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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 18433/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 23/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Asti in data 20/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo A) e artt. 110 e 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata e specifica.

Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 640 e 648 cod. pen. per asserita carenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale, la quale - con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che hanno saldato ed integrato la motivazione del Tribunale - ha correttamente ritenuta provata la responsabilità penale del ricorrente per il reato cui al capo sub A) dalla disponibilità dell'assegno di provenienza illecita (trattandosi di titoli di credito provento di furto ai danni della parte offesa), su cui il prevenuto non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa il suo possesso, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); del pari, la responsabilità penale per il reato di cui al capo sub B) è stata correttamente desunta dall'utilizzo del predetto assegno, per indurre in errore la p.o. sulla verità di quanto paventatole, formalizzando il pagamento per il tramite del predetto assegno (di cui conosceva la provenienza illecita) e ottenendo un ingiusto profitto (consistito nella ingente quantità di sementi ottenuti), così integrando gli elementi costitutivi del reato di truffa; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 23/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Asti in data 20/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo A) e artt. 110 e 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata e specifica. Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 640 e 648 cod. pen. per asserita carenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale, la quale - con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che hanno saldato ed integrato la motivazione del Tribunale - ha correttamente ritenuta provata la responsabilità penale del ricorrente per il reato cui al capo sub A) dalla disponibilità dell'assegno di provenienza illecita (trattandosi di titoli di credito provento di furto ai danni della parte offesa), su cui il prevenuto non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa il suo possesso, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); del pari, la responsabilità penale per il reato di cui al capo sub B) è stata correttamente desunta dall'utilizzo del predetto assegno, per indurre in errore la p.o. sulla verità di quanto paventatole, formalizzando il pagamento per il tramite del predetto assegno (di cui conosceva la provenienza illecita) e ottenendo un ingiusto profitto (consistito nella ingente quantità di sementi ottenuti), così integrando gli elementi costitutivi del reato di truffa; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/
Sentenza Cassazione n. 18433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris