedura semplificata e residuale di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune [2].

3.1. Questa Corte (cfr. tra tante: Cass. 12/04/2023, n. 9772) ha più volte affermato che il ricorso a tale ultima modalità notificatoria, meno garantista per il contribuente, è subordinato a un rigoroso accertamento preliminare da parte del messo notificatore.

La più recente e consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, ha tracciato con estrema precisione i confini di tale onere, stabilendo che la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. è subordinata all’espletamento di tutte le possibili e concrete attività di indagine, non limitate alla mera consultazione dei registri anagrafici.

Il messo notificatore deve dare atto, nella relata di notifica, delle specifiche e puntuali ricerche svolte per accertare che il destinatario non abbia più né la residenza, né il domicilio, né la dimora nel Comune di riferimento.

In tal senso, è stato statuito che in tema di notificazione, il ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili esige che, preliminarmente, siano state svolte, con esito negativo, tutte le ricerche e le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare il notificando, delle quali l'ufficiale giudiziario (o il messo notificatore) deve dare puntuale e dettagliata attestazione nella relata di notifica.

3.2. Ancora più specificamente, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte di cassazione ha chiarito che non è sufficiente un generico riferimento a “vane ricerche”, ma è necessario documentare le attività concrete per cui la relazione di notificazione deve contenere l'indicazione specifica delle indagini svolte, quali la consultazione dei registri anagrafici e la raccolta di informazioni in loco (es. vicini di casa, portiere), attestando l'impossibilità oggettiva di reperire notizie utili.

La mera indicazione di 'sconosciuto all'indirizzo' o 'trasferitosi', senza ulteriori specificazioni, non legittima il ricorso al rito degli irreperibili, determinando la nullità insanabile della notifica. (cfr. Cass. 02/02/2024, n. 3209 del 02/02/2024; Cass.20/09/2022, n. 27403).

3.3. In tale contesto, trova piena applicazione il principio nomofilattico sancito da questa Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui:“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, l’estratto di ruolo o la comunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.” (Cass., Sez.

Un., Sent. n. 19704 del 02/10/2015).

3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha convalidato l’operato dell’amministrazione erariale fondato su un atto presupposto affetto da nullità radicale ed insanabile e nonostante la relata di notifica si limitasse ad una mera attestazione formale di irreperibilità senza dar conto di alcuna indagine suppletiva; vieppiù che la sentenza gravata è altresì viziata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. in quanto la C.t.r. ha eluso il proprio dovere decisorio, aderendo acriticamente e per relationem alle tesi dell’Amministrazione, senza un’autonoma valutazione del materiale probatorio e senza confutare le specifiche censure mosse dalla contribuente in punto di invalidità della notifica.

3.5. Né può ritenersi che la nullità della notifica sia stata sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la sanatoria per raggiungimento dello scopo può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass., S.U., n. 19854/2004).

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2014, è stato notificato (invalidamente) in data 31/12/2019, ovvero l'ultimo giorno utile per l'esercizio del potere impositivo; la contribuente ha avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica dell'avviso di presa in carico, avvenuta in data 02/12/2020, e quindi in un momento in cui il termine di decadenza per l'accertamento era già ampiamente spirato.

Di conseguenza, la nullità della notifica non è sanabile.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21183/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Campagna, Via S.S. 91 per Eboli n. 206. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale Rappresentante pro tempore, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2107/2023 depositata in data 29 marzo 2023. IRPEF-comunicazione di presa in carico Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1 In data 02/12/2021, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. notificava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di presa in carico n. 10077202100004037000 per un importo pari alla somma complessiva di € 620.698,96. Tale atto veniva notificato per il recupero delle somme portate dall’avviso di accertamento n. TF9011005832, notificato in data 31/12/2019 ed emesso per maggiore imposta IRPEF relativa all’anno d’imposta 2014. In particolare, con tale avviso venivano accertati a carico della contribuente i maggiori utili presuntivamente distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la contribuente era socia per l’anno d’imposta 2014 con una quota del 50%. 2. Avverso l’avviso di presa in carico, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Salerno eccependone la nullità per omessa notifica del prodromico atto di accertamento esecutivo; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Salerno, con sentenza n. 2074/2022, rigettava il ricorso della contribuente, non rientrando la comunicazione di presa in carico tra gli atti contestabili ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n. 546/92. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 2107/2023, depositata in data 29 marzo 2023, rigettava l’appello della contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 143 c.p.c. e 60 lett. e) del DPR 600/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r non ha ritenuto la comunicazione di presa in carico affetta da nullità assoluta e insanabile, stante la nullità della notifica dell’atto prodromico (l’avviso di accertamento) per la mancata indicazione nella relata delle ricerche effettivamente poste in essere dal messo comunale. 2. Prima di esaminare il merito della censura, occorre affrontare la questione pregiudiziale, assorbita dai giudici di merito, relativa all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico. La giurisprudenza di questa Corte, pur non essendo sempre stata omogenea, si è consolidata nel ritenere che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 non abbia carattere tassativo, dovendo essere interpretato in senso estensivo. In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presa in carico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza della pratica dall'ente impositore all'agente della riscossione; pertanto, di regola, non è un atto autonomamente impugnabile. 2.1. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una fondamentale eccezione: «[...] è differente la circostanza quando l’avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass. n. 02/06/2025, n. 14768). In altri termini, l'impugnazione dell'avviso di presa in carico è ammessa quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. In questo caso, l'impugnazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo, è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto. Tale principio è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, l’estratto di ruolo o la comunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 19704 del 02/10/2015). 2.2. Nella fattispecie, la contribuente ha lamentato proprio di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di aver appreso della pretesa solo tramite l'avviso di presa in carico. 3.Superata la questione pregiudiziale, il motivo di ricorso è fondato. La notificazione degli atti tributari è disciplinata dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, il quale, pur rinviando alle norme del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), introduce specifiche modifiche. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente distinto tra "irreperibilità relativa" e "irreperibilità assoluta" del destinatario dell'atto, riconducendo a ciascuna fattispecie un diverso e specifico procedimento notificatorio. Si ha "irreperibilità relativa" quando il destinatario, pur avendo un'abitazione, un ufficio o un'azienda nel Comune, non viene temporaneamente rinvenuto in tali luoghi, ovvero quando non è possibile eseguire la consegna per incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione. In tali circostanze, la notificazione deve essere eseguita secondo le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., che includono il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell'avvenuto deposito. Si configura, invece, l’irreperibilità assoluta" quando il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione. Solo in questa ipotesi è consentito il ricorso alla procedura semplificata e residuale di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune [2]. 3.1. Questa Corte (cfr. tra tante: Cass. 12/04/2023, n. 9772) ha più volte affermato che il ricorso a tale ultima modalità notificatoria, meno garantista per il contribuente, è subordinato a un rigoroso accertamento preliminare da parte del messo notificatore. La più recente e consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, ha tracciato con estrema precisione i confini di tale onere, stabilendo che la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. è subordinata all’espletamento di tutte le possibili e concrete attività di indagine, non limitate alla mera consultazione dei registri anagrafici. Il messo notificatore deve dare atto, nella relata di notifica, delle specifiche e puntuali ricerche svolte per accertare che il destinatario non abbia più né la residenza, né il domicilio, né la dimora nel Comune di riferimento. In tal senso, è stato statuito che in tema di notificazione, il ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili esige che, preliminarmente, siano state svolte, con esito negativo, tutte le ricerche e le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare il notificando, delle quali l'ufficiale giudiziario (o il messo notificatore) deve dare puntuale e dettagliata attestazione nella relata di notifica. 3.2. Ancora più specificamente, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte di cassazione ha chiarito che non è sufficiente un generico riferimento a “vane ricerche”, ma è necessario documentare le attività concrete per cui la relazione di notificazione deve contenere l'indicazione specifica delle indagini svolte, quali la consultazione dei registri anagrafici e la raccolta di informazioni in loco (es. vicini di casa, portiere), attestando l'impossibilità oggettiva di reperire notizie utili. La mera indicazione di 'sconosciuto all'indirizzo' o 'trasferitosi', senza ulteriori specificazioni, non legittima il ricorso al rito degli irreperibili, determinando la nullità insanabile della notifica. (cfr. Cass. 02/02/2024, n. 3209 del 02/02/2024; Cass.20/09/2022, n. 27403). 3.3. In tale contesto, trova piena applicazione il principio nomofilattico sancito da questa Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui:“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, l’estratto di ruolo o la comunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto.” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 19704 del 02/10/2015). 3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha convalidato l’operato dell’amministrazione erariale fondato su un atto presupposto affetto da nullità radicale ed insanabile e nonostante la relata di notifica si limitasse ad una mera attestazione formale di irreperibilità senza dar conto di alcuna indagine suppletiva; vieppiù che la sentenza gravata è altresì viziata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. in quanto la C.t.r. ha eluso il proprio dovere decisorio, aderendo acriticamente e per relationem alle tesi dell’Amministrazione, senza un’autonoma valutazione del materiale probatorio e senza confutare le specifiche censure mosse dalla contribuente in punto di invalidità della notifica. 3.5. Né può ritenersi che la nullità della notifica sia stata sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la sanatoria per raggiungimento dello scopo può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass., S.U., n. 19854/2004). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2014, è stato notificato (invalidamente) in data 31/12/2019, ovvero l'ultimo giorno utile per l'esercizio del potere impositivo; la contribuente ha avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica dell'avviso di presa in carico, avvenuta in data 02/12/2020, e quindi in un momento in cui il termine di decadenza per l'accertamento era già ampiamente spirato. Di conseguenza, la nullità della notifica non è sanabile. 4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di S
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